Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 dicembre 2004
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2006
Parti: Antad, Antpi, Tedarco e Slc-Cgil, Sai, Fistel-Cisl, Fai, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili, ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

Articolo 1 - Scrittura individuale
• Norme particolari per gli attori
• Norme particolari per i ballerini, i professori d'orchestra, ed i coristi
• Norme particolari per i tecnici
Articolo 2 - Contenuto della scrittura individuale
• Norme particolari per gli attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi
• Norma aggiuntiva per gli attori
Articolo 3 - Proroga della scrittura
Articolo 4 - Audizioni
Articolo 5 - Allievi
• Attori
• Tecnici
Articolo 6 - Prove
• Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi.
• Tecnici
Articolo 7 - Attività fuori sede
Articolo 8 - Modalità di pagamento del compenso
Articolo 9 - Orario di lavoro
• Attori
• Tecnici
• Ballerini
• Professori d'orchestra
• Coristi
Articolo 10 - Lavoro straordinario
• Attori e tecnici

• Ballerini
• Professori d'orchestra e coristi
• Norme comuni
• Prestazioni particolari notturne per i tecnici
Articolo 11 - Riposi
Articolo 12 - Festività nazionali
Articolo 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo
Articolo 14 - Riprese televisive
Articolo 15 - Riprese radiofoniche
Articolo 16 - Viaggi
• Norma particolare per gli attori
• Norma particolare per ballerini, professori d'orchestra, e coristi
Articolo 17 - Recite all'estero
• Recite in territorio europeo
Articolo 18 - Forza maggiore
Articolo 19 - Penale
Articolo 20 - Diritti e doveri
• Norma particolare per gli attori, ballerini, professori di orchestra e coristi.
Articolo 21 - Risoluzione in tronco della scrittura
Articolo 22 - Trattamento integrativo di malattia
Articolo 23 - Richiamo alle armi
Articolo 24 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Articolo 25 - Sistema di informazioni
Articolo 26 - Comitato di compagnia ed assemblea
Articolo 27 - Contributo sindacale
Articolo 28 - Ambito di applicazione del contratto
Articolo 29 - Decorrenza e durata
Minimi di compenso giornaliero
• Attori
• Ballerini, coristi, professori d'orchestra, tecnici
Nota a verbale n. 1
Nota a verbale n. 2
Regolamento dell'attività del comitato sindacale per il teatro
Articolo 1- Costituzione e finalità
Articolo 2 - Composizione
Articolo 3 - Ricorso al Comitato
Articolo 4 - Funzionamento del Comitato
Articolo 5 - Verbali di riunione
Articolo 6 - Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali
Regolamento di palcoscenico
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Protocollo aggiuntivo

L'anno 2004 il giorno 9 del mese di dicembre in Roma, presso la sede dell'Agis in via di Villa Patrizi 10, tra l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica - Antad, l'Associazione nazionale teatro privato indipendente - Antpi, la Tedarco e il Slc Cgil, il Sai Slc Cgil, la Fistel Cisl, il Fai Fistel Cisl, la Uilcom Uil, il Coordinamento attori Uilcom Uil è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli attori, i tecnici, i ballerini, gli orchestrali ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta.

Articolo 1 - Scrittura individuale
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
[…]
Salvo l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica professionale.
[…]

Articolo 9 - Orario di lavoro
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d. lgs 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.
In riferimento all'articolo 7 del d. lgs 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la direzione aziendale ed il comitato di compagnia e, in assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 66/2003
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La Direzione aziendale e il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.
In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.

Attori
L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 173 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro:
- In caso di sole prove, di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere nell'ipotesi di una unica prestazione continuata;
- In caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
- In caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nel mondo del lavoro, della scuola, o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività, per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.
Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro, oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale, ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi, l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Tecnici
L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 177 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.
Nell'ipotesi di prestazione continuata, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.
Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate, costituite per spettacoli straordinari estivi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Ballerini
L'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione a 10 minuti di riposo.
Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento, l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro :
- In caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e spettacolo o di spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita, il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro, lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso, la propria attività per prove e spettacoli - per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per 2 giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco e allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in 2 turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Professori d'orchestra
L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:
- in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo;
- in caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui al XI° comma del presente articolo;
- in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata;
- in caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere;
- in caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi, tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati, qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.
Nota a verbale
Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.

Coristi
L'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni, tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII° comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3,00 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2,00 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa, nell'ambito dell'orario giornaliero, 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Articolo 10 - Lavoro straordinario
Attori e tecnici

L'attore e il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.

Ballerini
Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

Professori d'orchestra e coristi
Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

Norme comuni
L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.
È considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'articolo 9.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 2
Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturato), le Organizzazioni sindacali hanno auspicato che la utilizzazione dell'ora di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede lo spettacolo, venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.

Prestazioni particolari notturne per i tecnici
[…]
Le Compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo, due periodi settimanali di riposo di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.
[…]

Articolo 11 - Riposi
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano, i teatri stabili pubblici e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo dei riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo.
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa.
L'impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi, determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto, con sette giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicati allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2° comma la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall'impresa né per prove, né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Articolo 16 - Viaggi
Norma particolare per ballerini, professori d'orchestra, e coristi

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, l'intervallo di 10 ore tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, può essere ridotto per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento

Articolo 20 - Diritti e doveri
L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del "Regolamento interno di palcoscenico", che ne costituisce parte integrante.
[…]
La violazione dei divieti fissati dal presente articolo comporterà l'applicazione nei confronti dello scritturato dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di palcoscenico, salva l'ulteriore responsabilità per i danni arrecati all'impresa.

Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Articolo 22 - Trattamento integrativo di malattia
[…]
Qualora nonostante la malattia lo scritturato intenda volontariamente continuare a svolgere la prestazione, l'impresa provvederà a fornire a proprie spese l'assistenza medica in sostituzione di quella eventualmente non erogata all'interessato da parte dell'Istituto assicuratore.
L'impresa ha l'obbligo di assicurare lo scritturato per le prestazioni pericolose eventualmente allo stesso richieste in palcoscenico.

Articolo 24 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine è costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo, in pendenza della scrittura, a contrasti tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Articolo 25 - Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:
1) Di norma entro il mese di giugno, e comunque non oltre il 15 luglio, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali.
2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.
3) Le imprese che per la loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 Luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia, comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

Articolo 26 - Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'impresa, è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un Comitato composto da non più di 6 membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità, il Comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall'esercente.
Il Comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati, all'interno del luogo di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dal Comitato di compagnia. Copia delle comunicazioni dovrà essere contestualmente consegnata alla direzione della compagnia.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell'ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Articolo 28 - Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri stabili pubblici nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Nota a verbale n. 1
Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti i ballerini potranno trovare applicazione nei confronti dell'assistente coreografo.

Nota a verbale n. 2
Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti il personale tecnico potranno trovare applicazione nei confronti degli amministratori di compagnia.
[…]

Regolamento dell'attività del comitato sindacale per il teatro
Articolo 1- Costituzione e finalità

Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell'articolo 24 del vigente CCNL, all'esame del Comitato permanente - denominato Comitato Sindacale per il Teatro - istituito presso la Presidenza Nazionale dell'Agis, unitamente all'apposita Segreteria che ne cura l'attività.
Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.

Articolo 2 - Composizione
Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL.
Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell'Agis che assume la segreteria.
I membri di cui al comma 1° del presente articolo sono designati dalle rispettive organizzazioni.

Articolo 3 - Ricorso al Comitato
Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all'articolo 1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL
Possono avanzare richiesta di intervento anche gli organismi teatrali non iscritti alle Associazioni firmatarie del CCNL, che d'intesa con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla vertenza dal Comitato
Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione scritta alla Segreteria - via di Villa Patrizi n. 10, Roma - inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.
La Segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione ai componenti del Comitato. La Segreteria trasmetterà, inoltre, la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.
I quesiti concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato di norma prima del termine delle scritture.

Articolo 4 - Funzionamento del Comitato
Il Comitato di norma si riunisce - previa convocazione scritta da parte della Segreteria - nella prima settimana di ogni mese per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla Segreteria nel corso del mese precedente.
Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la Segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.
Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle parti interessate.
Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, è necessario l'intervento di almeno il 50 % dei componenti il Comitato.

Articolo 5 - Verbali di riunione
Dei pareri espressi è redatto, entro i tre giorni successivi alla riunione, a cura della Segreteria, verbale che deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato intervenuti.
Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato
Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve essere inviato dalla Segreteria alle parti interessate. Copia dell'estratto verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell'ordine del giorno di cui all'articolo 3 del "Regolamento di palcoscenico".

Articolo 6 - Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali
In attesa del parere del Comitato le parti sono tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.
Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso dal Comitato, dandone conferma scritta alla Segreteria entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta del parere. Dell'avvenuta esecuzione la Segreteria darà comunicazione ai componenti il Comitato.
Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri iscritti.
Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà altresì provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Regolamento di palcoscenico
Articolo 3

L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, e, in genere le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:
-entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
-entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.
Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili, dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Articolo 18
[…]
La direzione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Articolo 20
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative, gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli, tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal comitato di compagnia.