Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007/2146(INI))

Gazzetta ufficiale n. C 041 E del 19/02/2009 pag. 0014 - 0023

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" (COM(2007)0062) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215) e (SEC(2007)0216),

- visto il trattato CE, e in particolare gli articoli 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 e 152,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [21], e in particolare i suoi articoli 27, 31 e 32,

- viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

- viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [22](direttiva quadro) e le relative direttive particolari,

- vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro [23],

- vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica [24],

- viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo dell' 8- 9 marzo 2007,

- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2002 sulla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro 2002-2006 [25],

- vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro [26],

- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi [27],

- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti [28],

- vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e salute e sicurezza sul lavoro [29],

- vista la sua dichiarazione del 29 marzo 2007 sull'epatite C [30],

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0518/2007),

A. considerando che esiste una correlazione positiva tra la qualità delle norme relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro e il risultato finanziario in termini di prestazioni generali, assenteismo, tassi di ricambio del personale, motivazione dei lavoratori, migliorata immagine aziendale e produttività,

B. considerando che le economie più competitive ottengono i risultati migliori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro e che elevati livelli di protezione in materia di salute e sicurezza hanno un effetto positivo sulle finanze pubbliche in termini di risparmi nella sicurezza sociale e aumento della produttività; che la tutela del lavoro e della salute contribuisce non solo alla produttività, al rendimento e al benessere dei lavoratori, ma comporta anche risparmi per l'economia e l'intera società,

C. considerando che è necessario approfondire le ricerche sugli effetti a lungo termine che alcune attività lavorative producono sulla salute, in modo da tutelare meglio i lavoratori, dal momento che alcune malattie insorgono solo dopo diversi anni dall'espletamento delle attività in questione,

D. considerando preoccupante il fatto che la riduzione del numero di casi di infortuni e malattie professionali non è equamente ripartita, in quanto alcune categorie di lavoratori (ad esempio i migranti, i precari, le donne, i giovani e gli anziani), alcune imprese (soprattutto le piccole e medi imprese (PMI) e le microimprese), alcuni settori di attività (in particolare l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e i trasporti) e taluni Stati membri presentano tassi di infortuni e malattie professionali molto più elevati rispetto alla media dell'Unione europea,

E. considerando che le misure per la tutela del lavoro e della salute devono essere una componente costante della cultura d'impresa e che questa cultura deve andare di pari passo con l'istruzione e il perfezionamento permanenti di lavoratori e dirigenti,

F. considerando che una cultura di tutela della salute e della sicurezza applicata in modo coerente a livello di impresa può contribuire a un'attuazione non burocratica delle procedure di tutela del lavoro e della salute e può comportare quindi un'efficiente tutela della salute,

G. considerando che i periodi di riposo sono di fondamentale importanza per garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori,

H. considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel 2006, nell'Unione europea, circa 167 000 persone sono morte a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie connesse all'attività lavorativa e che la comunicazione della Commissione stima che ogni anno 300 000 lavoratori subiscono un'invalidità permanente di gradi diversi,

I. considerando che un'autentica strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe basarsi su una giusta miscela dei seguenti strumenti: sufficiente consapevolezza generale, istruzione e formazione mirate, adeguati servizi e campagne di prevenzione, dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori, normativa e applicazione adeguate, particolare attenzione a gruppi, settori di attività e tipi di impresa specifici, efficienti ispezioni e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive,

J. considerando che i lavoratori anziani dovrebbero mantenere la loro salute, capacità di lavoro e occupabilità quanto più a lungo possibile e che occorre adottare misure corrispondenti,

K. considerando che le ispezioni svolgono un ruolo importante nell'applicazione della normativa esistente e pertanto nella prevenzione dello sfruttamento sul luogo di lavoro, contribuendo quindi a promuovere il concetto di lavoro dignitoso; che gli ispettori devono essere sostenuti attraverso una più stretta cooperazione e scambi di informazioni tra gli ispettori degli Stati membri,

L. considerando che la valutazione dei rischi a livello di impresa non può essere considerata un'attività sporadica, ma deve essere effettuata periodicamente e adattata alle nuove circostanze e/o rischi; che la sua inesistenza o una sua inadeguata esecuzione vanno contro la legge e sono tra le principali cause degli infortuni e delle malattie professionali,

M. considerando che non esistono statistiche disponibili per quanto riguarda gli effetti negativi degli incendi sulla salute e la sicurezza sul lavoro,

N. considerando che gli operatori sanitari sono a rischio di contrarre più di 20 virus letali, fra cui l'epatite B, l'epatite C e l'HIV/AIDS,

O. considerando che uno degli obiettivi della strategia di Lisbona è il conseguimento entro il 2010 di un tasso di occupazione globale del 70 % nonché un tasso di occupazione del 60 % per quanto riguarda le donne e del 50 % per i lavoratori anziani e che i lavoratori con malattie croniche o malattie di lunga durata spesso non rientrano al lavoro anche se sono considerati abili e coloro i quali non rientrano al lavoro spesso subiscono molteplici discriminazioni fra le quali, ad esempio, riduzioni di reddito; che questo è vero soprattutto per chi soffre di cancro, visto che gli studi più recenti evidenziano che un quinto delle ex pazienti di cancro al seno non rientrano al lavoro anche se sarebbero in grado di farlo,

P. considerando che più donne che uomini sono occupate nel settore del lavoro "sommerso", senza essere assicurate, un fatto che inevitabilmente incide in misura considerevole sulle condizioni, in termini di salute e sicurezza, nelle quali lavorano,

Q. considerando che le donne e gli uomini non rappresentano un gruppo omogeneo e che pertanto le strategie e le misure volte a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro devono essere adeguate in modo specifico a specifici luoghi di lavoro, tenendo conto del fatto che taluni fattori possono avere sulle donne un impatto diverso che sugli uomini;

1. si compiace dell'ambizioso obiettivo della Commissione di ridurre in media del 25 % il numero degli infortuni sul lavoro nell'Unione europea; riconosce che la cifra potrebbe variare da paese a paese viste le diverse condizioni di partenza, ma ritiene che sia tuttora importante disporre di misure mirate e corredate di un calendario e di impegni finanziari che possano quindi essere misurati e valutati; in assenza di tali misure, chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sui progressi realizzati in una fase intermedia della strategia 2007-2012;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente in considerazione non solo le diseguaglianze tra i differenti Stati membri, ma anche quelle all'interno degli stessi, e a impegnarsi per la loro riduzione;

3. prende atto delle proposte della Commissione di utilizzare, qualora le norme vincolanti non siano attuabili o appropriate, strumenti non vincolanti che diano agli Stati membri la flessibilità necessaria per reperire soluzioni che conseguano i migliori risultati in materia di salute e sicurezza nelle loro particolari circostanze;

4. si compiace del maggiore accento posto dalla Commissione sulla semplificazione regolamentare e la riduzione degli oneri amministrativi e sottolinea che la semplificazione fornisce sì maggiori benefici ai cittadini ma aiuta anche datori di lavoro e lavoratori a concentrarsi sulla gestione pratica della salute e della sicurezza, in modo da garantire migliori risultati; ritiene di fondamentale importanza che tale semplificazione non pregiudichi in alcun modo il livello di protezione offerto ai lavoratori;

5. esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nell'ambito della sua strategia, alle attività o ai settori particolarmente inclini al rischio, quali metallurgia, edilizia, elettricità, attività forestale, ecc.;

6. esorta la Commissione a coinvolgere maggiormente in tale processo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (OSHA), a invitarla in particolare a presentare una valutazione sui settori nei quali è maggiore il rischio di infortuni sul lavoro e malattie connesse all'attività lavorativa e del modo in cui vi si può far fronte in modo efficace;

7. ritiene che il forte accento posto dalla Commissione sull'assistenza alle PMI affinché soddisfino i loro obblighi in materia di salute e sicurezza sia estremamente positivo e sostiene pienamente tale approccio;

8. deplora il fatto che nella comunicazione della Commissione non si faccia riferimento ad obiettivi per la riduzione delle malattie professionali, ma è consapevole della difficoltà di misurare questo fenomeno; invita pertanto la Commissione a sottoporre a riesame l'uso e l'attuazione delle attuali procedure statistiche, in modo da individuare e misurare correttamente le malattie professionali, in particolare i tumori, al fine di stabilire obiettivi per la loro riduzione; propone che la Commissione studi la possibilità di trasformare la propria raccomandazione 2003/670/CE sull'elenco europeo delle malattie professionali [31] in una direttiva;

9. sottolinea la necessità di considerare la dimensione di genere nel trattare le questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e si compiace dell'iniziativa della Commissione che chiede che vengano definiti metodi di valutazione di impatto sulla sicurezza e la salute sul lavoro che siano unici secondo la specificità di genere; critica tuttavia il fatto che la Commissione non tenga adeguatamente conto dell'integrazione di genere nella sua comunicazione o negli "Obiettivi della strategia comunitaria 2007-2012" e nelle "Valutazioni d'impatto";

10. invita la Commissione a valutare la disponibilità di statistiche disaggregate in base al genere, a livello comunitario, sulle malattie professionali, mortali e no;

11. esorta gli Stati membri ad attuare le direttive esistenti sulla sicurezza e la salute sul lavoro in modo da tenere maggiormente conto del genere e ad effettuare la valutazione dell'impatto di genere di tali direttive;

12. sottolinea che la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori dopo una malattia o un infortunio sul lavoro sono essenziali e si compiace del fatto che le strategie nazionali pongano un accento particolare su tali aspetti; ritiene importante che i governi garantiscano, nelle loro strategie in materia di salute e sicurezza, l'obbligo di mantenere il posto di lavoro (attraverso la formazione, la riassegnazione dei compiti, ecc.) per chi abbia sofferto una malattia fisica o psichica durante la propria carriera lavorativa;

13. invita la Commissione a raccogliere più cifre e dati in merito ai lavoratori con malattie croniche, ad analizzarne le condizioni di lavoro e ad elaborare una Carta per la protezione dei diritti dei pazienti di cancro e delle persone affette da altre malattie croniche sul luogo di lavoro, onde costringere le imprese a consentire ai pazienti di continuare a lavorare durante le cure e di far ritorno al mercato dell'occupazione una volta terminate tali cure;

14. esprime grave preoccupazione per l'incidenza troppo elevata di infortuni fra i lavoratori temporanei, a breve termine e scarsamente qualificati, che in alcuni Stati membri è almeno doppia rispetto a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, riconoscendo però la correlazione tra queste categorie di lavoratori e il loro impiego in settori ad alto rischio come l'edilizia; fa presente che la direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [32], stabilisce come regola generale che i lavoratori interinali hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori per quanto concerne la salute sul lavoro, ma non prevede meccanismi specifici per l'applicazione pratica di questo principio; chiede alla Commissione di colmare urgentemente questa lacuna;

15. rileva altresì il numero crescente di contratti di lavoro atipici e ribadisce che le condizioni in essi contenute non devono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori contrattuali;

16. chiede l'adozione di misure per verificare il rispetto dei diritti in materia di salute e sicurezza delle donne in posti di lavoro atipici, come ad esempio nel caso delle badanti che assistono i malati a domicilio;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto delle conseguenze del mutamento demografico sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri in particolare a rafforzare le misure preventive e ad adottare misure volte a compensare il declino fisico, in particolare attraverso l'ergonomica e la concezione del luogo di lavoro nonché attraverso incentivi volti a mantenere la motivazione, le capacità e la salute dei lavoratori anziani;

18. fa presente il nesso scientificamente dimostrato tra crescente stress sul luogo di lavoro e malattie che ne risultano, in particolare per quanto riguarda le malattie croniche, le malattie cardiache e circolatorie e le malattie dell'apparato motorio;

19. ritiene che sia della massima importanza garantire una migliore applicazione degli attuali strumenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per raggiungere tale obiettivo; le misure da prendere in considerazione dovrebbero comprendere:

a) requisiti minimi per la qualità dei servizi di prevenzione e di ispezione sul lavoro,

b) sanzioni più severe,

c) una migliore valutazione dell'attuazione della normativa,

d) lo scambio delle migliori prassi,

e) il rafforzamento della cultura della prevenzione e dei sistemi di allarme preventivo, compreso un maggior accesso della società all'informazione in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro,

f) un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sul luogo di lavoro,

g) uno stimolo affinché i datori di lavoro soddisfino i loro impegni nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro,

h) il rafforzamento del ricorso ad accordi di dialogo sociale;

20. ritiene che la Commissione registri una grave carenza di risorse per controllare adeguatamente l'efficace recepimento e applicazione delle direttive in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; ritiene che la Commissione dovrebbe sfruttare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso un ricorso più diffuso alle procedure di violazione;

21. fa presente che la tutela del lavoro e della salute deve applicarsi in ugual misura a tutti i lavoratori dell'Unione europea; che tale tutela, in ultima analisi, poggia sul diritto fondamentale all'incolumità fisica e che le deroghe alla normativa in materia di tutela del lavoro e della salute possono pregiudicare la salute dei lavoratori e le pari opportunità e comportare una corsa al ribasso in tale tutela;

22. invita la Commissione ad assumere un uguale impegno per le valutazioni dell'impatto sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di pari passo con le valutazioni di impatto ambientale;

23. è dell'avviso che le ispezioni sul lavoro costituiscano un fattore essenziale per l'attuazione della normativa sulla salute e la sicurezza;

a) chiede pertanto alla Commissione di:

i) fornire al Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello le risorse necessarie per consentirgli di operare in modo efficace, dopo avere esaminato i modi in cui può essere più efficace e fornire un valore ottimale,

ii) sviluppare ulteriormente i sistemi per la condivisione delle conoscenze, in modo da garantire risposte efficaci alle richieste di informazione e cooperazione,

iii) avviare una ricerca per la valutazione dell'efficienza e dell'impatto delle attività ispettive, come proposto dal Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello, al fine di stabilire obiettivi quantitativi e qualitativi comuni in materia di ispezioni, incoraggiando in tal modo l'utilizzo degli ispettorati come facilitatori per creare un'efficiente ed efficace cultura della salute e della sicurezza presso tutta la forza lavoro,

iv) stabilire modalità di valutazione dei sistemi d'ispezione nazionali, in particolare mediante quadri di valutazione,

b) e chiede agli Stati membri di:

i) fornire ai loro ispettorati nazionali personale e mezzi finanziari adeguati,

ii) aumentare il numero degli ispettori del lavoro, in modo da garantire una densità di almeno 1 ispettore ogni 10 000 lavoratori, in linea con le raccomandazioni dell'OIL,

iii) migliorare la qualità del lavoro svolto dagli ispettori offrendo una formazione più multidisciplinare in settori come la psicologia, l'ergonomia, l'igiene, i pericoli per l'ambiente e la tossicologia,

iv) concentrare le ispezioni su settori prioritari e su comparti e imprese ad alto rischio di incidenti e con elevati livelli di gruppi vulnerabili, come lavoratori migranti, lavoratori interinali, lavoratori con un basso livello di qualifiche e di formazione, lavoratori giovani e anziani e lavoratori disabili;

24. riconosce che la prevenzione riveste un'importanza fondamentale e invita la Commissione, nell'ambito della sua strategia, a:

a) garantire che i datori di lavoro riconoscano e si assumano le loro responsabilità prevedendo adeguati servizi di prevenzione in tutti i luoghi di lavoro, riconoscendo nel contempo l'importanza di un atteggiamento responsabile dei lavoratori verso la loro propria salute e sicurezza,

b) adoperarsi affinché i servizi di prevenzione siano pienamente multidisciplinari e riflettano la gerarchia delle misure stabilite dalla direttiva 89/391/CEE,

c) sottolineare che la valutazione del rischio dovrebbe essere un processo continuo e non un obbligo una tantum e dovrebbe coinvolgere pienamente il lavoratore,

d) assicurare che le attività di prevenzione siano svolte per quanto possibile all'interno dell'impresa,

e) garantire che il monitoraggio della salute vada di pari passo con la prevenzione;

f) adattare sistematicamente la legislazione relativa alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro per tenere il passo con il progresso tecnologico;

25. sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri garantiscano un accesso gratuito ai documenti tecnici e alle norme concernenti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro a livello nazionale;

26. si congratula con la Commissione per le proposte sull'istruzione e la formazione contenute nella sua comunicazione e ritiene che quest'aspetto sia cruciale per lo sviluppo di una cultura della prevenzione e che esso dovrebbe costituire un processo continuo, adeguato alle nuove tecnologie disponibili sul posto di lavoro, il che si applica anche ai lavoratori che riprendono l'attività professionale dopo un congedo di malattia o a una sospensione del lavoro dovuta a esigenze di assistenza familiare;

27. ritiene che ai lavoratori e ai rappresentanti per la salute e la sicurezza si debba offrire una formazione e una riconversione professionale specifica nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, prestando particolare attenzione al subappalto, al lavoro temporaneo, al lavoro parziale, alle donne e ai lavoratori immigrati; ritiene che si debba continuare ad utilizzare in tal senso i fondi nazionali e dell'Unione europea;

28. ritiene che i datori di lavoro debbano essere obbligati a prevedere visite mediche per i lavoratori a giornata e a tempo parziale;

29. invita la Commissione ad avvalersi appieno dei fondi comunitari esistenti (segnatamente il Fondo sociale europeo) per le questioni relative alla salute e alla sicurezza (prevenzione e sviluppo di una cultura della prevenzione, sensibilizzazione, formazione professionale, apprendimento lungo tutto l'arco della vita, riadattamento e reinserimento dei lavoratori a seguito di una malattia professionale o di un incidente sul lavoro), accordando un'attenzione particolare alle PMI; chiede alla Commissione di destinare altri fondi comunitari (segnatamente quelli del 7° programma quadro di ricerca) e nazionali alla ricerca sulle malattie professionali;

30. ritiene necessario, visti gli elevati pericoli cui sono esposti i lavoratori dell'industria mineraria, dell'industria estrattiva, dell'industria siderurgica e della cantieristica, che gli Stati membri e la Commissione liberino risorse sufficienti per i necessari investimenti atti a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro;

31. chiede agli Stati membri e alla Commissione di applicare una approccio sistematico che tenga conto del genere e di sviluppare nel contempo strategie comunitarie e nazionali per quanto riguarda la sicurezza e salute sul lavoro e la raccolta dei dati, svolgendo indagini e effettuando ricerche sulla sicurezza e salute sul lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione a sfruttare le possibilità di finanziamento offerte in materia dal programma PROGRESS, in particolare nella sezione relativa all'uguaglianza tra uomini e donne;

32. invita gli Stati membri a valutare l'adozione di incentivi finanziari per promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare sgravi fiscali o preferenza accordata nell'ambito delle gare d'appalto ad imprese sicure e aziende certificate dal punto di vista della salute e della sicurezza, l'introduzione di un sistema "bonus-malus" nelle polizze di assicurazione e contributi per la sicurezza sociale, nonché incentivi finanziari per la sostituzione di attrezzature obsolete o non sicure;

33. propone inoltre che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di tener conto di talune norme relative alla salute e la sicurezza all'atto dell'assegnazione degli appalti pubblici;

34. alla luce dei cambiamenti sociali ed economici in atto, che influenzano e modificano anche il mercato del lavoro, chiede alla Commissione di incoraggiare buone politiche in materia d'occupazione e condizioni di lavoro dignitose, di sollecitare i datori di lavoro a promuovere stili di vita sani sul luogo di lavoro tramite campagne di promozione della salute sul lavoro, l'applicazione dei divieti di fumo sul luogo di lavoro e programmi di sostegno ai lavoratori fumatori affinché abbandonino il tabagismo, e di assicurare la coerenza della politica in questo ambito rispetto a quella di altri settori, in particolare la sanità pubblica;

35. chiede alla Commissione di avviare una revisione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [33];

36. ritiene che i problemi di salute legati all'esposizione all'amianto siano ben noti e che la regolamentazione europea sull'amianto sia adeguata; sottolinea che si prevede che in Europa il numero delle malattie causate dall'amianto sarà molto elevato ancora per molti anni; invita pertanto la Commissione ad organizzare un'audizione sulla maniera di affrontare i gravi problemi di salute e di sicurezza sul posto di lavoro legati all'amianto presente negli edifici e in altre costruzioni quali navi, treni e macchinari; invita altresì gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali sulla progressiva eliminazione dell'amianto, prevedendo fra l'altro l'obbligo di rintracciare l'amianto negli edifici e procedere a una sua rimozione in condizioni di sicurezza;

37. si rammarica che, nonostante le ripetute richieste specifiche del Parlamento, la Commissione non abbia ancora proposta di modificare la direttiva 2000/54/CE per affrontare i gravi rischi cui vanno incontro gli operatori sanitari a causa dell'utilizzo sul lavoro di aghi e dispositivi medici taglienti; invita la Commissione ad accelerare il completamento della valutazione d'impatto attraverso la gara (2007/S 139-171103) e chiede che un adeguata modifica sia approvata ben prima della fine della legislatura, a metà del 2009, in linea con la sua succitata risoluzione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi; invita la Commissione ad applicare misure di prevenzione e di controllo appropriate, così da ridurre il rischio di contrarre malattie trasmissibili per via ematica come l'epatite C;

38. invita la Commissione a prendere l'iniziativa ai fini dell'elaborazione e dell'approvazione di un codice di condotta europeo sulla prevenzione delle infezioni associate alle cure sanitarie;

39. invita la Commissione a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza in ambito sanitario, incluse le case di cura, lanciando misure destinate ad incoraggiare esami di routine del personale sanitario in modo da individuare e trattare al più presto le infezioni contratte o trasmissibili sul lavoro come la MRSA, così da ridurne l'insorgenza;

40. si compiace del requisito previsto per gli Stati membri di elaborare strategie nazionali; sottolinea che tali strategie dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo ed iniziare lo stesso anno, in modo da agevolare il raffronto tra le diverse strategie nazionali e i loro risultati, e che esse dovrebbero stabilire obiettivi chiari e misurabili e concentrarsi in particolare sulle PMI e su gruppi vulnerabili come i lavoratori migranti, i lavoratori giovani e anziani, le donne, i lavoratori interinali e i lavoratori con disabilità;

41. sottolinea quanto sia importante che il posto di lavoro sia reso accessibile e sicuro per i lavoratori disabili, prevedendo una sistemazione ragionevole, attrezzature speciali adattate ai loro bisogni specifici e fornendo i servizi sanitari necessari ai disabili a causa del loro handicap, fra cui i servizi volti a minimizzare la menomazione e a prevenire ulteriori handicap;

42. chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare e far rispettare la direttiva quadro e le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, integralmente e indipendentemente dal loro status giuridico, e di modificare la legislazione attuale per talune professioni a rischio nel caso in cui si sia rivelata inefficace, comprese categorie spesso ignorate come i lavoratori agricoli, il personale sanitario, gli autisti professionali, il personale domestico, i lavoratori a domicilio e i militari, se del caso, nonché di garantire la piena applicazione e il rispetto della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [34]; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili per estendere, laddove opportuno, le norme Unione europea in materia di salute e sicurezza ai lavoratori autonomi e a quelli dei servizi di lavoro protetto destinati ai disabili;

43. invita gli Stati membri a prendere seriamente in considerazione i diversi rischi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro dei dipendenti di entrambi i sessi e a prevedere un'infrastruttura sociale e fisica diversa per contrastare tali rischi;

44. sottolinea che la necessità di valutare i rischi cui sono confrontati da una parte gli uomini e dall'altra le donne e di prendere le misure adeguate, non significa reintrodurre politiche protettive di esclusione né sviluppare professioni diverse per uomini e per donne;

45. ritiene che, mentre l'obbligo di un datore di lavoro per quanto concerne la sicurezza è strettamente limitato a coloro ai quali egli è giuridicamente vincolato da un contratto d'impiego, i datori di lavoro dovrebbero, per poter integrare la politica di salute e di sicurezza nella politica di RSI, essere incoraggiati, ove possibile, ad esaminare le politiche di salute e di sicurezza dei rispettivi subappaltatori e della catena di subappalto;

46. attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulle patologie muscoloscheletriche e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di presentare proposte per una direttiva, data la crescente incidenza di tali patologie e in considerazione del fatto che l'attuale legislazione risulta inadeguata perché non contempla tutte le situazioni di lavoro e non copre tutti i rischi inerenti alle patologie muscoloscheletriche connesse al lavoro; chiede di tenere pienamente conto dei principi scientifici;

47. attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulla revisione della direttiva del 2004 concernente l'esposizione ad agenti cancerogeni e ritiene che l'opzione da privilegiare potrebbe consistere nel modificare tale direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione e nel proporre una revisione dei valori limite vincolanti per l'esposizione professionale agli agenti cancerogeni e mutageni elencati nella direttiva, nonché nello stabilire nuovi valori limite di questo tipo per alcuni agenti cancerogeni e mutageni e alcune sostanze tossiche per la riproduzione non ancora inclusi nella direttiva;

48. ricorda che i pericoli per la salute e la sicurezza sul lavoro non riguardano solo il lavoro manuale; chiede una maggiore attenzione alle cause che incidono sullo sviluppo delle malattie mentali e alla salute mentale, ai rischi psicologici e di dipendenza sul luogo di lavoro, come lo stress, le molestie, il mobbing e la violenza; chiede inoltre che sia posto maggiormente l'accento sulle politiche dei datori di lavoro al fine di promuovere una buona salute fisica e mentale;

49. considera fondamentale un maggiore coordinamento con la nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki e la chiarificazione di un certo numero di problemi posti dalle relazioni tra il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [35] e le altre direttive che concernono la salute nei luoghi di lavoro;

50. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto della concomitanza tra l'applicazione della strategia comunitaria e il regolamento REACH; la strategia deve puntare alla complementarità con REACH sulla protezione contro i rischi chimici e deve cogliere l'opportunità di migliorare la prevenzione dei rischi chimici sui luoghi di lavoro nel quadro della messa in opera di REACH;

51. accoglie con favore la recente conclusione dell'accordo quadro fra le parti sociali sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro; si rammarica, tuttavia, del fatto che tale accordo non affronti espressamente il problema della violenza imputabile a terzi; chiede pertanto alle parti sociali di concertarsi al riguardo;

52. mette in evidenza le difficili condizioni di lavoro di molti conducenti di mezzi pesanti che percorrono l'Europa, a causa della scarsa disponibilità di strutture di riposo adeguate; fa presente che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 561/2006 [36] riconosce esplicitamente l'importanza di un numero sufficiente di punti di sosta appropriati per i conducenti sulla rete autostradale europea; sollecita pertanto la Commissione a dar seguito al progetto pilota per aree di sosta sicure, lanciato dal Parlamento, tenendo conto delle misure raccomandate nel parere del Comitato economico e sociale europeo su parcheggi sicuri e protetti [37];

53. invita la Commissione a verificare se sia fattibile e vantaggioso per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la società in generale che tutti i nuovi edifici destinati ad essere luoghi di lavoro siano provvisti, se opportuno per motivi di sicurezza, di impianti antincendio a pioggia (sprinkler);

54. sottolinea l'importanza di un dialogo continuo fra tutte le parti interessate che coinvolga le autorità pubbliche, i datori di lavoro, i lavoratori, i loro rappresentanti e la società civile, quale strumento chiave per un effettivo sviluppo di elevati standard di salute e sicurezza; tale dialogo dovrebbe portare ad una migliore conoscenza dei rischi reali esistenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché delle esigenze e dei bisogni specifici di taluni gruppi di lavoratori a livello di azienda e di settore, nonché alla diffusione delle migliori prassi;

55. sollecita gli Stati membri a garantire un'adeguata rappresentanza delle donne a livello decisionale per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro a tutti i livelli;

56. ritiene che la RSI costituisca uno degli strumenti efficaci per migliorare la competitività e per garantire condizioni di lavoro più sicure e un migliore ambiente di lavoro; incoraggia pertanto lo scambio di buone pratiche a livello locale, nazionale ed europeo fra gli Stati membri e, in maniera generale, su scala multinazionale; raccomanda inoltre di continuare ad applicare la responsabilità sociale delle imprese su base volontaria, ma come parte integrante delle strategie commerciali per lo sviluppo;

57. è dell'avviso che la rappresentanza dei lavoratori rivesta una grande importanza per ogni politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ritiene che la correlazione positiva tra presenza di rappresentanti per la salute e la sicurezza sul lavoro e migliore rendimento non possa essere ignorata e chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'approccio partecipativo e assicurare che possibilmente tutti i lavoratori e le lavoratrici abbiano accesso a tali rappresentanti;

58. è del parere che orari di lavoro eccessivi e periodi di riposo insufficienti siano un fattore determinante nell'aumento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed auspica un corretto equilibrio tra vita lavorativa e familiare;

59. si congratula con l'OHSA e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il lavoro compiuto finora e ritiene che le conoscenze e le competenze di questi organi debbano essere sfruttate appieno; è dell'avviso che tali organi dovrebbero continuare a fungere da strumenti per la sensibilizzazione, la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, lo scambio di buone prassi e la ricerca volta ad anticipare rischi nuovi ed emergenti, sia causati dai cambiamenti sociali che legati alle innovazioni tecniche;

60. ritiene che sia essenziale individuare per tempo e monitorare i nuovi rischi e quelli emergenti — ad esempio, i rischi psicosociali; rende quindi omaggio al lavoro compiuto dall'Osservatorio per i rischi dell'OHSA e si attende che la Commissione dia seguito alle sue conclusioni e presenti le proposte necessarie non appena vengono individuati nuovi rischi;

61. raccomanda agli Stati membri di adottare le necessarie misure affinché i lavori difficili o pericolosi non siano disgiunti dai relativi diritti di protezione sociale di cui possono avvalersi i lavoratori interessati sia durante la vita lavorativa che nel periodo della pensione;

62. raccomanda all'Agenzia di Bilbao di effettuare una ricerca specifica sui particolari problemi e rischi cui devono far fronte i lavoratori temporanei ed interinali e quelli impiegati in imprese in subappalto, al fine di consentire alla Commissione e agli Stati membri di contrastare meglio i rischi in questione ed applicare correttamente l'attuale legislazione concernente tali gruppi; riconosce altresì che il tipo di lavoro svolto da questi gruppi, ad esempio nell'edilizia, in taluni Stati membri comporta per sua natura un maggior rischio di incidenti;

63. è dell'avviso che in un contesto globale sia necessario cooperare con le organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMS e l'OIL, e garantire che le convenzioni e gli accordi internazionali sulle norme in materia di salute e sicurezza siano adottati ed applicati da tutte le parti in causa; ritiene che ciò costituisca un fattore importante per mantenere la competitività dell'Unione europea ed evitare che le sue imprese vengano trasferite in paesi terzi per cercare un contesto giuridico più permissivo in relazione alla salute e alla sicurezza; ritiene inoltre che in questo caso si tratti di un problema di tutela dei diritti dell'uomo, che andrebbe quindi affrontato nell'ambito dei negoziati con i paesi terzi;

64. chiede pertanto agli Stati membri di rispettare le disposizioni internazionali relative alla salute e alla sicurezza, e in particolare di ratificare la Convenzione C-187 dell'OIL e di attuare la raccomandazione R-197;

65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

[21] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

[22] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

[23] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

[24] GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.

[25] GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 290.

[26] GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 400.

[27] GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.

[28] Testi approvati, P6_TA(2007)0206.

[29] Testi approvati, P6_TA(2007)0501.

[30] Testi approvati, P6_TA(2007)0102.

[31] GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

[32] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

[33] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

[34] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

[35] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[36] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

[37] GU C 175 del 27.7.2007, pag. 88.