DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 


Vigente al: 11-02-2021


 

ALLEGATO XLIII¹ ²

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore(3)

Breve durata (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

2(8)

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

   

0,005

           

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m’ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

0,3

 

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Cute (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Cute (10)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Cute (10)

 

4,4'- Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Cute (10)

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

 

Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all’ 11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002 (12)

sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14)

Valore limite 0,0006 mg/m³ fino all’ 11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico

 

 

0,01(12)

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

 

0,74

0,6

 

sensibilizzazione cutanea (15)

Valore limite di 0,62 mg/m³ 0 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’ 11 luglio 2024.

4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

Cute (10)

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

   

0,05 (11)

           

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

 

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37

 

 

 

 

 

 

 

 

Cute (10)

 

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'intemo del motore

               

Cute (10)

 

NOTE
(1) N. CE (ossia EINECS, EL1NCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

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¹ Allegato sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 1° giugno 2020, n. 44, all. 2

²Allegato sostituito dall'art. 1 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021