Tipologia: CCRL
Data firma: 28 luglio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2013
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil Sicilia
Settori: Agroindustriale, Quadri e Impiegati Agricoli, Sicilia
Sommario:
Parte Introduttiva Art. 1 - Decorrenza Durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo Art. 2 - Classificazione Norme di organizzazione aziendale Art. 3 - Orario di lavoro Art. 4 - Lavoro straordinario Banca ore Art. 5 - Festività Art. 6 - Permessi straordinari regionali Trattamento economico Art. 7 - Retribuzioni Art. 8 - Indennità regionale quadri Art. 9 - Indennità di cassa Art. 10 - Indennità sostitutiva della mensa |
Art. 11 - Mezzi di trasporto Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale presso più aziende Art. 13 - Retribuzione per obiettivi Art. 14 - Tutela della salute Norma transitoria Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Art. 15 - Tutela maternità Art. 16 - Convenzioni Art. 17 - Permessi sindacali regionali Art. 18 - Cac regionale Art. 19 - Condizioni di miglior favore Art. 20 - Osservatorio regionale Art. 21 - Norma finale |
Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.
Il 28 luglio 2010, in Palermo tra la Federazione regionale degli agricoltori della Sicilia Confagricoltura Sicilia, la Federazione regionale Coldiretti Sicilia, la Confederazione Italiana Agricoltori Direzione Regionale Siciliana Cia Sicilia e la Confederdia Sicilia, la Flai-Cgil Sicilia, la Fai-Cisl Sicilia, la Uila-Uil Sicilia, si è stipulato il presente Contratto Territoriale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Sicilia.
Norme di organizzazione aziendale
Art. 3 - Orario di lavoro
Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l’orario di lavoro, si conviene che l’orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.
Si conviene che sulla base di esigenze organizzative aziendali o per progetti o per obiettivi specifici ed a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa nazionale vigente, è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell’anno sulla base di intese specifiche.
Art. 4 - Lavoro straordinario Banca ore
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del vigente CCNL, per la parte affidata alla competenza territoriale, per quanto attiene il trattamento delle ore straordinarie, si conviene quanto segue: all’impiegato, comandato a prestare ore di lavoro straordinario, nel limite stabilito dalla legge e dalle norme contrattuali, è consentito di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni, con il relativo accantonamento delle ore prestate, tali da potere essere fruite come permessi individuali, fino ad un massimo di 60 ore annue.
Le ore di cui sopra, accantonate e non fruite come permessi, saranno retribuite entro 12 mesi dal loro accantonamento.
Art. 14 - Tutela della salute
Al fine di dare attuazione al verbale d’accordo del 18.12.1996 sottoscritto anche dalla Confederdia, in applicazione dell’accordo stesso, le parti concordano di promuovere una serie di incontri, anche nelle province, su iniziativa dell’Osservatorio regionale.
Norma transitoria
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Qualora l’imprenditore o l’impresa designi un proprio dipendente come «Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione» ed affidi a lui tutti gli adempimenti previsti dal Tu n. 81/2008 e successive modifiche, è dovuta un’indennità specifica pari a euro 80,00 per dodici mensilità.
La nomina come Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrà risultare da atto scritto ed essere accompagnata da relativa polizza di assicurazione di responsabilità civile.
All’Osservatorio regionale viene demandata la regolamentazione in ordine alla scelta della compagnia assicurativa che offra la polizza più conveniente per il datore di lavoro.
Art. 20 - Osservatorio regionale
Con riferimento all’art. 8 del Contratto regionale scaduto il 31 dicembre 2005, si concorda di costituire e attivare l’Osservatorio regionale paritetico al quale saranno affidate le seguenti funzioni:
- individuare figure impiegatizie che necessitano di aggiornamento o formazione professionale;
- monitorare l’evoluzione legislativa e i dati occupazionali regionali in ordine alle pari opportunità, all’impiego di dipendenti immigrati ed extracomunitari, all’emersione del lavoro nero;
- individuare le possibili azioni ed iniziative per la prevenzione e la sicurezza della salute nei luoghi di lavoro;
- porre in essere ogni intervento concertativo per affrontare problematiche economiche di emergenza attinenti lo sviluppo delle imprese agricole e l’incremento dei livelli occupazionali con confronti anche con il Governo regionale e nazionale quanto previsto dall’articolo 14 e dall’articolo 18.
Art. 21 - Norma finale
Per quanto non previsto e regolato nel presente contratto si fa riferimento al CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 4 giugno 2008.