Tipologia: Contratto Integrativo regionale
Data firma: 26 ottobre 1988
Validità: 01.11.1988 - 31.10.1991
Parti: Associazione Valdostana Impianti a Fune e Cisl, Cgil, Savt
Settori: Trasporti, Impianti a fune, Valle d'Aosta
Fonte: CNEL
Note: Il CIRL è allegato al CCNL 6 giugno 1991

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 4 - Apprendistato
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro a turno
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Retribuzione
Art. 11 -Inquadramento e classificazione dei lavoratori
• Classificazione dei lavoratori
Art. 12 - Tabella delle retribuzioni
Art. 13 - Terzo elemento
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Aumenti biennali di anzianità
Art. 16 - 13ª mensilità o gratifica natalizia
Art. 17 - Quattordicesima erogazione
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Passaggio dalla qualifica di operai o quella di impiegato
Art. 22 - Passaggio di mansione
Art. 23 - Disciplina dei quadri
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 25 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
Art. 29 - Indennità domenicale
Art. 30 - Indennità pernottamento alta quota
Art. 31 - Indennità lavori speciali
Art. 32 - Indennità maneggio denaro
Art. 33 - Mensa aziendale o concorso pasto
Art. 34 - Alloggi sociali
Art. 35 - Rimborso alloggiamento
Art. 36 - Trasferimenti
Art. 37 - Trasferte
Art. 38 - Indumenti ed attrezzature di lavoro
Art. 39 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 40 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 41 - Disciplina aziendale
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Art. 43 - Multe e sospensioni
Art. 44 - Licenziamenti per mancanze
Art. 45 - Rappresentanze Aziendali Sindacali
Art. 46 - Diritti sindacali
• Diritto di affissione.
• Contributi sindacali
• Assemblea.
• Permessi sindacali.
Art. 47 - Relazioni industriali
Art. 48 - Politiche del lavoro
Art. 49 - Cessione e trasformazione dell'azienda
Art. 50 - Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo
Costo contratto
Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297

Contratto Integrativo Regionale Valle d’Aosta
Il giorno 26 ottobre 1988 in Aosta, presso l'Associazione Agricoltori, largo Arco d'Augusto, tra la Delegazione dell' Associazione Valdostana Impianti a Fune […] e le OO.SS.: Cisl - Cgil - Savt […] assistiti dai rispettivi delegati aziendali, si è addivenuti al seguente accordo per la stipula del Contratto Integrativo Regionale in sostituzione di quello scaduto il 30/04/1987.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Regionale, integrativo al CCNL firmato il 26/10/1988, è stato stipulato tenendo presenti gli Artt. 32, 33 e 37 del CCNL e si applica a tutti i dipendenti delle imprese esercenti trasporto a fune e/o impianti di risalita destinati al trasporto pubblico di persone e di cose della Valle d'Aosta che abbiano più di 12 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Resta confermato che i lavoratori presenti e futuri firmatari del presente accordo conservano le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendali sui singoli istituti come specificatamente evidenziate nel Contratto stesso.

Art. 2 - Assunzioni
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformità alle norme di legge. All'atto dell'assunzione, l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
[…]
6) il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
7) tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite attitudinali.
Prima dell'assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L'assunzione può essere effettuata a termine quando occorre per fare fronte alle esigenze stagionali dell'azienda e negli altri casi previsti dalla legge n. 230 del 1962.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme delle leggi n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
[…]
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 6 - Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni e nulla viene innovato a tali disposizioni con quanto in appresso stabilito.
L'orario contrattuale del lavoratore viene fissato in 40 ore settimanali con ripartizioni in 5 giorni di 8 ore.
Il sesto giorno di 8 ore, se fatto lavorare, dà diritto ad una giornata di conguaglio che, a scelta del lavoratore, potrà essere recuperata o pagata al 31 ottobre di ogni anno.
[…]
Il godimento delle giornate di conguaglio avviene sotto forma di mezze giornate o giorni interi ed il pagamento al 31 ottobre od alla risoluzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 8 - Lavoro a turno
L'Azienda potrà stabilire un massimo di tre turni giornalieri.

Art. 9 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale. Detto riposo compensativo che può coincidere in qualsiasi giorno della settimana, festivo o feriale, è prefissato mensilmente o settimanalmente con ordine di servizio, tenendo anche in considerazione le esigenze dei lavoratori.
Il giorno di riposo compensativo è considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 18 - Lavoro straordinario
Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, è tenuto a compiere il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo entro il termine stabilito dalla legge.
[…]

Art. 19 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.

Art. 22 - Passaggio di mansione
Il lavoratore per sostituire un altro assente per malattia, infortunio sul lavoro, servizio alle armi ed altri motivi contemplati dal presente contratto, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle cui è normalmente adibito compatibilmente con le capacità tecniche e l'idoneità fisica del lavoratore alla nuova mansione.
[…]

Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
Per i lavoratori obbligatoriamente assicurati presso l'Inail, l'infortunio sul lavoro deve essere immediatamente denunciato dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge corredate del relativo certificato medico.
Il lavoratore in fortunato che abbandona il posto di lavoro senza denunciare l'infortunio è considerato assente ingiustificato.
[…]

Art. 30 - Indennità pernottamento alta quota
La Società corrisponderà un'indennità di L. 26.000 (ventiseimila) per la notte a coloro che siano comandati a pernottare nelle stazioni di:
- Plateau Rosà, Cime Bianche, Plan Maison e Furggen: per la Cervino S.p.A.
- Pavillon e Rifugio Torino: per la Monte Bianco S.p.A.
- Cresta d'Arp, Cresta Youla, Col Checrouit, Plan Checrouit, Pré de Pascal: per la Val Veny S.p.A.
- Les Suches: per la Piccolo San Bernardo S.p.A.
- Salette: per la Cime Bianche S.p.A.
- Crest: per la Champoluc S.p.A.
Resta inteso che oltre alle località sopracitate, il presente articolo produrrà i suoi effetti per le località interessate a nuovi impianti e per altre esigenze di servizio che necessitano del pernottamento.

Art. 31 - Indennità lavori speciali
Quando il lavoratore sia comandato a svolgere determinati lavori, verrà corrisposta una indennità speciale, per le sole ore di effettuazione di tali avori, nella misura del 16% della retribuzione di fatto.
Sono da considerarsi lavori speciali i seguenti, tassativamente precisati, da eseguirsi con le cautele d'uso:
- lavori per i quali sia necessario stare sul tetto delle vetture, fuori dalle stazioni, o sui cavalletti, o sulle funi;
- stesure linee, cavi, in posizione di forte pendenza oltre i 45 gradi;
- lavori sul ghiacciaio o su roccia.
Le ore giornaliere per detti lavori potranno essere forfettizzate a livello aziendale.

Art. 38 - Indumenti ed attrezzature di lavoro
La società concederà in uso ai lavoratori divise da usare esclusivamente nel servizio con il pubblico; esse saranno di tipo diverso a seconda delle mansioni svolte e verranno determinate a livello aziendale con i rappresentanti aziendali sindacali.
Gli indumenti verranno distribuiti, salvo causa di forza maggiore, entro il mese di ottobre e comunque prima dell'inizio della stagione invernale.
[…]

Art. 41 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall'azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell'azienda e nei confronti dei viaggiatori, non fare abuso di bevande alcooliche durante il servizio;
- rispettare l'orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall'azienda; ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell'ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all'uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall'azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all'uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell'ambito aziendale;
[…]

Art. 43 - Multe e sospensioni
Incorre nel provvedimento di multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente e con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
g) esegua nell'ambito dell'azienda o con mezzi dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della Società;
h) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza degli impianti;
i) non osservi le norme antinfortunistiche;
l) trasgredisca alle norme di esercizio contenute nell'apposito fascicolo ed alle norme emanate con ordini di servizio, sempre che dalla trasgressione non possa derivare pregiudizio alla sicurezza degli impianti;
[…]
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 44 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento e al materiale in lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'ambito dell'azienda per conto proprio o di terzi di lieve entità e senza impiego di materiale della Società;
d) rissa durante il servizio e nell'ambito dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo fuori dai casi previsti al punto e) della seguente lettera B );
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo 43 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'Art. 43 predetto;
[…]
l) trasgressione alle norme di esercizio contenute nell'apposito fascicolo allorché ne possa derivare pregiudizio alla sicurezza degli impianti;
[…]
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Società grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale in lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) esecuzione senza permesso di lavori nell'ambito dell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale della Società.

Art. 45 - Rappresentanze Aziendali Sindacali
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano di voler affidare al Consiglio dei Delegati Aziendali in quanto unitariamente costituito la rappresentanza sindacale dei lavoratori nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale.
Il Consiglio dei Delegati è composto soltanto da dipendenti della azienda e si identifica unitariamente nelle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 46 - Diritti sindacali
Ferme restando le disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali e commerciali, di più ampia dimensione è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
Per l'esercizio del suo mandato spettano al delegato permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di un'ora per ciascun dipendente dell'unità considerata.

Diritto di affissione.
Presso i posti di lavoro l'azienda collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie Nazionali, provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea.
Fermo restando le norme della legge n. 300/1970 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 47 - Relazioni industriali
Si attua quanto prescritto dall'art. 35 del CCNL

Art. 48 - Politiche del lavoro
La associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali del settore, in relazione alla notevole importanza che assume nell'economia turistica ed occupazionale l'attività delle imprese di impianti di risalita, convengono attraverso la creazione di una commissione mista di adoperarsi congiuntamente al fine di intervenire con azioni finalizzate e accordi tra le parti sui seguenti punti:
a) interventi di programmazione nella formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli addetti, in collaborazione con gli enti pubblici preposti;
b) definire le varie possibilità di utilizzo dei contratti part-time, in relazione alle peculiarità del settore, con l'obiettivo di un consolidamento di tale istituto;
c) definire un accordo quadro per i contratti di formazione e lavoro, anche in relazione alla loro utilizzazione compatibile con i contratti a part-time e a termine;
d) tenendo conto delle iniziative di carattere formativo e particolari esigenze occupazionali delle circoscrizioni dove sono ubicati gli impianti, individuare le qualifiche per le quali, in deroga alle norme di legge vigenti, può essere ammessa la chiamata nominativa in luogo di quella numerica.