Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 1988
Validità: 01.06.1988 - 31.05.1991
Parti: Ausitra, Enat e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Autorimesse, autonoleggio, ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Sfera d'applicazione
Art. 2 - Sistema di informazioni
• A Livello nazionale

• Livello regionale
• A Livello aziendale:
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Contratto a termine
Art. 5 - Classificazione
• Quadri
o Informazione
o Formazione
o Passaggio temporaneo di mansioni
o Responsabilità civile e/o penale
o Brevetti
o Indennità di funzione
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Passaggio di mansioni e di livello
• Copertura posti vacanti e nuove assunzioni
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Passaggio da operaio a impiegato
Art. 10 - Orario di lavoro
• Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista
• Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11 - Mobilità aziendale - Settore noleggio auto senza autista
Art. 12 - Part-time - Settore noleggio auto senza autista
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 14 - Indennità di trasferta
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Festività
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Permessi
Art. 19 - Aspettativa per motivi familiari
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 23 - Servizio militare
Art. 24 - Congedo matrimoniale
Art. 25 - Trattamento di malattia ed infortunio
• Operai
• Trattamento economico di malattia:
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 27 - Detrazione del trattamento mensile della retribuzione giornaliera per assenza non retribuita
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto - Legge 297/82
Art. 29 - Indennità in caso di morte
Art. 30 - Cessione, trasformazione, fallimento o cessazione dell'azienda
Art. 31 - Corresponsione della retribuzione
Art. 32 - Retribuzione
Art. 33 Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 Tredicesima mensilità
Art. 35 - Quattordicesima mensilità
Art. 36 - Indennità varie
• Indennità di uso mezzo di locomozione proprio
• Indennità di maneggio denaro
• Indennità di lingue estere
• Indennità impiegati di banco
• Indennità lavori in turni avvicendati per il settore delle imprese esercenti autorimesse.
• Indennità per il settore autonoleggio senza autista
• Indennità lavoro domenicale
• Premio produttività annuale aziende esercenti locazione a automezzi
Art. 37 - Alloggio del personale
Art. 38 - Indumenti di lavoro
Art. 39 - Rimborso spese
Art. 40 - Trasferimento
Art. 41 - Risarcimento dei danni
Art. 42 - Ritiro patente
Art. 43 - Tutela della maternità
Art. 44 - Norme disciplinari
Art. 45 - Rapporti sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
• Affissioni, comunicati
• Contributi sindacali
Art. 46 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
• Livello territoriale
• Livello nazionale
Art. 47 - Trattamenti di miglior favore
Art. 48 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Art. 49 - Tutela della salute
• Tossicodipendenti
• Tutela soggetti con handicaps sociali
Art. 50 - Pari opportunità
Art. 51 - Decorrenza e durata
Retribuzioni minime apprendisti officine riparazioni autorimesse
Una tantum
Lettera per la richiesta delle trattenute del contributo sindacale
Protocollo a «latere» per le imprese esercenti noleggio autobus operanti nella regione Lazio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio autobus - noleggio auto con autista locazione automezzi - noleggio motoscafi - posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi

Addì, 10 giugno 1988 tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) […], l' Associazione Nazionale Esercenti Noleggio Autobus e Trasporti Turistici (Enat) […] con la partecipazione […] dell'Avis spa […], della Hertz spa […], della Europcar spa […] con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) […], Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl) […], la Uiltrasporti-Uil (Settore Ausiliari del Traffico e Portuali) […] è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 luglio 1984 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio auto con autista - locazione automezzi - posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato - lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi.

Art. 1 - Sfera d'applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina.

Art. 2 - Sistema di informazioni
A Livello nazionale

A livello nazionale le parti Ausitra, Enat e Organizzazioni sindacali dei Lavoratori stipulanti il CCNL di settore, analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei servizi anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
Le parti valutano le prospettive produttive conseguenti e programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero da nuove iniziative produttive.
Le parti altresì acquisiscono informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione con riferimenti numerici riguardanti i contratti di formazione e lavoro, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo parziale.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Regolamentazione [Raccomandazione] CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
Le parti analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.

Livello regionale
Qualora sulle materie di cui sopra emergano problematiche particolari che interessino aree caratterizzate da una significativa concentrazione di azienda, dette problematiche forniranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede regionale.

A Livello aziendale:
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori della norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale per le aziende a struttura nazionale;
- le innovazioni tecnologiche ed organizzative;
Le aziende semestralmente, informeranno le RSA
- sugli investimenti che comportino innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni;
- su eventuali diverse articolazioni e distribuzioni dell'orario di lavoro dettate da specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
- sulla eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di legge.
Tra Azienda e RSA costituiscono oggetto di esame congiunto:
- l'ambiente di lavoro e tutela della salute anche in riferimento all'art. 49;
- la distribuzione delle ferie;
- la dotazione del vestiario.

Art. 4 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi vigenti.
Fermo restando il ricorso alla legge 18 Aprile 1962 n. 230 e all'art. 8/bis della legge 25 marzo 1983 n. 79, la percentuale massima dei contratti a termine attuati con la legge 56/87 non potrà superare il 20% della forza lavorativa complessiva di ciascuna azienda.
Ai sensi dell'art. 23 della L. 28 Febbraio 1987 n. 56, contratti a termine potranno essere attivati per:
1) lavoratori assenti per ferie limitatamente al periodo 1 giugno - 30 settembre e per aspettativa.
2) esecuzione di ordini di carattere temporaneo, al di fuori del capitolato d'appalto.
3) esecuzioni di lavori predeterminati nel tempo anche se rientranti nel normale ciclo produttivo.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1-2-3 il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 30 giorni.
[…]
Le assunzioni a termine dovranno essere contestualmente segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 8 - Apprendistato
L'apprendistato è consentito per il personale addetto esclusivamente alle officine riparazioni nelle autorimesse, salvo quanto altro consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni di Legge e relativo regolamento, che qui si richiamano.
La durata dell'apprendistato è fissata in tre anni, durante i quali agli apprendisti dovrà essere assicurato il trattamento minimo retributivo di cui alla apposita norma che precede la tabella allegata.

Art. 10 - Orario di lavoro
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è la seguente:
Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di autofurgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
[…]
L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
L'articolazione dell'orario di lavoro e le sue implicazioni saranno oggetto di confronto tra direzione e strutture sindacali aziendali e territoriali delle rispettive parti stipulanti il presente contratto.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto l6% .
L'orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus ed il personale viaggiante e così regolamentato:
1. Per i conducenti di autobus e per il personale viaggiante si computano come orario effettivo:
a) tempi di guida
b) le operazioni di piccola manutenzione e pulizia ex art. 41
2. Sono da considerarsi riposi non retribuiti:
- i tempi per la consumazione dei pasti
- i tempi in cui il lavoratore è libero da ogni impegno e responsabilità.
3. Escluse le ore non retribuite di cui ai precedenti punti e le ore in cui il lavoratore esplica le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, tutte le rimanenti ore saranno considerate orario di lavoro effettivo in ragione del 60% .
4. L'impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale sono esclusi i tempi per la consumazione dei pasti.
[…]
7. Durante la giornata nelle ore dalle 12 alle 15 e/o dalle ore 19 alle ore 22 il lavoratore ha diritto ad un'ora di interruzione non retribuita, per la consumazione del pasto. Se per le esigenze del servizio non potesse essere concessa l'ora di libertà ed il lavoratore fosse costretto a consumare il pasto in trattoria la spesa relativa gli sarà rimborsata dall'azienda nei limiti di Lire 7.000. Tale norma non si applica ai lavoratori in trasferta.
L'azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo nei limiti di due ore.
Eventuali limitazioni delle prestazioni straordinarie, salvo quelle imposte da obiettive esigenze di servizio, saranno esaminate a livello aziendale.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti convengono di dare al punto n. 7 del presente articolo la seguente interpretazione:
- l'ora per la consumazione del pasto - sia nell'ipotesi che sia concessa l'ora di interruzione che nella ipotesi di consumazione del pasto in trattoria - non è mai retribuita;
[…]

Orario di lavoro normale in regime di flessibilità - Settore noleggio auto senza autista
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
[…]
L'azienda comunicherà preventivamente alle RSA e/o alle strutture sindacali aziendali, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 3 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.

Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 10 del vigente CCNL, a decorrere dall'1-6-86 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore.
In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale.
A far data dal 10/6/1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa.
Con il 10/6/1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa.
Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 10 comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali.
[…]

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 10 non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.
Tale limite, per il settore locazione automezzi, è stabilito in 180 ore annue pro capite.
Detti limiti non sono applicabili al personale addetto a lavori discontinui e al personale viaggiante.
[…]
Il ricorso a prestazioni straordinarie superiori ai limiti fissati nel contratto per esigenze eccezionali e imprevedibili dovrà essere preventivamente esaminato tra azienda e strutture sindacali aziendali.

Art. 15 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo, salvo quanto previsto al 5° comma del successivo art. 16
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 50% della retribuzione base.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali come innanzi, il lavoratore avrà diritto, in aggiunta al normale trattamento mensile, ad una quota giornaliera di retribuzione globale.
Fermo restando il trattamento di cui al 4° comma è ammesso il cumulo dei riposi di viaggi extraurbani di durata superiore ai sei giorni.
Il lavoratore dovrà usufruire delle giornate di riposo maturate durante il viaggio al rientro in sede.
Nel caso di settimana corta è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 17 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, ne la sostituzione con compenso alcuno.
Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di Legge.

Art. 38 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno quattro tute od indumenti equivalenti al personale di officina, all'uomo di garage e al personale di custodia e posteggio.
L'azienda fornirà gratuitamente impermeabili con relativo copricapo a quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni due anni due tenute estive e due tenute invernali agli autisti addetti ai servizi di noleggio e questi hanno l'obbligo di indossarle durante il servizio.
[…]

Art. 41 - Risarcimento dei danni
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all' azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle operazioni di facchinaggio.
Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro; se effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Precisazione a verbale
La particolare disciplina prevista dal presente articolo trova applicazione nei soli confronti dei lavoratori professionalmente inquadrati.

Art. 43 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dalle predette disposizioni di legge e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle.
[…]

Art. 44 - Norme disciplinari
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con:
a) rimprovero;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di paga base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il licenziamento di cui alla lettera e) si può tra l'altro applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
[…]

Art. 45 - Rapporti sindacali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle commissioni interne sono trasferiti alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.

Assemblee
Le assemblee di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 possono essere convocate anche dalle Organizzazioni Sindacali esterne.

Affissioni, comunicati
Le Federazioni Nazionali, le Organizzazioni Territoriali e le Rappresentanze Sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 46 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale

Livello territoriale
In caso di controversia insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

Art. 49 - Tutela della salute
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale;
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate.
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti delle rilevazioni dei dati ambientali.
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.