1 In passato, il Parlamento aveva già affrontato, per mezzo di apposite commissioni d'inchiesta o indagini conoscitive, il tema della sicurezza sul lavoro. In particolare, nella X legislatura, venne istituita una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta del Senato «sulle condizioni di lavoro nelle aziende», presieduta dal senatore Lama, la quale opero tra il 1988 ed il 1989. Durante la XIII legislatura, negli anni 1996-1997, la 11a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) e la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) svolsero congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. Nel corso della medesima legislatura, dal 1999 al 2000, la 11a Commissione del Senato condusse una nuova indagine conoscitiva, ai fini della «verifica della situazione a due anni» dalla precedente indagine.

2 La Commissione si è costituita con il decreto ministeriale 3 dicembre 2008; insediatasi in data 17 marzo 2009, ha istituito i gruppi di lavoro in data 26 marzo 2010.

3 Ai sensi dei commi 2 e 7 dell’articolo 11, in sede di prima applicazione i fondi per il 2008 sono stati assegnati sulla base di un accordo adottato (previa consultazione delle parti sociali) il 20 novembre 2008 in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre per gli anni successivi essi, acquisito il parere della Conferenza, sono erogati mediante un apposito decreto interministeriale, che stabilisce il riparto delle somme tra le varie attività promozionali.

4 Il Comitato, istituito con il decreto ministeriale 26 maggio 2009, si è insediato in data 24 giugno 2010.

5 Al patto è stata data esecuzione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2007.

6 Si tratta dell’ordine del giorno n. G54 al disegno di legge n. 2228, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010.

7 Tale argomento sarà approfondito nel successivo paragrafo 5.5.

8 Articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

9 Com'è noto, nel processo Eternit sono imputati due responsabili della omonima multinazionale, accusati delle morti legate alla lavorazione dell’amianto nelle quattro sedi italiane del gruppo. Le imputazioni principali sono: disastro ambientale doloso, inosservanza volontaria delle norme sulla sicurezza e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Il processo ThyssenKrupp coinvolge invece sei imputati, chiamati a rispondere di omicidio volontario per la morte di sette operai della linea 5 dello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, a seguito dell’incendio del 6 dicembre 2007. Per la prima volta in un caso di infortunio sul lavoro è stato contestato il reato di omicidio volontario, sia pure sotto il profilo del dolo eventuale.

10 Un'analisi dettagliata delle malattie professionali legate all'amianto è contenuta nel paragrafo 4.2.3.

11 Il primo riferimento è la legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’ amianto; vi è poi il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, che disciplina le attività di recupero dei prodotti e dei beni contenenti amianto; il decreto ministeriale 3 agosto 2005, che stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e, infine, il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 relativo alle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005. Altre norme si ritrovano poi nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto Codice dell’ambiente.

12 Si veda, ad esempio, l’articolo «La morte in cisterna, i precedenti», ANSA, 11 settembre 2010.

13 Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

14 I principali dati riportati sono stati ricavati da ricerche del Servizio studi del Senato della Repubblica in merito all'edilizia scolastica, aggiornate a febbraio 2009.

15 I principali interventi su questo tema si sono avuti: in Commissione:
- 8 ottobre 2008: audizione del Presidente dell’INAIL;
- 21 e 28 aprile 2009: audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- 18 novembre 2009: audizione del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca;
- 3 novembre 2010: audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- 10 novembre 2010: audizione dei rappresentanti dell’ANCE;
in Assemblea:
- 21 ottobre 2009: discussione sulla prima relazione intermedia della Commissione d'inchiesta.

16 Si veda il precedente paragrafo 4.3.4.

17 Altri aspetti emersi nel corso dell’inchiesta sulla sicurezza del lavoro nel settore dei trasporti saranno affrontati nel paragrafo 5.4.

18 Fonte: www.inail.it - www.insic.it.

19 A tal fine, il medesimo comma 3-bis precisa i criteri per la determinazione del costo del lavoro, il cui valore è fissato periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in apposite tabelle.

20 Per un approfondimento sul tema del verbale ispettivo unico e della sicurezza degli edifici scolastici si vedano, rispettivamente, i precedenti paragrafi 4.5.3 e 4.5.6.

21 Si tratta dell’emendamento 4.15 all’Atto Senato n. 2165.

22 In particolare l’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007.
23 Da ultimo, la risoluzione dell’Assemblea del Senato del 21 ottobre 2009, più volte citata.
24 Nel precedente paragrafo 4.1, nel contributo del gruppo di lavoro su prevenzione e formazione curato dalla senatrice Bugnano, si descrive anche un'interessante esperienza di formazione sui temi della sicurezza (nel caso specifico contro i pericoli d'incendio) per i bambini delle elementari, condotta dagli studiosi di scienze della prevenzione dell’Università Ca' Foscari di Venezia.

25 Al tema della sicurezza degli edifici scolastici è dedicato l’apposito paragrafo 4.5.3.

26 Si veda in proposito il paragrafo 2.4.

27 Si veda al riguardo il paragrafo 2.7.

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Fonte: Senato della Repubblica