Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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"Il mobbing deve essere inteso come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una persona viene fatta oggetto da parte del datore di lavoro, o dei suoi preposti, ad azioni di alto contenuto persecutorio con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

Il mobbizzato si trova nella impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici,relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere.

La dottrina (Hege, Mobbing, conoscerlo per vincerlo Franco Angeli 2001) individua gli attacchi mobbizzanti in numero di cinque,relativamente alle seguenti condotte:

1) attacchi ai contatti umani (limitazioni alle possibilità di esprimersi, continue interruzioni del discorso, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo ecc...);

2) isolamento sistematico (trasferimento di una vittima a un luogo di lavoro isolato, comportamenti tendenti a ignorarla, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona ecc...);

3) cambiamenti delle mansioni (revoca di ogni tipo di mansione da svolgere, assegnazione di lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti comuni degli incarichi ecc....);

4) attacchi contro la reputazione (calunnie, pettegolezzi,ridicolizzazione dei difetti o delle caratteristiche della vittima,turpiloquio, valutazione sbagliata o umiliante delle sue prestazioni ecc...);

5) violenza o minacce (minacce o atti di violenza fisica o a sfondo sessuale ecc....).

Il mobbing non è pertanto una singola azione, consistente in un unico demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, l'assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta, ma è una strategia, un attacco continuato, ripetuto, duraturo con il fine specifico di isolare o espellere il lavoratore.

Secondo Tribunale Milano 31 luglio 2003, "il "mobbing" si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d. "mobbing"orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il c.d. "mobbing" verticale, nei confronti di un dipendente,individuato come vittima, atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione.

Elemento essenziale,dunque, per definire come esistente un comportamento di "mobbing" è che la vessazione psicologica sia attuata in modo sistematico,ripetuto per un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività oggettiva a tali atti, tipici dell'imprenditore o meno, e permettendo di distinguerli dall'indeterminatezza dei rapporti interpersonali ed in particolare dal conflitto puro esemplice".

In sostanza, per mobbing deve intendersi "una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotti con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile" (Tribunale Milano, 15 maggio 2006), ovvero, per usare le parole della Suprema Corte, "l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.

Sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa" (Cass. n. 4774/2006).

In sostanza, la condotta mobbizzante si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguirela mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Tale condotta si sostanzia nella 1) molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 2) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 3) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; 4) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009)."


 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI -

 

SEZIONE LAVORO

 

in persona del Giudice dott. Cristiano BALDI, ha pronunciato la

seguente

 

 

S E N T E N Z A

 

nella causa iscritta al n. 665/05 R.G.L. promossa da:

S.P. n. A. il..., elettivamente dom. in Trapani, via..., presso lo studio dell'avv.to M. Lombardo, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Alabiso per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

C O N T R O

F.L., elettivamente dom. in A., corso... n. 10, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Di Giorgi, da cui rapp. e dif. per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

P.E.A., elett. domiciliata in A., via On.... n. 2, presso lo studio dell'avv.to T. Pigliesi, da cui rapp. e dif. per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

G.G., elettivamente dom. in A. via... (studio Milazzo - Rodriquenz), rapp. e dif. dall'avv.to Saverio Lo Monaco per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

R.A., elettivamente dom. in A. via XI Febbraio (studio Milazzo - Rodriquenz), rapp. e dif. dall'avv.to Saverio Lo Monaco per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

I.G., domiciliato in Cancelleria, rapp. e dif. per delega in atti dall'avv.to Giovanni Lentini.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

COMUNE DI A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente dom. in A., via... n. 39, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Pipitone, da cui rapp. e dif. per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

COMPAGNIA ASSICURATRICE U. s.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente dom. in Trapani, via... n. 10, presso lo studio dell'avv.to U. e M. Tasquier, da cui rapp. e dif. per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

C O N T R O

S.M. ASSICURAZIONI s.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente dom. in Trapani, via... n. 173, presso lo studio dell'avv.to F. Trapani, rapp. e dif. dall'avv.to Stefano Porzio per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni - mobbing
 

 

Fatto

 

 

Con ricorso depositato in Cancelleria e ritualmente notificato, S.A. conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe indicati chiedendo la condanna delle parti I., R., P., F.G. al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa dell'azione di mobbing da loro posta in essere, con estensione della condanna al Comune di A. "per responsabilità contrattuale indiretta, sia per responsabilità extracontrattuale diretta".

Chiedeva inoltre che fosse fissato al Comune un termine "per la stipula del contratto individuale di lavoro con S.A. e per la concreta assegnazione al medesimo di mansioni inerenti la categoria B, profilo professionale esecutore amministrativo", nonché che venisse fissata la somma "che dovrà essere giornalmente o mensilmente pagata dal suddetto Comune dalla data di pubblicazione" della sentenza e fino alla sua esecuzione.

A sostegno delle superiori domande, esponeva:

di essere dipendente del comune di A. fin dal 1974, inquadrato nella categoria B 7 (esecutore amministrativo) dal 1.12.2004;

di essere destinatario dal 1994 di un'azione di mobbing sostanziatasi in una serie ingiustificata di trasferimenti, in forzate privazioni di lavoro alternate ad assegnazioni di mansioni superiori nonché in generali vessazioni e discriminazioni;

che in data 1.3.1994 veniva convocato dal Sindaco (dott. F.) dove gli veniva prospettata l'esigenza di trasferirlo ad altro settore, chiedendogli quindi di esprimere una preferenza;

che pur avendo espresso una preferenza per il settore stato civile - ufficio elettorale, veniva trasferito in data 4.3.1994 al settore servizi demografici dove l'allora dirigente F.L. non gli assegnava né carico né postazione di lavoro;

che in data 5.12.1994 veniva nuovamente trasferito al settore affari generali dove il dr. F. lo assegnava alla sezione notifiche;

che in data 27.4.1995 veniva trasferito al settore finanze;

che in data 24.5.1995 veniva trasferito al settore "assetto del territorio" dove il dirigente P. E. lo lasciava senza postazione e carico di lavoro per alcuni mesi per poi assegnarlo all'ufficio acquedotto dove, in assenza di carico di lavoro, svolgeva mansioni di commesso;

che in data 11.11.1997 l'ing. P. lo trasferiva all'ufficio rilascio concessioni con attribuzione di un enorme carico di lavoro ma con un solo computer per poterlo svolgere, da condividere con altri colleghi coordinati dallo stesso ricorrente;

che in tale periodo si occupava di istruttoria delle pratiche di concessione edilizia, con mansioni riconducibili alla categoria C riconosciuta per soli 46 giorni nonostante lo svolgimento di tali mansioni per almeno 1 anno;

che il 19.10.2001 gli veniva confermato il carico di lavoro all'arch. G., che nel frattempo aveva sostituito l'ing. P. nella reggenza del settore urbanistica, senza tuttavia riconoscimento delle mansioni di categoria C nonostante queste espressamente indicate nell'ordine di servizio;

che in data 1.7.2003 veniva trasferito al settore lavori pubblici dove il dirigente R. non gli assegnava alcun incarico fino ai primi del marzo 2004, quando con ordine di servizio 4.4.2004 lo assegnava al secondo servizio tecnico ad occuparsi di patrimonio edilizio, comunale, impianti sportivi e pubblica incolumità;

che in tale circostanza gli veniva assegnata una stanza con 2 soli tavoli e 2 computer per 6 persone;

che ai primi di aprile 2004 veniva trasferito in un locale ancora più angusto e privo di computer, poi ottenuto ma privo di stampante;

che dal 4.3.2004 alla data del ricorso al ricorrente sono state assegnate solo n. 7 pratiche;

che dal 1994 ad oggi il ricorrente non è mai stato invitato a sottoporsi alle visite mediche previste per tutti i dipendenti;

che dal maggio 1995 al giugno 2003 non è mai stato inviato alle periodiche assemblee del settore assetto del territorio indette dai dirig. P. e poi G.;

che in data 20.3.1997 il F.L. rigettava la sua richiesta per riconoscimento di mansioni superiori svolte dal 1987 al 1994 basandosi su un'attestazione del dirigente del settore relativa ad un periodo successivo e che, una volta ricevuta la competente attestazione, ometteva di provvedere;

che il 30.3.1998 il F.L., al sollecito del rilascio di alcuni documenti, inveiva nei suoi confronti minacciando di farlo arrestare;

di non avere mai ricevuto il compenso per lo svolgimento di mansioni di responsabilità, neppure per il periodo ottobre 2000 - giugno 2003 in cui ha gestito l'ufficio concessioni edilizie;

che l'arch. G. lo penalizzava nell'autorizzazione allo svolgimento di ore di lavoro straordinario;

che l'arch. G. non rispondeva alle sue richieste di un'attestazione di servizio nonostante le numerose richieste, attestazione necessaria per partecipare ad un corso di formazione;

che la G. lo accusava in presenza di terzi di volerla indurre in errore facendole firmare una concessione edilizia a cui sarebbe stata allegata una falsa autocertificazione relativa all'articolo 416 bis c.p.c.;

che la G. nel 2003 gli rifiutava la partecipazione ad un corso di formazione sostenendo che lo stesso era limitato ai dipendenti di categoria C mentre di fatto vi partecipavano anche dipendenti di categoria B;

che di tale situazione erano a conoscenza i sindaci del Comune durante gli anni oggetto di contenzioso F.M. e S.G.;

che l'attuale sindaco S.G. era a conoscenza della situazione di inoperosità del ricorrente presso il settore lavori pubblici ma che ciò nonostante non è cambiata la situazione.

Ciò premesso in punto di fatto, in diritto il ricorrente lamentava l'illegittimità dei trasferimenti formalmente adottati "al fine di rendere più efficienti i servizi", la violazione del diritto alla formazione professionale, all'esplicazione della propria personalità in ambito lavorativo e dei canoni civilistici di correttezza e buona fede.

Chiedeva il risarcimento del danno alla professionalità specifica, del danno patrimoniale da lucro cessante e da spese sopportate, del danno biologico consistente nella sindrome ansiosa e nelle varie somatizzazioni di essa, del danno esistenziale e del danno morale.

Si costituiva in giudizio il Comune di A., in via preliminare eccependo l'improcedibilità del ricorso per difetto del tentativo stragiudiziale di conciliazione nonché la nullità dello stesso per mancata specificazione del petitum.

Nel merito contestava quanto affermato in ricorso, specie rilevando la natura organizzativa dei trasferimenti interessanti il ricorrente, ed evidenziava la presenza di documentazione attestante patologie oggetto della richiesta di danno esistenti già prima della presunta azione di mobbing.

 

Ciò premesso, il Comune convenuto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

G.G. si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo l'improcedibilità del ricorso per difetto del tentativo stragiudiziale di conciliazione.

Premesso di avere stipulato una polizza assicurativa con la Assicurazioni S.M. s.r.l. e di essere beneficiaria di polizza assicurativa contratta dal Comune di A. con la U. Assicurazioni s.p.a., chiedeva la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. delle menzionate assicurazioni al fine di esserne garantita in caso di eventuale pronuncia di condanna.

Nel merito, respingendo le accuse del ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.

R.A. si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo l'improcedibilità del ricorso per difetto del tentativo stragiudiziale di conciliazione.

Premesso di avere stipulato una polizza assicurativa con la Assicurazioni S.M. s.r.l. e di essere beneficiaria di polizza assicurativa contratta dal Comune di A. con la U. Assicurazioni s.p.a., chiedeva la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. delle menzionate assicurazioni al fine di esserne garantita in caso di eventuale pronuncia di condanna.

F.L. si costituiva in giudizio respingendo gli addebiti del ricorrente, in particolare rilevando l'esiguità temporale (pochi mesi del 1994) del periodo di lavoro nel medesimo settore, tale da escludere che il resistente possa avere in qualche modo emarginato o danneggiato il dipendente.

P. Enza si costituiva eccependo l'improcedibilità del ricorso introduttivo per difetto del tentativo stragiudiziale di conciliazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito contestava le accuse del ricorrente in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo - intento vessatorio - e concludeva per il rigetto del ricorso.

I.G. si costituiva eccependo l'improcedibilità del ricorso introduttivo per difetto del tentativo stragiudiziale di conciliazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito contestava le accuse del ricorrente in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo - intento vessatorio - e concludeva per il rigetto del ricorso.

La U. si costituiva eccependo l'irregolarità della chiamata in causa per difetto del termine di 5 giorni di cui all'articolo 420 comma 9 c.p.c. nonché per l'incompleta notificazione del ricorso introduttivo.

Nel merito in via pregiudiziale eccepiva la prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa contratta da R. e G. ai sensi dell'articolo 2952 c.c..

Sosteneva in ogni caso la non operatività della polizza e concludeva per il rigetto della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti.

La S.M. Assicurazioni si costituiva in giudizio eccependo l'assenza di difetto di legittimazione passiva nei confronti dei chiamanti R.e G., affermando che la polizza da essi citata sarebbe in realtà riferibile alla Carige Assicurazioni.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sospeso il giudizio ex art. 412 bis c.p.c., sentiti numerosi testi, acquisita documentazione e disposta consulenza medico legale, all'udienza del 12.07.2010 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.

 

 

 

Diritto

 

Il ricorso è in parte fondato.

 

In ordine logico, vanno esaminate le eccezioni preliminari e procedurali sollevate dalle parti convenute.

In primo luogo va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di F.L. (avv.to Di Giorgi) e da quella di R.e G. (avv.to Lo Monaco) con le note conclusive.

Tale eccezione è infondata e ciò si ricava (come si vedrà) dalla stessa massima della Cassazione che la difesa ha riportato in modo distorto, con condotta che, a parere dello scrivente, non appare corretta.

L'art. 45 comma 17 del D.lgs. n. 80/98 prevedeva che "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"; la norma è poi stata riproposta dall'art. 69 comma 7 del T.U.n. 165/2001 secondo cui "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune direttive interpretative, ormai sufficientemente delineate, secondo cui: se il lavoratore lamenta una lesione prodotta da un atto o provvedimento, autoritativo o amministrativo, del datore di lavoro pubblico, si deve aver riguardo alla data di emanazione dell'atto, anche se i suoi effetti si siano prodotti dopo il 30 giugno 1998 (Cass. n. 7856/2001); se la causa petendi è costituita da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve aver riguardo al momento di cessazione della permanenza (Cass. n. S.U. n. 1154/2000); se oggetto della domanda sono pretese che maturano nel tempo, siano esse periodiche o continuative (come la retribuzione), si deve aver riguardo al momento di esecuzione dell'attività lavorativa a fondamento della pretesa, con eventuale possibilità di frazionamento tra giudice ordinario e giudice amministrativo (Cass. n. 1809/2003).

Ciò posto, è evidente che la fattispecie di mobbing lamentata in ricorso, sviluppatasi in modo continuativo con l'intervento di più artefici, integra un'ipotesi di illecito permanente che, conclusasi dopo il 30.6.1998, comporta la giurisdizione del G.O.

Venendo alla massima citata dall'avv.to di F.L. nella memoria conclusionale, essa recita espressamente che: "in tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69 comma 7 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese (nella specie, accertamento del diritto ad una superiore qualifica e alle conseguenti differenze retributive) ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra g.a. in sede esclusiva e g.o., in relazione ai due periodi.

Tale regola del frazionamento della domanda trova temperamento in caso di illecito permanente: qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del g.o. allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998" (Cassazione civile, sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537).

Come si può vedere, mentre la difesa ha estrapolato la parte relativa alle differenze retributive, l'integrale lettura della sola massima conferma la conclusione dello scrivente.

A seguire, va esaminata e respinta l'eccezione di improcedibilità per difetto del tentativo di conciliazione.

A tal fine, va ricordato che il giudizio veniva sospeso ex art. 412 bis c.p.c. con ordinanza del 25 maggio 2006 e che con istanza depositata il 26.9.2006 parte ricorrente procedeva alla riassunzione del procedimento avendo nelle more espletato il rituale tentativo di conciliazione.

In seguito alla riassunzione del giudizio, oltre all'eccezione di nullità dell'istanza di fissazione udienza (affrontata in seguito), la medesima difesa di R. e G. reiterava l'eccezione di improcedibilità anche con riferimento alla nuova istanza per il tentativo di conciliazione.

Anche tale eccezione pare meramente defaticatoria.

L'articolo 65 decreto legislativo n. 165/2001 individua come modalità essenziali ai fini della procedibilità quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 66.

Ai sensi del comma 2 citato, la richiesta deve essere consegnataalla Direzione Provinciale del Lavoro e spedita all'Amministrazione di appartenenza: entrambi gli adempimenti risultano compiuti.

Il comma 3 prevede inoltre che la richiesta debba precisare: a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

Tutte queste indicazioni sono presenti.

L'istanza per il tentativo di conciliazione risulta comunicata a tutte le parti: l'eccezione secondo cui non sarebbe stata formulata alla resistente la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione non solo è infondata ma risulta altresì incomprensibile.

Il collegio di conciliazione è organo previsto dalla legge e costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Per la sua costituzione non è necessaria un'esplicita richiesta (che è implicita nell'istanza per il tentativo di conciliazione) né, tantomeno, una richiesta rivolta alla parte resistente.

Il deposito delle note scritte a cura dell'Amministrazione (o di altre parti resistenti) è previsto dalla legge e non deve essere contenuto nell'istanza per il tentativo di conciliazione.

Va poi respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo atteso che dallo stesso risultano adeguatamente e agevolmente ricavabili tanto il petitum che la causa petendi.

Per giurisprudenza costante ed ormai consolidata, da cui non vi è alcun motivo per discostarsi, "nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio è affetto da nullità solo ove sia del tutto privo delle ragioni in fatto ed in diritto della pretesa azionata o presenti assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, mentre è osservato l'obbligo di specificazione anche quando siano indicati solo i titoli delle varie pretese, senza un'originaria quantificazione" (così ex plurimis in tema di spettanze retributive, Cass. civ., SS.UU., 24.8.1989, n. 3752;SS.UU., 27.10.1993, n. 10685).

Nella fattispecie in esame lo stesso petitum viene chiaramente identificato nel risarcimento del danno patrimoniale e non subito dal ricorrente, restando la quantificazione del secondo evidentemente rimessa alla valutazione della documentazione sanitaria in atti, e nel diritto al superiore inquadramento.

La quantificazione viene naturalmente affidata alla valutazione dei mezzi istruttori già allegati con il ricorso introduttivo o da acquisirsi in corso di causa oppure alla valutazione equitativa dello scrivente per quelle poste di danno non quantificabili con criteri predeterminabili.

D'altra parte, con specifico riguardo alle voci di danno patrimoniale, va ricordato che "nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti".

Quanto esposto vale in modo particolare in presenza di una pubblica amministrazione nel qual caso "il giudice deve fare applicazione di questo principio, e formulare una richiesta di informazioni a norma dell'art. 213 c.p.c., quando una delle parti abbia la qualità di pubblica amministrazione e sia l'unico soggetto in possesso dei dati contabili necessari ai fini della quantificazione del diritto dedotto in giudizio dalla controparte"(Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 1997, n. 10522).

Ancora, va rilevato che la condanna dei convenuti parti private viene chiesta in proporzione alle relative responsabilità, con una graduazione rimessa al giudicante cui però vengono offerti tutti gli elementi necessari (temporali e fattuali) necessari alla stessa.

In ogni caso, sempre per quanto concerne il petitum, eventuali lacune sono da considerarsi sotto il profilo del difetto di allegazione, come tale (per quanto verrà esposto in seguito) rilevante sotto il profilo dell'accoglimento o rigetto nel merito.

La causa petendi viene invece con precisione riferita al demansionamento subito dal lavoratore, ai continui trasferimenti e dalle asserita sopraffazioni analiticamente descritte anche con riferimento al profilo temporale.

Quanto esposto, unito alla considerazione che il ricorso deve essere letto in uno con le istanze istruttorie in esso contenuto e con la documentazione allegata, determina il rigetto dell'eccezione di nullità in esame.

Va respinta, trattandosi di eccezione priva di qualunque fondamento giuridico, quella sollevata dalla difesa di R. e G. relativamente alla nullità del "ricorso in riassunzione": si tratta, infatti, non di un ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. cui sarebbe applicabile l'art. 164 c.p.c. quanto piuttosto di una semplice istanza ex art. 297 c.p.c.

Va poi affrontata l'eccezione di incapacità di alcuni testimoni ripetutamente sollevata dai difensori delle parti convenute.

L'incapacità dei testimoni ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. consegue all'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e tale da legittimarne la partecipazione al giudizio in corso.

Partecipazione che, è bene ricordare, si risolve in niente di meno che in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo per intervento volontario del terzo.

Quindi, seguendo queste riflessioni, è allora evidente che l'incapacità a testimoniare discende dall'esistenza in capo al teste della titolarità di una posizione giuridica connessa al petitum della causa in corso ovvero alla causa petendi già introdotta nel giudizio.

Tale posizione giuridica, intesa come interesse potenzialmente rilevante, deve però necessariamente essere valutata in concreto,con riferimento cioè alla causa in corso nel suo concreto svolgersi.

Diversamente ragionando i casi di incapacità a testimoniare si moltiplicherebbero a dismisura, rendendo incapace un teste ogni qualvolta questi possa, in via meramente astratta ed ipotetica,lamentare un qualsiasi danno di riflesso o altrimenti connesso alla situazione oggetto del giudizio.

Compito del giudicante è quindi quello di operare un filtro tra pretese astrattamente ipotizzate dai difensori e ragioni giuridiche concretamente azionabili.

Ciò premesso, considerato che parte ricorrente agisce lamentando danni patrimoniali e non discendenti da una condotta connessa al rapporto di lavoro, nella fattispecie in esame è inconfigurabile un danno di riflesso che i congiunti del ricorrente potrebbero azionare nel presente giudizio. Tale inconfigurabilità consegue agevolmente,oltre che dalla dubbia ammissibilità di una simile posta di danno, alla considerazione che l'eventuale responsabilità dei convenuti sarebbe necessariamente extracontrattuale, con ciò difficilmente (in realtà sarebbe una domanda chiaramente insostenibile per difetto di elemento soggettivo) ipotizzabile non solo nel giudizio in corso ma altresì in generale.

La semplice paventata possibilità di un'astratta futura azione giudiziaria non pare sufficiente a determinare l'incapacità concreta del teste il quale, come detto, non ha una concreta e seria posizione giuridica tutelabile nel procedimento in corso.

Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito da alcune parti convenute private (I., P. e San Marco), è sufficiente ricordare che tale condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità dello stesso ricorso, è richiamata dai difensori in modo improprio,confondendo il piano processuale con quello del merito.

Quello che il difensore di P. e I. chiama impropriamente "difetto di legittimazione" non è altro che una difesa nel merito, attinente alla non imputabilità delle condotte loro ascritte dal ricorrente.

Infatti, la legittimazione ad agire (e resistere) deve essere ricavata unicamente dalle affermazioni contenute nella domanda e prescinde da ogni indagine di merito sulla effettiva titolarità attiva e passiva del diritto azionato.

Difetta la legittimazione quando il diritto oggetto della domanda non è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei confronti dei quali la domanda stessa è proposta.

Detto in altro termini - più chiaramente - l'esistenza della legittimazione ad agire (attiva e passiva) va verificata in chiave di affermazione.

In tal caso il Giudice deve limitarsi ad una pronuncia sul processo e dichiarare la mancanza di una delle condizioni della azione.

Se invece, come nel caso di specie, si contesta in concreto la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto (ad esempio, la S.M. nega di essere titolare della polizza assicurativa richiamata dai convenuti che l'hanno citata in garanzia), la soluzione della controversia richiede l'esame del merito della causa, ossia l'esame circa la fondatezza o meno della domanda.

Tanto basta a rigettare l'eccezione così come impropriamente formulata.

Va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di F.L. in quanto tardivamente proposta solo con le note conclusive.

In ogni caso la stessa è infondata sull'assunto della natura permanente dell'illecito lamentato in ricorso.

Quanto alle eccezioni formulate dalla U. in ordine all'irregolarità della chiamata in garanzia, in disparte l'originalità della tesi difensiva che fa decorrere i termini concessi con ordinanza fuori udienza non dalla sua comunicazione ma dalla sua adozione (appunto,fuori udienza....), va in primo luogo rilevato che il termine di cui all'articolo 420, comma 9, c.p.c., in difetto di specificazione alcuna, deve considerarsi ordinatorio.

Ciò in ossequio al principio generale di cui all'articolo 152 comma 2 c.p.c.

A conferma, si consideri che "Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'art. 420, commi 9 e 11, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte più diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l'ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullità, ma solo l'obbligo del giudice di fissare un nuovo termine per il compimento degli atti omessi" (Cassazione civile, sez. lav., 08 agosto 2000,n. 1045).

Infondata anche l'eccezione di nullità della chiamata in garanzia.

In primo luogo, va rilevato che alla terza U. sono stati notificati, come previsto, gli atti introduttivi del giudizio compresi, quindi, il ricorso e la costituzione della parte chiamante.

La circostanza che tra gli atti vi fossero il ricorso in riassunzione e la comparsa di costituzione a seguito di riassunzione contenenti un mero rinvio agli atti principali delle stesse parti non può costituire motivo di nullità per le considerazioni già sopra svolte in ordine a tale profilo di lamentata nullità.

In ordine alla circostanza che il ricorso introduttivo sia stato notificato privo di alcune pagine, va rilevato che lo scrivente all'udienza del 3 aprile 2007 assegnava alla U. termine di giorni 30, conformemente a quanto previsto dall'articolo 164 c.p.c. per i vizi dell'editio actionis, per integrare la propria memoria.

A dimostrazione dell'assenza di qualunque lesione del diritto di difesa e dell'intenzione meramente dilatoria, la U. depositava nuova memoria di mero richiamo, senza nulla aggiungere alle difese già svolte.

Né può sostenersi la non sanabilità del ricorso introduttivo citando giurisprudenza di oltre 20 anni fa quando ormai è pacifico l'orientamento che estende l'applicabilità dei principi di cui all'art. 164 c.p.c. anche al rito del lavoro (di recente ancora Cass. n. 4557/09:  "Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc.civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito").

In ogni caso, la difesa U. tra la comparsa di costituzione e le note conclusive pare fare confusione tra il ricorso del sig. A. e la comparsa della parte che l'ha chiamata in causa, talora eccependo la insanabilità del ricorso introduttivo, altrove parlando di nullità della chiamata in causa.

Richiamato quanto sopra in ordine alla nullità del ricorso introduttivo, con riferimento alla chiamata in causa formulata dalle parti G. e R., è sufficiente rilevare che la chiamata in garanzianon richiedeva ulteriore motivazione, tanto è vero che la compagnia si è adeguatamente difesa nel merito.

Così agevolmente superate le questioni preliminari, si può ora passare all'esame dei fatti di causa, esame preceduto dal necessario inquadramento giuridico della fattispecie del mobbing.

Il mobbing deve essere inteso come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui una persona viene fatta oggetto da parte del datore di lavoro, o dei suoi preposti, ad azioni di alto contenuto persecutorio con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

Il mobbizzato si trova nella impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici,relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere.

La dottrina (Hege, Mobbing, conoscerlo per vincerlo Franco Angeli 2001) individua gli attacchi mobbizzanti in numero di cinque,relativamente alle seguenti condotte:

1) attacchi ai contatti umani (limitazioni alle possibilità di esprimersi, continue interruzioni del discorso, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo ecc...);

2) isolamento sistematico (trasferimento di una vittima a un luogo di lavoro isolato, comportamenti tendenti a ignorarla, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona ecc...);

3) cambiamenti delle mansioni (revoca di ogni tipo di mansione da svolgere, assegnazione di lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti comuni degli incarichi ecc....);

4) attacchi contro la reputazione (calunnie, pettegolezzi,ridicolizzazione dei difetti o delle caratteristiche della vittima,turpiloquio, valutazione sbagliata o umiliante delle sue prestazioni ecc...);

5) violenza o minacce (minacce o atti di violenza fisica o a sfondo sessuale ecc....).

Il mobbing non è pertanto una singola azione, consistente in un unico demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, l'assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta, ma è una strategia, un attacco continuato, ripetuto, duraturo con il fine specifico di isolare o espellere il lavoratore.

Secondo Tribunale Milano 31 luglio 2003, "il "mobbing" si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il c.d. "mobbing"orizzontale, e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici, il c.d. "mobbing" verticale, nei confronti di un dipendente,individuato come vittima, atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione.

Elemento essenziale,dunque, per definire come esistente un comportamento di "mobbing" è che la vessazione psicologica sia attuata in modo sistematico,ripetuto per un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività oggettiva a tali atti, tipici dell'imprenditore o meno, e permettendo di distinguerli dall'indeterminatezza dei rapporti interpersonali ed in particolare dal conflitto puro esemplice".

In sostanza, per mobbing deve intendersi "una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotti con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile" (Tribunale Milano, 15 maggio 2006), ovvero, per usare le parole della Suprema Corte, "l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.

Sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa" (Cass. n. 4774/2006).

In sostanza, la condotta mobbizzante si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguirela mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Tale condotta si sostanzia nella 1) molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 2) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 3) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; 4) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009).

 

Ciò posto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 cc, il lavoratore ha il solo onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro - ex art. 1218 cc - l'onere di provare la propria assenza di colpa" (Cass. n.12445/2006).

Da questo punto di vista, va considerato che allo stato secondo la giurisprudenza maggioritaria il fondamento giuridico della tutela contro il mobbing risiede nell'art. 2087 c.c. che, imponendo al datore di lavoro determinati obblighi di protezione nei confronti del dipendente, configura la sua responsabilità come contrattuale.

I limiti all'iniziativa economica imposti dal dovere di solidarietà sociale e tutela della dignità umana anche (se non soprattutto) in ambito lavorativo comportano a carico del datore di lavoro l'obbligo di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la personalità del lavoratore.

La natura di responsabilità contrattuale dell'azione intrapresa dallo S. può essere confermata anche alla luce di quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione n. 8438/2004) secondo cui il discrimine tra i due tipi di responsabilità può essere individuato nell'accertamento concreto della natura dell'azione giudiziaria proposta.

Detto in termini più chiari, secondo la citata sentenza, si avrebbe responsabilità contrattuale ove il lavoratore alleghi circostanze inerenti il rapporto di lavoro ed i diritti (violati) ad esso inerenti; si avrebbe responsabilità aquiliana quando "non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi tutte le volte che il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana, ovvero chieda genericamente il risarcimento dei danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale".

Poiché il ricorrente lamenta la violazione di normative attinenti al suo rapporto di lavoro (trasferimenti, violazioni dell'art. 2103c.c.), l'azione da lui proposta può essere considerata contrattuale (il ricorrente non ha optato in modo esclusivo per la natura extracontrattuale della responsabilità, avendo invece richiamato - anche in modo confuso - entrambe le responsabilità civilistiche).

Va comunque ricordato, per completezza, che secondo una consolidata giurisprudenza di merito, la condotta mobbizzante determina un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con facoltà del danneggiato di avvalersi dei vantaggi di entrambi i regimi (ad esempio per quanto riguarda la prescrizione decennale da illecito contrattuale e la non applicabilità dell'art. 1225 c.c. da illecito aquiliano).

Ragionando in termini di responsabilità contrattuale, il regime probatorio è allora quello previsto dall'art. 1218 c.c.


Ne consegue, secondo l'orientamento tradizionale, che il lavoratore avrebbe l'onere di provare sia la lesione all'integrità psicofisica sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'eventuale inadempimento datoriale a norme poste a salvaguardia del lavoratore medesimo nell'espletamento dell'attività lavorativa; di contro sarebbe onere del datore di lavoro allegare e provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del suo dipendente.

Tale orientamento risulta però superato alla luce del venire meno della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato.

Come è noto, infatti, con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 le Sezioni Unite hanno precisato i criteri di ripartizione dell'onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, stabilendo il principio secondo cui "il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento".

Nata nella dottrina francese ed inizialmente accolta anche in Italia, la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e quelle di risultato si fondava sulla considerazione che mentre nelle prime la prestazione del debitore costituiva l'oggetto stesso dell'obbligazione il cui adempimento prescindeva dal raggiungimento del risultato sperato dal creditore, in quelle di risultato l'oggetto della prestazione era l'obiettivo garantito dal debitore,costituendo la sua prestazione solo il mezzo per il suo raggiungimento.

Detto in altri termini, mentre nelle obbligazioni di mezzi l'oggetto dell'obbligazione è la diligenza del debitore, in quelle di risultato l'oggetto è il risultato stesso e non invece il comportamento del debitore.

Da tale distinzione conseguiva una diversa ripartizione dell'onere probatorio: mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, l'onere della prova dell'imputabilità dell'inadempimento e quindi del difetto di diligenza gravava sul creditore, nel caso di obbligazione di risultato il mancato raggiungimento dello stesso lasciava in capo al debitore la prova del caso fortuito o della forza maggiore (più in generale della non imputabilità).

Tale distinzione, fortemente criticata dalla dottrina atteso che un risultato è comunque sempre dovuto anche nelle prestazioni di fare,è stata superata dalla citata pronuncia delle sezioni unite del 2001 che "ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 cc., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cc., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato" (Cassazione Sez. Un. N. 574/08).

Da ciò consegue, secondo la condivisibile pronuncia da ultimo citata, che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosìddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.

Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno".

D'altra parte, sostenere una diversa tesi, e quindi porre a carico del creditore l'onera della prova del nesso causale, significherebbe introdurre surrettiziamente l'ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato.

Tradotti tali principi nella fattispecie del mobbing, si può affermare che il lavoratore - creditore, allegato l'inadempimento del datore foriero del danno lamentato, ha l'onere di provare il danno subito, restando a carico della controparte la prova della condotta non imputabile, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e dell'assenza di nesso causale tra questa ed il danno subito dal lavoratore ove provato sussistente.

A parere dello scrivente, pertanto, l'elemento soggettivo del mobbing non costituisce un requisito costitutivo della fattispecie che il lavoratore ricorrente deve allegare o provare, trattandosi invece di uno degli elementi a contrario la cui prova è ordinariamente rimessa al datore di lavoro - debitore ai sensi dell'articolo 1218 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa secondo cui "Il mobbing integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sicchè è il datore di lavoro a dover provare di essere esente da colpa nell'inadempimento,ciò non esonerando il dipendente, che si ritenga destinatario dell'attività mobizzante, di provare rigorosamente la sussistenza del fatto illecito", T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 giugno 2007, n.5303).

Così premessi i confini giuridici della materia in esame, si può passare ad esaminare i singoli elementi di fatto richiamati in ricorso.

Il primo dato di fatto da cui partire è costituito dai molteplici trasferimenti che hanno riguardato la carriera del ricorrente a partire dal 1994.

Di seguito vengono riportati i vari provvedimenti di trasferimento e/o mutamento mansioni:con provvedimento 4 marzo 1994 a firma del sindaco G. e dell'allora Segretario Generale il ricorrente veniva trasferito dall'ufficio tecnico al settore servizi demografici (all. n. 7) al fine di rendere maggiormente efficienti i servizi;con provvedimento 5.12.1994, su ordine del sindaco, veniva trasferito al settore Affari Generali per i medesimi motivi (all. n.9); con provvedimento 27.4.1995, al fine di garantire "una migliore utilizzazione del personale per una maggiore efficienza dei servizi", il ricorrente veniva assegnato su disposizione del Segretario Generale al Settore Finanze (all. n. 11); con provvedimento 24.5.1995, per i medesimi motivi e sempre su disposizione del Segretario Generale, veniva trasferito al Settore Assetto del territorio (all. n. 12); con ordine di servizio n. 20 del 11.11.1997 del dirigente del Settore P., al fine di "migliorare l'efficienza dei servizi....e operare una diversa distribuzione del personale...al fine di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili", il ricorrente veniva assegnato all'U.O. competente per l'abusivismo edilizio ad occuparsi di "servizi amministrativi illeciti edilizi" (all. n. 13); con ordine di servizio 26 ottobre 2000 sempre a firma del dirigente P. il ricorrente veniva assegnato al rilascio delle concessioni edilizie, alla cura della relativa istruttoria (all. n. 14); con provvedimento 1.7.2003 del Segretario Generale veniva trasferito al settore lavori pubblici (all. n. 20).

Ciò che colpisce di tali provvedimenti, in disparte che il cambiamento di mansioni e/o ufficio costruisce un momento ordinario della carriera lavorativa nonché l'espressione di una riconosciuta potestà del datore di lavoro, sono due considerazioni.

In primo luogo il numero degli stessi in un arco temporale limitato:in circa 9 anni di carriera, il ricorrente è stato trasferito o gli sono state mutate le mansioni per ben 7 volte.

Questo, se pur vero che per qualcuno potrebbe costituire impulso alla crescita professionale, a parere dello scrivente costituisce un dato non proporzionato e consono alla realtà - a dire poco statica - del pubblico impiego, dato indiziante dell'esistenza di una dimensione patologica sottesa al fenomeno.

L'altra considerazione, che tra l'altro supporta e conferma la prima, è l'assenza di motivazione dei vari provvedimenti (salvo, ad essere generosi, il provvedimento citato con il n. 7).

Dire che un dipendente viene trasferito ad altro settore per "migliorare l'efficienza dei servizi....e operare una diversa distribuzione del personale...al fine di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili" equivale a nascondere dietro un elegante giro di parole un assoluto difetto di motivazione.

Che poi tali provvedimenti, in alcuni casi, riguardassero anche altri dipendenti non inficia le conclusioni raggiunte.

Intanto perché in tutti i trasferimenti il ricorrente era sempre una costante.

In secondo luogo perché la legittimità di un atto non è sancita dalla pluralità di suoi destinatari, ben potendo o l'atto essere illegittimo ma impugnato da un solo destinatario ovvero più semplicemente essere un atto (come nella specie) formalmente unico ma in realtà scindibile in tanti provvedimenti quanti i suoi destinatari.

Ciò posto, da tale prima circostanza emerge - ben inteso a livello indiziario - l'idea che l'A. fosse in qualche modo un dipendente sgradito (si pensi che in un caso - trasferimenti sub. nn. 4 e 5 -il ricorrente veniva spostato a distanza di appena un mese dal precedente ordine di servizio) e comunque oggetto di una certa attenzione che agevolmente potrebbe qualificarsi come accanimento.

Si tratta di una conclusione non presuntiva ma basata su un ragionamento logico deduttivo alla luce delle considerazioni svolte,conclusione che peraltro trova riscontro in altri elementi di fatto.

Si consideri, così venendo all'esame delle mansioni assegnate al ricorrente, che l'A., trasferito al settore affari generali con ordine di servizio 5 dicembre 1994, solo con provvedimento16.12.1994 riceveva l'assegnazione di qualche mansione (addetto al servizio notifiche; all. n. 10).

Ciò, al di là dei 10 giorni trascorsi senza sapere di cosa occuparsi (e quindi, inevitabilmente,di totale demansionamento del lavoratore), conferma di come il provvedimento di assegnazione al settore affari generali fosse del tutto immotivato.

Se infatti in tale settore hanno avuto bisogno di 10 giorni per trovare un compito da affidare al ricorrente, ciò evidentemente conferma di come non vi fosse bisogno di tale dipendente e quindi, come conseguenza logica, dell'intento originario di emarginare il lavoratore.

Anche al settore notifiche, dove il ricorrente è rimasto per circa un mese, non risultano assegnate mansioni allo stesso.

Assegnato al settore assetto del territorio dal maggio 1995, il ricorrente lamenta di essere rimasto per circa 6 mesi senza alcun incarico lavorativo venendo poi assegnato all'ufficio acquedotto.

La circostanza va confermata atteso che il Comune non ha offerto alcuna prova contraria (e cioè, come diffusamente e chiaramente spiegato, di corretto adempimento dei propri obblighi).

Anche in tal caso, pertanto, il lavoratore risulta di fatto lasciato senza alcun compito specifico.

Di contro, con un'inversione di tendenza assolutamente repentina,con ordine di servizio 26.10.2000 (già citato) il dirigente del settore assetto del territorio incaricava il ricorrente dei seguenti compiti: rilascio delle concessioni edilizie, tenuta dell'archivio per i progetti già giacenti e dei progetti correnti esitati dalla commissione edilizia, espletamento dell'iter amministrativo preposto all'istruttoria per il rilascio delle dette concessioni e quant'altro inerente le varie certificazioni, controllo diretto circa la situazione dei pagamenti degli oneri concessori, segretario della commissione edilizia comunale.

È paradossale come ad un dipendente di categoria B, ripetutamente spostato di settore e mansioni, tenuto in forzata inattività, inaspettatamente vengano assegnati compiti e mansioni di profilo superiore alla sua categoria di appartenenza (B).

Ciò nonostante non solo al ricorrente non venivano riconosciute le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, ma neppure il compenso incentivante previsto dall'articolo 34 della contrattazione integrativa.

Partendo da quest'ultimo dato, stupisce grandemente la circostanza che tale compenso per gli anni 2000 - 2001 - 2002 sia stato riconosciuto a numerosi "coadiutori" di pari categoria del ricorrente e non a quest'ultimo cui erano stati assegnati compiti di responsabilità addirittura riferibili ad un dipendente di categoria C.

Proprio con riferimento alle differenze retributive, va ricordato che l'A. era costretto a ricorrere a questo stesso Tribunale con il ricorso avente Rg n. 899/07 deciso con sentenza del 12.12.2008.

Con tale pronuncia, rilevante nella fattispecie in esame a dimostrazione dei fatti esposti, veniva accertato che: "Ciò posto, dall'esame delle disposizioni testimoniali e della documentazione sopra indicata, è emerso senza dubbio alcuno che il ricorrente è stato incaricato del rilascio delle concessioni edilizie, quantomeno sotto il profilo della responsabilità della relativa istruttoria e delle acquisizioni delle certificazioni necessarie oltre che sotto l'aspetto del pagamento degli oneri accessori.

È altresì risultato provato che il ricorrente, quantomeno dal 10.9.2001, ha ricoperto il ruolo di Segretario della Commissione Edilizia Comunale.

È infine emerso che il ricorrente coordinava un gruppo di lavoro costituito da almeno 5 lavoratori socialmente utili.

Ora, se si considera che appartiene alla categoria B del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali il "lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di video scrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.

Collabora, inoltre,alla gestione degli archivi", non vi è dubbio alcuno che il ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C, comprendente "lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando,nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati" e che "anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza" (in tal senso si veda quanto riferito da A. Franca, addetta allo sportello utenza, che ha riferito che per ogni problema veniva chiamato il ricorrente).

Al ricorrente compete inoltre il compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 34 del contratto integrativo decentrato (doc. n. 12 diparte ricorrente) per il coadiutore principale responsabile di gruppo di lavoro (ed i compiti svolti dal ricorrente erano propri ditale qualifica come individuata dal Regolamento comunale 30.10.1994)".

Alla luce delle motivazioni sopra esposte (indipendentemente dal passaggio in giudicato, la pronuncia è liberamente valutabile dallo scrivente sulla base del principio di atipicità dei mezzi di prova), il comune di A. veniva condannato al pagamento in favore di A.Antonino della somma di euro 3.950,85 per differenze retributive ed euro 2.578,04 a titolo di compenso di cui all'art. 34 del contratto integrativo decentrato oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze.

Dunque, riassumendo quanto finora esposto, il sig. A., destinatario di numerosi trasferimenti o mutamenti di mansioni, ha alternato periodi di inoperatività a periodi di cumulo di mansioni di responsabilità esorbitante la sua qualifica, senza che queste ultime gli venissero riconosciute a livello economico.

Quest'ultimo aspetto è tanto più significativo se si considera che con nota 19.10.2001 la stessa G. (con evidente superficialità che secondo la difesa della parte sarebbe un mero errore materiale - che per coincidenza riguarda sempre il sig. S....) indicava il ricorrente quale coadiutore di categoria C: pertanto, nonostante l'espresso riconoscimento del dirigente di settore, il rifiuto del Comune di riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori appare ancora più arbitrario e sintomatico di un atteggiamento di ostilità.

Trasferito con provvedimento 1.7.2003 del Segretario Generale al settore lavori pubblici (all. n. 20), non gli veniva assegnato alcun tipo di incarico almeno fino al marzo 2004.

Ciò, secondo le parole dell'allora dirigente R. (nota 29 aprile 2005 indirizzata a I.; all. n. 21 di parte ricorrente), atteso che il ricorrente veniva trasferito senza una sua richiesta (cioè dello stesso R.) e stanti le ripetute assenze per malattia o ferie del lavoratore.

In sostanza, dalla nota a firma R., emerge chiaramente il disinteresse del dirigente di settore R. per un dipendente mai richiesto e di cui il R. evidentemente non sapeva che farsene.

La giustificazione della mancata assegnazione di qualunque attività lavorativa è poi condivisibile.

Afferma, infatti, l'allora dirigente di non avere ritenuto opportuno assegnare alcun carico di lavoro "in un settore così delicato e complesso quale è il settore LL.PP" atteso che il ricorrente "dopo essere stato trasferito è rimasto assente dal settore per diversi e lunghi periodi".

Detto in altri termini, la malattia del lavoratore diventa pretesto per imporgli una forzata inattività anche nei periodi di abilità al lavoro.

Ciò sul presupposto poco credibile che l'attività di un dipendente di categoria B fosse di tale elevata professionalità e delicatezza da non poter essere oggetto di alcun tipo di assegnazione o incombenza se non dopo lunga e laboriosa formazione professionale.

Senza contare che dal giorno del trasferimento al primo consistente periodo di malattia (vedi sempre il doc. n. 21) il ricorrente ha prestato servizio continuativo per 20 giorni: ebbene, in quei venti giorni, per quale motivo il dirigente di settore avrebbe dovuto lasciare un proprio collaboratore completamente inoperoso?

Va ricordato, invece, che l'articolo 2087 c.c. impone al datore di lavoro di assicurare condizioni lavorative tali da consentire al lavoratore l'esplicazione della propria personalità anche nell'ambiente lavorativo, conformemente al principio fondamentale dicui all'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale.

Ciò significa, in altri termini, piuttosto che "punire" un lavoratore perché affetto da problemi di salute, cercare invece -nei limiti consentiti dall'organizzazione aziendale - di offrirgli condizioni lavorative idonee al suo status (peraltro non risulta che il ricorrente fosse un lungodegente...) e quindi - ad esempio -assegnargli mansioni compatibili con le condizioni psico fisiche.

Né si può ritenere attendibile l'altra motivazione risultante nel provvedimento in esame secondo cui ciò sarebbe accaduto attesa la volontà dell'A. di essere trasferito ad altro settore: viene infatti da chiedersi che dirigente sia stato il R., se davvero fosse succube di simili pretese dei suoi subordinati.

Analoga situazione si è verificata dal marzo 2004 al marzo 2005 sotto la dirigenza I..

Con provvedimento 4 marzo 2004 dell'ing. R. il ricorrente veniva assegnato al servizio tecnico - patrimonio edilizio ed impianti sportivi (all. n. 22 di parte ricorrente), genericamente destinato al compimento di atti amministrativi: come si evince dal doc. n. 25di parte ricorrente (un elenco delle lettere ricevute dall'ufficio che necessitavano di istruzione), nel periodo in oggetto di circa 1 anno al ricorrente sono state affidate n. 7 pratiche.

Una situazione di simile inoperatività non risulta smentita da prova contraria del Comune ed appare francamente inaccettabile.

Né può sostenersi (anche se la questione perde di rilevanza in relazione alle considerazioni in diritto che verranno successivamente svolte) che i provvedimenti di assegnazione di mansioni non sarebbero di competenza dirigenziale quanto piuttosto dei dipendenti di categoria C.

In primo luogo perché si tratta di mera affermazione mentre nessuna delle parti private convenute ha prodotto un regolamento comunale a conferma.

Inoltre, va ricordato che ogni atto di competenza di un settore viene comunque firmato dal dirigente che ne assume la piena responsabilità: tanto è vero che il ricorrente stesso produce alcuni ordini di servizio sottoscritti da dirigenti nonostante la sua qualifica di B (già citati in precedenza).

Dopo aver esaminato i vari trasferimenti e/o mutamenti di mansioni interessanti il sig. S., le mansioni svolte e, talora, non svolte perché mai assegnate, si possono ora ricordare le condizioni di lavoro del ricorrente.

Da questo punto di vista, l'istruttoria orale ha confermato l'assoluta mancanza di mezzi materiali e di locali idonei nei quali il ricorrente si è trovato ad operare.

Al settore concessioni edilizie, settore un tempo di fondamentale importanza strategica all'interno del comune, espressione di una delle funzioni essenziali svolte da tale Amministrazione, il ricorrente - nonostante svolgesse funzioni di coordinatore - si è trovato ad operare con un solo PC (teste A. Franca).

Ovviamente ciò non significa che ogni ufficio dovesse disporre di un PC, ma certamente almeno per un settore di primaria importanza pare francamente inopportuna - se non inspiegabile - la scelta di non assegnare neppure un PC.

Né può sostenersi che nel 1997 il comune di Trapani non disponesse ancora di strumenti informatici.

In seguito, sul finire del 1997, lo S. (all. n. 13) veniva trasferito al settore illeciti edilizi dove vi era un solo PC a disposizione per 4 operatori, nonostante l'importanza e la delicatezza dei compiti del settore (teste S.B.).

Ancora, assegnato al servizio tecnico che si occupa del patrimonio edilizio, il ricorrente si è trovato ad operare in una piccola stanza con 8 / 9 persone e sole 3 scrivanie, di cui una già occupata dalla dipendente F.L. (vedi la relativa testimonianza nonché quella del teste M.), e 2 PC.

In sostanza, il ricorrente non solo non aveva una postazione di lavoro ma, per usare le parole del teste M., neppure una sedia.

Anche la sistemazione successiva non appare adeguata: una sola stanza da dividere in 3 persone ma con un solo tavolo ed un solo PC, per giunta guasto (vedi le dichiarazioni del teste B.M.).La difesa dei convenuti si basa sostanzialmente sulla considerazione che tale situazione, sostanzialmente ammessa, era in sostanza comune ad altri dipendenti.

Ed infatti, come riferito dal teste Stellino, "in ogni stanza c'erano uno o due computer che infatti venivano assegnati per stanza e non per ogni dipendente" (sullo stesso tenore sono le dichiarazioni del teste C.).

La testimonianza solleva qualche perplessità atteso che lo stesso teste, dopo aver lamentato la medesima situazione, ha altresì affermato di avere ottenuto un secondo PC dietro richiesta all'ing.R..

Ciò significa che evidentemente vi era disponibilità di strumenti informatici.

In ogni caso, quanto riferito dal teste riguarda il periodo successivo il 2003, quando il ricorrente veniva assegnato al settore Lavori Pubblici.

D'altra parte, mentre la situazione vissuta dal ricorrente pare attraversare molti anni (anche al settore concessioni edilizie viera una sola stanza - con una piccola annessa - con un solo PC per 8o 9 dipendenti) - quantomeno dal 1997 in avanti - la carenza dimezzi e locali per il comune di A. ha riguardato un periodo molto limitato, quello della "suddivisione del settore urbanistica -lavori pubblici in due distinti settori" (teste L.P.).

In ogni caso, l'assoluta carenza di dotazioni strumentali e di locali idonei (come confermata anche dalle parole dei testi R. e soprattutto F.) rileva per sé stessa, indipendentemente dalla sua diffusione indiscriminata o meno.

Ciò in relazione alle considerazioni in diritto che di seguito verranno svolte.

Gli elementi in fatto esposti finora (pluralità di trasferimenti o mutamenti di mansioni, inadeguatezza dei mezzi strumentali, inidoneità dei locali messi a disposizione, demansionamento sottoforma di totale mancanza di mansioni, assegnazione di mansioni superiori, mancato riconoscimento delle stesse a fini economici)sono tutti dati di fatto che assumono una particolare colorazione soggettiva alla luce di quanto dichiarato dal teste S.B., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.

Il teste, presente ad un colloquio avvenuto tra l'allora assessore al personale G.. ed il ricorrente, riferisce che lo S. chiedeva spiegazione dei continui trasferimenti e si sentiva rispondere dal primo "perché lei appartiene al nemico".Il nemico, come precisava il teste S., era T.V., esponente politico A.

Sentito come teste, V.T. ricordava come il ricorrente avesse curatola campagna elettorale di B.S., candidato al comune di A. ma sconfitto dal sindaco F..Le testimonianze del S. e del T. non sono chiarissime, ma dalle stesse è dato comprendere che il ricorrente fosse mal visto dall'amministrazione del sindaco F. per avere attivamente sostenutola campagna elettorale di un candidato sindaco avversario.

Ciò induce a ritenere che l'amministrazione comunale fosse pienamente a conoscenza ed anzi avesse proprio l'intenzione di emarginare il ricorrente o quantomeno di metterlo in difficoltà, di ostacolarlo nella sua vita professionale con molteplici trasferimenti privi di ragionevoli giustificazioni, con la forzata inattività o l'assegnazione di ruoli di responsabilità senza riconoscimento giuridico economico.

Né si può sostenere, come talora sembra trasparire dalle parole delle difese, che il ricorrente fosse uno scansafatiche: non vi è in atti una sola contestazione disciplinare o nota di biasimo riguardante il suo operato.

La verità è che il ricorrente - al di là dei suoi problemi di salute- ha sempre offerto prestazioni di livello adeguato (vedi la citata sentenza sullo svolgimento di mansioni superiori) e che in nessun caso vi sono state rimostranze in tal senso.

A parere dello scrivente quanto esposto è ampiamente sufficiente alla configurazione della responsabilità del comune convenuto per i danni causati al ricorrente attraverso il reiterato spostamento del dipendente in settori nei quali lo stesso non poteva essere adeguatamente utilizzato (sintomatico quanto riferito dal R.: il ricorrente non era un dipendente richiesto o necessario per il settore cui veniva trasferito), la negazione di diritti acquisiti (per le mansioni superiori), la forzata inattività o l'assegnazione di mansioni superiori.

Tale responsabilità prescinde dalla qualificazione dei fatti come mobbing, qualificazione che a parere dello scrivente è comunque sostenibile alla luce delle considerazioni svolte in diritto sull'onere della prova e sull'intento discriminatorio sopra evidenziato in relazione all'appartenenza politica del ricorrente, e si fonda agevolmente sulla clausola generale di cui all'articolo 2087 c.c..

Tale normativa impone al datore di lavoro l'adozione di condizioni di lavoro che, come già anticipato, non devono solo essere tali da prevenire possibili infortuni e/o malattie che interessano il fisico del lavoratore, ma devono anche garantire - attraverso l'ottimizzazione dell'apparato organizzativo, l'adeguata individuazione delle competenze e delle responsabilità, il legittimo svolgimento dei compiti e riconoscimento dei diritti - l'esistenza di un ambiente di lavoro consono alla persona umana.

Con ciò non si vuole certamente sostenere che l'ambiente di lavoro debba essere modellato sulle esigenze del lavoratore, quanto invece che il datore di lavoro è tenuto a garantire la legittimità degli atti di gestione del rapporto di lavoro atteso che la plurima illegittimità (o illiceità comportamentale) può - qualificata o meno alla stregua di mobbing - essere fonte di danni ingiusti subiti dal lavoratore, danni certamente imputabili all'inadempimento dell'obbligo di sicurezza imposto dall'articolo 2087 c.c. latamente inteso.

Che poi gli atti di gestione siano riferibili ai singoli dirigenti (con i quali è emersa prova dell'esistenza di una situazione di conflittualità anche esasperata: vedi le dichiarazioni dei testi B.P., L.B.P., A.F.) non induce lo scrivente ad estendere la responsabilità ai singoli dirigenti.

In primo luogo perché i trasferimenti che hanno interessato il ricorrente risultano a firma del Segretario Generale o del Sindaco (vedi i provvedimenti già citati e numerati sopra con i nn. 1, 2, 3,4 e 7); in secondo luogo atteso che i periodi temporali riferibili ai singoli dirigenti paiono, singolarmente considerati, troppo brevi per assumere una rilevanza lesiva.

Detto in altri termini, tanto in termini di mobbing, quanto intermini di generica responsabilità ex art. 2087 c.c., la rilevanza lesiva della condotta inadempiente è tale quando assume una dimensione consistente, quando trascende il singolo trasferimento illegittimo o il singolo episodio illecito per inquadrarsi in un quadro sistematico, continuativo e prolungato nel tempo, come tale sintomo della violazione dell'obbligo di protezione di cui all'articolo 2087 c.c.
E tale dimensione è rilevabile considerando l'insieme dei trasferimenti e delle ingiustizie subite dal ricorrente nell'intero arco temporale preso in esame.

D'altra parte, come precisato da condivisibile giurisprudenza di merito, "dal momento che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori dall'azione dannosa di terzi a prescindere dall'origine del comportamento lesivo, la responsabilità aziendale opera anche per i fatti colposi o dolosi posti in essere da soggetti terzi (nella specie non completamente estranei all'impresa) dei quali quest'ultima si sia avvalsa nell'adempimento dell'obbligazione, essendo sufficiente che le attività assegnate ai terzi abbiano agevolato e reso possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se questi ultimi abbiano operato oltre i limiti delle rispettive incombenze" (Corte appello Milano, sez. lavoro, 17 ottobre 2007, n. 933).

Quanto esposto in ordine alla configurabilità di una responsabilità del Comune di A. ex art. 2087 c.c. pur di fronte ad un ricorso impostato sulla responsabilità da mobbing trova conferma nella ovvia considerazione che il mobbing non costituisce altro che un'ipotesi di responsabilità contrattuale da inosservanza del generale dovere di protezione ex art. 2087 c.c., configurandosi il rapporto tra le due fattispecie in termini di continenza.

Da questo punto di vista è molto interessante la pronuncia n. 22858/2008 della Suprema Corte che, riformando una sentenza di merito che aveva respinto la domanda di mobbing avanzata in primo grado, chiarisce (punto 8 C e seguenti della parte motiva) come l'inquadramento della fattispecie come mobbing costituisca mera specificazione qualificatoria all'interno dell'articolo 2087 c.c.,qualificazione rimessa quindi alla valutazione del giudicante che ben può qualificare i fatti emersi in modo diverso.

Fermo restando che nella fattispecie in esame i fatti vengono comunque sempre ricondotti all'articolo 2087 c.c. sotto il più generale profilo dell'inadempimento datoriale all'assicurazione di un ambiente lavorativo consono e non viziato da una pluralità di atti illegittimi e illeciti fonti dei danni sanitari provati dalla copiosa documentazione medica allegata al ricorso introduttivo e prodotta in corso di causa.

Da questo punto di vista, si spiega quanto sopra affermato in tema di imputabilità dei provvedimenti di trasferimento e di insufficienza delle dotazioni: la circostanza che i trasferimenti non fossero di competenza dirigenziale o che la carenza di mezzi strumentali fosse generalizzata sono elementi di fatto irrilevanti nell'ottica della responsabilità generica ex art. 2087 c.c. facente capo al comune datore di lavoro.

In ogni caso, va rilevato che anche ragionando in termini di mobbing, i dirigenti chiamati in causa ne sarebbero estranei.

Si deve infatti considerare - riprendendo il discorso sopra accennato - che il mobbing è un fenomeno complesso, strutturato in una pluralità di atti ciascuno dei quali può anche essere legittimo ma che, visti nel loro insieme, sono espressione di un intento vessatorio, di una strategia diretta a penalizzare un dipendente.

Tale elemento soggettivo, che nei singoli autori dei singoli atti può concretarsi nella semplice volontarietà di allontanare e comunque danneggiare un lavoratore, diviene intento vessatorio nella considerazione unitaria del fenomeno in sé.

Detto in altri termini, la fattispecie di mobbing va imputata al comune convenuto il quale ha permesso che si realizzasse un prolungato comportamento di ostracismo a danno dello S. con una serie di fatti da cui è logico dedurre e presumere l'animus nocendi in capo al comune di A., animus la cui assenza, tra l'altro, avrebbe dovuto essere provata dallo stesso Comune.

Ora, se nei confronti degli autori dei singoli atti non può ritenersi sussistente l'elemento soggettivo proprio del mobbing (atteso che ciascuno di essi sarebbe al più responsabile di limitate ipotesi dannose per il ricorrente), tale elemento va invece ritenuto sussistente in capo al soggetto - cioè il Comune - cui le singole condotte sono in ultima analisi imputabili.

D'altra parte, anche la giurisprudenza di legittimità è orami chiara nel riconoscere la responsabilità del datore di lavoro per il danno da mobbing (vale a dire l'aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi, anche di parigrado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse - ovvero potesse sapere - di quanto stava accadendo" (Cassazione civile, sez. lav., 23 marzo 2005, n. 6326).

In conclusione, esclusa una responsabilità dei singoli dirigenti chiamati in causa per difetto di prova dell'intento vessatorio e comunque per il mancato raggiungimento, con riferimento alle condotte isolatamente considerate, di una adeguata dimensione lesiva, va invece riconosciuta la responsabilità del comune convenuto, tanto ragionando in termini di mobbing quanto in termini di generico inadempimento ex art. 2087 c.c., avendo sottoposto il ricorrente ad un elevato ed ingiustificabile numero di trasferimenti, avendolo costretto a lavorare in condizioni non idonee e privo di mezzi strumentali adeguati, avendogli negati evidenti diritti poi riconosciuti con sentenza di questo stesso Tribunale ed avendolo tenuto privo di mansioni per rilevanti periodi, senza curarsi delle difficoltà sanitarie del ricorrente comunque note al comune convenuto.

La condotta imputabile al comune contravviene all'articolo 2087 c.c. ed al generale canone di correttezza e buona fede che guida le relazioni interprivate.

Da tale condotta discendono, secondo la prospettazione del ricorso introduttivo, una serie di danni, tanto patrimoniali che non patrimoniali.

Pur ricordato che la condotta del comune appare certamente dolosa (non solo per quanto sopra esposto in ordine alla frase dell'assessore G.. riportata dal teste S. ma anche in relazione alla continuità nel tempo dell'azione dannosa nei confronti del ricorrente, caratteristica che impone di ritenere provato, secondo un ragionamento logico deduttivo e non solo presuntivo, un atteggiamento doloso in capo all'ente pubblico), in ogni caso anche a volere sostenere la natura colposa, a fronte di un simile e prolungato inadempimento i danni subiti dal ricorrente rientrano certamente nel concetto di prevedibilità secondo l'ordinaria diligenza di cui all'articolo 1225 c.c.
Ciò premesso, il ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento del danno patrimoniale alla professionalità conseguente il demansionamento subito.

La domanda va rigettata per difetto di prova sul punto.

Le Sezioni Unite (Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572), componendo un lungo contrasto giurisprudenziale, hanno infatti ricordato che "la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta,concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento", ciò in quanto "dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente,ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo".

"L'inadempimento - prosegue la Corte - infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma".

Passando all'esame specifico del danno alla professionalità, la Suprema Corte ha chiarito che tale danno "ha contenuto patrimoniale,può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia  nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.

Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.

In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato,sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché- fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore".

Ciò che la Corte vuole precisare è che il demansionamento ha potenzialmente effetti dannosi per la professionalità di un lavoratore ma tali effetti devono essere specificamente (vedi infra)allegati e, anche mediante presunzioni, provati.

Era quindi onere del ricorrente precisare, fin dal ricorso introduttivo, in modo specifico ed analitico quali aspetti della sua professionalità sono stati danneggiati, quali perdite di guadagno odi chance ha subito.

In difetto di prova ed ancor prima di allegazione non vi è modo di ritenere che il lavoratore dequalificato abbia subito un danno.

Va quindi richiamata la conclusione della Suprema Corte secondo cui "non è sufficiente prospettare resistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda,sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto".

Analoghe considerazioni riguardano il danno patrimoniale da lucro cessante "in ordine ai redditi che lo S. avrebbe potuto conseguire se fosse stato messo in grado di partecipare al corso di formazione e se fosse stato autorizzato a lavorare con i computers": non basta formulare una domanda risarcitoria per ritenere provata una voce di danno.

L'assoluto difetto di allegazione impone il rigetto di tale pretesa.

Va invece riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche documentate (per euro 892,10, doc. n. 103).

A tal fine va ricordato quanto sopra esposto in ordine alla prova del nesso causale (e quanto riferito dal consulente tecnico), la cui mancanza deve essere provata dal debitore inadempiente e non viceversa.

Parte ricorrente chiede quindi il riconoscimento del danno biologico, del danno esistenziale e del danno morale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale deve avvenire tenendo  conto delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 sulla onnicomprensività della nozione di danno non patrimoniale, risarcibile, come insegnato dalle sentenze gemelle del 2003 (S.U. n. 8827 - 8828), in caso di ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito: è evidente che nella fattispecie in esame si il danno conseguenza è collegato ad un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (lesione della salute e della dignità de lavoratore).

La liquidazione del danno, che potrà avvenire sulla base delle tabelle punto percentuale, dovrà tenere conto, come insegna la citata giurisprudenza, di tutti i profili di danno in modo da arrivare ad una valutazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale subita dallo S. senza duplicazione di voci risarcitorie.

Ciò, evidentemente, non può che comportare una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudicante.

In ordine al profilo sanitario del danno subito, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione medica, la cui valutazione impone la nomina di un consulente tecnico specialista in medicina del lavoro.

Tenuto conto di quanto sopra specificato in ordine al nesso causale, e cioè alla considerazione che lo stesso deve ritenersi presunto alla luce dell'allegazione del creditore danneggiato dall'inadempimento, lo scrivente disponeva procedersi a consulenza medico legale nominando il dr. Maurizio T., specialista in medicina del Lavoro, con il seguente quesito: "accerti il consulente, previa analisi della documentazione medica prodotta dal ricorrente ed esame dello stesso, l'esistenza di una sindrome ansiosa e dei relativi riflessi patologici secondari nei suoi vari aspetti (sotto il profilo, a mero titolo esemplificativo,di turbe del sonno, funzioni gastriche e digestive, disturbi cardiaci e/o intestinali, della sfera sessuale); dica il consulente se, sulla base della documentazione sanitaria in atti, possa escludersi l'esistenza di un nesso eziologico con la prestazione lavorativa resa a partire dal febbraio 1994, tenendo conto che la stessa veniva resa in condizioni di forte tensione emotiva;quantifichi il consulente la percentuale di danno biologico residuale in capo al ricorrente nonché, ove ritenuta sussistente,l'eventuale inabilità temporanea, parziale ed assoluta;dica il consulente, ove ritenga sussistente un mero aggravamento, la percentuale dello stesso imputabile ai fatti accaduti a partire dal febbraio 1994, quantificando pertanto la percentuale di danno biologico a tale data e quella alla data del deposito del ricorso introduttivo (21.6.2005); tenga conto il consulente delle dichiarazioni testimoniali rese dai dottori L.G. e C.F.V.".

Come si vede dall'esposto quesito, tenuto conto delle riflessioni svolte in tema di riparto dell'onere della prova, lo scrivente non ha chiesto al consulente di accertare l'esistenza del nesso causale ma solo di verificare se lo stesso possa essere escluso.

Tale ultimo accertamento, che potrebbe apparire superfluo e contraddittorio con quanto esposto, non sarebbe stato necessario se il ricorrente non avesse prodotto documentazione sanitaria risalente al 1994, così facendo sorgere qualche dubbio sull'eziologia esclusiva delle vicissitudini lavorative.

Un ulteriore precisazione riguarda il riferimento alle testimonianze dei dottori L. e C.: è vero che tali dichiarazioni contengono elementi valutativi ma è altrettanto evidente che le stesse provengono da soggetti specialisti in relazione alle stesse e pertanto devono ritenersi attendibili. Trattandosi peraltro di valutazioni di carattere tecnico, a parere dello scrivente era opportuna la valutazione delle stesse ad opera del consulente medico.

Con relazione peritale deposita in data 7 giugno 2010 il CTU dr. M.T. (specialista in Medicina del Lavoro), dopo avere esaminato il ricorrente e la documentazione sanitaria da questi prodotta, ha diagnosticato in capo a S.A. una sindrome post- traumatica da stress cronico, quantificando la percentuale di danno biologico residuale al 21 giugno 2005 nel 6%, oltre a complessivi 240 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% mentre ha escluso l'inabilità temporanea totale.

Il CTU, inoltre, non ha escluso il nesso eziologico tra gli eventi descritti nell'ordinanza di conferimento incarico e la patologia che affligge il ricorrente: per le considerazioni in precedenza svolte,ciò basta a confermare il nesso causale tra i fatti di causa e il danno evento subito dal ricorrente.

La relazione del consulente appare esauriente e priva di vizi logici.

La stessa, adeguatamente motivata, non risulta scalfita dalle considerazioni delle difese, né dalla CTP depositata dal Comune di A..

In ordine a quest'ultima relazione peritale, è sufficiente osservare come il consulente del comune dott. V. neppure ha partecipato alle operazioni peritali, mai visitando il ricorrente: la sua relazione non appare pertanto fondata sullo stesso accertamento empirico compiuto dal CTU e pertanto non può essere ritenuta tale da confutare le conclusioni del dr. T..

Quanto alle osservazioni alla CTU formulate dalla difesa del ricorrente, occorre in primo luogo chiarire le ragioni del punto di discrimine individuato nella data di deposito del ricorso introduttivo.

Poiché la vicenda in questione non concerne una controversia previdenziale assistenziale, va ricordato che non può trovare applicazione l'articolo 149 disp. att. c.p.c.
Ciò premesso, poiché la vicenda concerne un comportamento illecito permanente, è evidente che lo scrivente può e deve prendere in considerazione solo i danni strettamente dipendenti da tale comportamento.

Ora, considerato che il comportamento illecito preso in esame, allegato e provato, non può che essere quello anteriore la data di deposito del ricorso introduttivo, è evidente che nessuna considerazione poteva essere svolta dal CTU in ordine a successivi andamenti della patologia del ricorrente atteso che nel periodo successivo, non costituendo oggetto del giudizio, non era possibile verificare la presenza di eventuali illeciti e, soprattutto,individuarne le responsabilità.

È ben vero, detto in altri termini, che una certa patologia può evolversi, migliorare o peggiorare nel corso del tempo - e quindi anche del giudizio - e che tale evoluzione può essere tenuta in considerazione all'epoca della pronuncia della sentenza, ma tale affermazione, se appare veritiera in casi di illeciti istantanei, va corretta in presenza di illeciti permanenti, rispetto ai quali rimane oscuro l'andamento dell'illiceità e la presenza di eventuali altri soggetti che di quello stesso danno dovrebbero rispondere.

In ogni caso, in disparte le considerazioni in diritto, la questione rimane priva di rilevanza concreta alla luce delle conclusioni raggiunte dal dr. T.: il consulente, infatti, dopo avere esaminato anche la documentazione sanitaria successiva al 2005, ha affermato che il livello più critico della patologia del ricorrente si è raggiunto proprio alla data di conclusione dell'accertamento.

Quanto alla critica alla relazione peritale laddove non "prende posizione netta circa la eziologia fra i fatti di causa e la sindrome accertata a carico del ricorrente", è sufficiente ricordare quanto sopra esposto e la relativa giurisprudenza citata che, tra l'altro, è addirittura favorevole allo stesso ricorrente.

Infondate le osservazioni in ordine all'inabilità temporanea assoluta non riconosciuta dal CTU.

Poiché tale inabilità attiene all'incapacità temporanea di attendere alle proprie occupazioni per fatto illecito altrui, parte ricorrente ne chiede il riconoscimento quantomeno per i giorni di assenza dal lavoro.

Tuttavia, sul punto il consulente ha espresso una valutazione nella sua discrezionalità tecnica, come tale difficilmente sindacabile ove non logicamente viziata.

Detto in altri termini, il consulente ha ritenuto le patologie da cui è affetto il ricorrente oggettivamente non tali da determinare un'incapacità assoluta temporanea.

Ben altra cosa è la percezione soggettiva di tali patologie e la richiesta al "medico di famiglia" della certificazione per l'assenza dal lavoro.

Se si concorda con l'idea che tali certificazioni, purtroppo, vengono rilasciata senza adeguato controllo e spesso sulla base delle sole richieste del lavoratore, appare allora condivisibile non "appiattirsi" al dato offerto dalle stesse ma valutare criticamente le conseguenze oggettive della patologia come accertata dal consulente.

Per questo il giudizio del dr. T. appare condivisibile.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla stima di 240 giorni di ITP: si tratta, evidentemente, di una mera stima legata al tipo di patologia e al dato delle assenze dal lavoro.

Non vi sono elementi oggettivi per discostarsi dalla stessa.

Quanto alla considerazione della difesa del ricorrente secondo cui "il CTU oltre ad esaminare la documentazione medica, avrebbe dovuto prendere in adeguata considerazione tutti gli eventi lavorativi risultanti dagli atti e dai verbali di causa ed avrebbe dovuto meglio indagare gli eventi macroscopici della vita familiare e sociale del ricorrente", la stessa non ha alcun senso giuridico.

Compito del consulente tecnico del Giudice non è quello di valutare il materiale probatorio in autonomia: il consulente è organo ausiliario del Giudice, non Giudice egli stesso!

Il CTU, detto in termini più chiari, deve operare sotto la direzione del giudice il quale, come nella fattispecie è accaduto, gli deve indicare gli elementi di cui tenere conto, elementi che, evidentemente, ad un previo esame quello stesso Giudice ha ritenuto fossero provati.

Cosa è provato e cosa no, cosa è utilizzabile e cosa no, non sono valutazioni che possono essere rimesse ad un consulente!

Ciò posto, partendo dalle conclusioni del consulente dr. T. si può procedere alla liquidazione del danno.

Come parametro di riferimento possono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Palermo per l'anno 2009/2010.

Tenuto conto dell'età del ricorrente nel giugno 2005 e del relativo coefficiente di riduzione, il danno biologico corrispondente è pari ad euro 10.779,94 (valore del punto percentuale di euro 1.237,87),comprensivo di 240 giorni di ITP al 50%.

Tale importo va però necessariamente adeguato alla situazione specifica, tenendo conto che la natura invalidante delle patologie ha certamente compromesso la qualità della vita del ricorrente,costringendolo a rinunciare ad attività sociali realizzatrici della sua personalità e compromettendo la sua vita sociale.

Tale situazione, inoltre, ha certamente determinato una sofferenza psicologica ed un disagio intimo in capo al ricorrente, sofferenza che appare di gran lunga superiore al danno fisico in senso stretto inteso.

Ciò significa, in altri termini, che la patologia sofferta dal ricorrente ha avuto riflessi pesanti nella sua vita affettiva e familiare, riflessi ben più gravi e afflittivi di quanto possa esprimere un danno biologico residuale del 6%.

I riflessi negativi dell'illecito subito hanno privato il ricorrente, per anni, della serenità familiare e affettiva, minando non solo la sua salute ma anche i suoi rapporti con i terzi, con i suoi familiari e prima ancora con se stesso.

Quanto esposto trova conferma nelle parole dei testi S.B., A. L., S.V., S. G..

Senza peraltro giungere ad una duplicazione di voci risarcitorie, ma solo al fine di personalizzare il quantum risarcitorio dovuto (che,comunque, non potrà che essere un mero palliativo), ritiene lo scrivente equo quantificare il danno non patrimoniale complessivamente subito dal ricorrente in complessivi euro 25.000,00, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria al deposito del ricorso; con interessi di legge ed eventuale maggior danno dato dalla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dalla data di notifica del ricorso introduttivo al Comune di A. al saldo.

Il ricorrente formula quindi domanda di condanna del Comune di A. alla "stipula del contratto individuale di lavoro con S.A. ed alla concreta assegnazione al medesimo di mansioni di categoria B, profilo professionale di esecutore amministrativo"In ordine al primo aspetto, la domanda è incomprensibile e va rigettata.

In primo luogo perché il ricorrente è già assunto con contratto di lavoro e categoria B.

In secondo luogo, se il ricorrente intendeva formulare una domanda di riconoscimento di mansioni superiori, per il divieto di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 (già art. 56 del d.lgs. n.29/93).

In ordine all'attribuzione di mansioni di categoria B, non vi è dubbio che la domanda può essere accolta atteso che, come sopra si è evidenziato, a decorrere dal marzo 2004 al ricorrente risulta assegnato un carico di lavoro risibile, rendendolo di fatto inoperoso.

In via consequenziale il ricorrente chiede che venga stabilita "fin d'ora la somma che dovrà essere, giornalmente o mensilmente, pagata dal suddetto comune dalla data di pubblicazione dell'emittenda sentenza suddetta fino a quando il Comune non avrà provveduto ad assegnare le suddette mansioni allo S.".

La domanda - originale nella richiesta di una sorta di pena privata (il danno non è attuale) - va respinta per le considerazioni soprasvolte in ordine al danno alla professionalità.

Rimane da affrontare la questione delle spese di lite.

Nessun dubbio sull'applicabilità del criterio della soccombenza nei confronti del Comune di A..

La posizione delle parti private R., I., G., L. e P. è invece più complicata e vanno evidenziate le singole peculiarità.

In ordine alla posizione di F.L., va detto che lo stesso ha ricoperto l'incarico dirigenziale con il ricorrente alle proprie dipendenze per un breve periodo e cioè tra il marzo 1994 e l'aprile 1995.

Durante tale periodo  risulta in atti un solo provvedimento di assegnazione di mansioni, quello del 16.12.1994 (all. n. 10 di parte ricorrente).

Ebbene, seppure sia vero che il ricorrente durante tale periodo ha collezionato assenze in modo elevato, è però vero che il dr. Longo F. non ha per mesi interi adottato alcun provvedimento nei confronti del ricorrente.

Infatti (doc. n. 8) il ricorrente si è assentato a partire dal mese di luglio 1994 dopo che per almeno 3 mesi non gli era stato assegnato alcun incarico.

Dallo stesso doc. n. 8 si evince che il ricorrente avrebbe ricoperto generiche mansioni di commesso, certamente non confacenti ad un lavoratore di categoria B (vedi doc. n. 1 di parte ricorrente).

La scarsa attenzione manifestata dal dirigente di settore F.L. impone la compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.

Stesse considerazioni inducono alla compensazione delle spese di lite con riguardo alla parte P., tenuto conto che tale dirigente ha atteso oltre 2 anni per assegnare un incarico concreto al ricorrente (lo S. veniva trasferito nel maggio 1995 al settore assetto del territorio per essere poi destinatario di un ordine di servizio solo nel novembre 1997; vedi all. n. 12 e 13).

Con riguardo alla parte G., va invece applicato rigidamente il criterio della soccombenza.

Se in generale si deve negare la necessità della chiamata in causa delle singole parti, nello specifico la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della G. appare assolutamente ingiustificata.

Come ammesso dallo stesso ricorrente, questi ha continuato a svolgere le mansioni in precedenza assegnategli dal dirigente P..

Ciò che il ricorrente imputa alla G. consiste sostanzialmente nel mancato riconoscimento delle mansioni superiori e nella mancata assegnazione di locali e dotazioni strumentali idonei.

Tuttavia, come sopra precisato, di quest'ultima mancanza si deve considerare direttamente responsabile il Comune convenuto e non il singolo dirigente, specie considerando la diffusione del fenomeno (il teste L. ha confermato le carenti dotazioni anche della stessa dirigente G.).

In ordine invece al mancato riconoscimento delle mansioni superiori,è evidente che si tratta di una richiesta che solo il Comune avrebbe potuto esaudire.

Con riferimento alla parte R., le spese di lite possono essere compensate stante quanto esposto in punto di fatto circa la mancata assegnazione di qualunque mansione al ricorrente.

Analoghe considerazioni riguardano la parte I..

Rimane da affrontare la questione relativa alle parti chiamate in garanzia, la U. e la S.M..

In linea generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità "In tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte, ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito a una pretesa rivelatasi fondata, senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso"(Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18205).

Tale affermazione, peraltro, va contemperata con il necessario principio della soccombenza nei rapporti tra chiamante e chiamato,non potendo giungere ad affermare la responsabilità della parte attrice soccombente nei confronti di un numero potenzialmente illimitato di soggetti chiamati in garanzia.

Detto in altri termini, quando la chiamata in garanzia appare negligentemente effettuata (risolvendosi in una domanda evidentemente non fondata), le spese della stessa devono rimanere a carico del suo autore.

Ciò è quanto accade per la S.M. Assicurazioni, chiamata in garanzia dalle parti R. e G..

Com'è evidente dalla lettura della stessa polizza assicurativa prodotta dalle parti, la S.M. Assicurazioni figura quale mero agente assicuratore (contratto di agenzia) per conto della Compagnia L.N. Assicurazioni facente capo al gruppo C..

Tanto è vero che l'allegato al contratto contenente le condizioni contrattuali risulta sottoscritto "N. assicurazioni s.p.a.".

La domanda nei confronti della S.M. Assicurazioni s.p.a. sarebbe stata pertanto rigettata in ogni caso.

Stesse considerazioni riguardano la domanda nei confronti della U. stante la prescrizione della stessa con riferimento all'articolo 2952 comma 2 c.c. (nel testo previgente la modifica introdotta con il d.l. n. 134 del 28 agosto 2008).

 

P.Q.M.
 

 

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Trapani - Sezione Lavoro

Visto l'articolo 429 c.p.c.
Condanna il Comune di A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 892,10 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle singole spese al saldo;

Condanna il Comune di A. al pagamento in favore di S.A. della complessiva somma di euro 25.000,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria al deposito del ricorso;

Dispone che sul superiore importo di euro 25.000,00 siano computati gli interessi di legge nonché il maggior danno dato dalla eventuale differenza, a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo al Comune di A., tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali;

Condanna il Comune di A. all'assegnazione al ricorrente di mansioni confacenti il suo attuale inquadramento;

Rigetta tutte le restanti domande;

Condanna il Comune di A. al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 9.370,00,oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore del difensore (come richiesta all'udienza del 12.07.2010);

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte G.G., spese che liquida in complessivi euro 7.500,00;

Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le parti convenute R., I., L. e P.;

Condanna le parti R.A. e G.G. al pagamento delle spese di lite in favore della S.M. s.r.l., spese che liquida in complessivi euro 6.660,00 oltre IVA, CPA e spese generali in solido tra le parti convenute;

Condanna le parti R.A. e G.G. al pagamento delle spese di lite in favore della U. s.p.a., spese che liquida in complessivi euro 7.160,00 oltre IVA, CPA e spese generali in solido tra le parti convenute;

 

Trapani, lì 12 luglio 2010