Legge 25 maggio 2000, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonchè della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2000


Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:


Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.


Articolo 2
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della Convenzione n. 182.

Articolo 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Allegato 1
Allegato unico.

(é omesso il testo originale in inglese).


Preambolo
(Traduzione non ufficiale)


Conferenza Internazionale del Lavoro


CONVENZIONE 182 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE - GINEVRA, 17 GIUGNO 1999


La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87 {E}a sessione:

Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dell'azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l'assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile; Considerato che l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie; Richiamando la Risoluzione relativa all'eliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83 {E}a sessione, nel 1996; Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare l'alleviamento della povertà e l'istruzione universale; Richiamando la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; Richiamando la Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86 {E}a sessione nel 1998; Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, nel 1930 e nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956; Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte asusmano la forma di una convenzione internazionale;

Adotta, il diciasettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.


Articolo 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.


Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.


Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "forme peggiori di lavoro minorile" include:

a ) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

b ) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pronografico o di spettacoli pornografici;

c ) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;

d ) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.


Articolo 4

1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'art. 3 d ) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.

2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati.

3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo (1) di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.


Articolo 5

Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.


Articolo 6

1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.

2. Tali programmi d'azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.


Articolo 7

1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all'occorrenza, altre sanzioni.

2. Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di:

a ) impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;

b ) fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale;

c ) garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro;

d ) individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro;

e ) tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.

3. Ogni Membro deve designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.


Articolo 8

I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell'assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale.


Articolo 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.



1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.


Articolo 11

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, affinchè sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.


Articolo 12

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.


Articolo 13

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.


Articolo 14

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.


Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti:

a ) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà ipso jure l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'art. 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore;

b ) a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.


Articolo 16

Le versioni inglese e francese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è la traduzione della Convenzione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.


Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999.



Conferenza Internazionale del Lavoro


RACCOMANDAZIONE 190


RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE E ALL'AZIONE IMMEDIATA PER LA LORO ELIMINAZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DURANTE LA SUA OTTANTASETTESIMA SESSIONE - GINEVRA, 17 GIUGNO 1999


La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'87 {E}a sessione:

Avendo adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999; Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;

Adotta, il diciassettesimo giorno di giugno millenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

1. Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (qui appresso denominata "la Convenzione") e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.


I. PROGRAMMI DI AZIONE

2. I programmi d'azione menzionati all'art. 6 della Convenzione dovrebbero essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare, fra l'altro, a:

a ) individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;

b ) impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;

c ) prendere in particolare considerazione:

i) i minori di più tenera età;

ii) i minori di sesso femminile;

iii) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari;

iv) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;

d ) individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari entrare in contatto diretto e lavorare con esse;

e ) informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.


II. LAVORI PERICOLOSI

3. Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell'art. 3 d ) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, inter alia :

a ) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;

b ) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti;

c ) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;

d ) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;

e ) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

4. Per i tipi di lavoro considerati nell'art. 3 d ) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.


III. ATTUAZIONE

5. (1) Al fine di determinare le priorità dell'azione nazionale volte all'abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d'urgenza.

(2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l'importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nascita.

(3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati.

6. La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza.

7. Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

8. I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9. I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e coordinino le loro attività.

10. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

11. I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d'urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso:

a ) la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali;

b ) l'identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell'impiego, nell'ingaggio o nell'offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c ) la schedatura degli autori di tali violazioni.

12. I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine:

a ) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento; il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati;

b ) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c ) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l'uso illeciti di armi da fuoco o altre armi.

13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all'art. 3 d ) della Convenzione, i Membri dovrebbero far sì che sia assicurata l'applicazione di sanzioni, ivi comprese, all'occorrenza, quelle penali.


14. Allo scopo di garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d'urgenza, all'occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio.

15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere:

a ) l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie;

b ) il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini;

c ) l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonchè per altri funzionari pertinenti;

d ) la perseguibilità nel Paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettano reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro Paese;

e ) la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide;

f ) l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione;

g ) il monitoraggio e la divulgazine delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile;

h ) la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti;

i ) l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonchè l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori;

j ) l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze;

k ) nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d'azione nazionali:

i) della necessità di favorire l'occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e

ii) della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni.

16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all'eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l'assistenza internazionale dovrebbero includere:

a ) la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali;

b ) l'assistenza giuridica reciproca;

c ) l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni;

d ) il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.

Il testo che precede è la traduzione della Raccomandazione adottata all'unanimità della Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua ottantesettesima sessione che si è tenuta a Genivra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999.


Il testo è stato firmato il diciottesimo giorno di giugno 1999.