Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del legale rappresentante di un'impresa edile (F.F.) e del direttore di cantiere (A.A.) perchè, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare in violazione delle norme in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, consentivano e comunque non impedivano che il lavoratore P.S., autotrasportatore, intento ad effettuare operazioni di trasporto e successiva posa di materiale lapideo presso il cantiere sopra indicato, facesse sistematicamente uso di un autocarro palesemente ed assolutamente inidoneo per l'attività svolta dall'autotrasportatore, privo dei requisiti richiesti dalla legge, vetusto, in pessimo stato di manutenzione, privo di salvagente all'interno, consentendo inoltre che le descritte operazioni di movimentazione venissero svolte in un cantiere nel quale insistevano numerosi rischi (di annegamento, di schiacciamento, di investimento), cantiere privo dei benché minimi requisiti di sicurezza previsti dalle norme e, in particolare, del piano di sicurezza stilato, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, con la conseguenza che il P. restava intrappolato nell'interno dell'autocarro, dopo che lo stesso si era inabissato nel mare antistante il cantiere e decedeva per annegamento.

Ricorrono entrambi in Cassazione - La Corte rigetta il ricorso di F.F. e dichiara inammissibile quello di A.A



 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:
1) F.F., N. IL (OMISSIS);
2) A.A., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8783/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/01/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del   16/11/2010  la   relazione fatta   dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Udito il difensori avv.ti Botti Bruno, del Foro di Napoli, e Ferrantino Luigi del Foro di Napoli per F.F. che si riportano ai motivi del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

F.F., A.A. e F.C. sono stati condannati con sentenza emessa in data 2.03.2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di un anno di reclusione e Euro 1000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di P.S., infortunio avvenuto in (OMISSIS), nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e al pagamento di una provvisionale quantificata nella somma di Euro 25.000 in favore di ciascuna delle stesse.

A F.F. e ad A.A. era stato contestato il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 589 c.p.p, commi 1 e 2 per avere, in concorso con altri, con condotte autonome ma concorrenti, F.F., in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa edile con cantiere in (OMISSIS), A.A. in qualità di direttore del cantiere sopra indicato, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare in violazione delle norme in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro,consentito e comunque non impedito che il lavoratore P.S., autotrasportatore dipendente dell'impresa individuale F.F., intento ad effettuare operazioni di trasporto e successiva posa di materiale lapideo presso il cantiere sopra indicato, facesse sistematicamente uso di un autocarro palesemente ed assolutamente inidoneo per l'attività svolta dall'autotrasportatore, privo dei requisiti richiesti dalla legge, vetusto, in pessimo stato di manutenzione, privo di salvagente all'interno, consentendo inoltre che le descritte operazioni di movimentazione venissero svolte in un cantiere nel quale insistevano numerosi rischi (di annegamento, di schiacciamento, di investimento), cantiere privo dei benché minimi requisiti di sicurezza previsti dalle norme e, in particolare, del piano di sicurezza stilato, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, con la conseguenza che il P. restava intrappolato nell'interno dell'autocarro, dopo che lo stesso si era inabissato nel mare antistante il cantiere e decedeva per annegamento.

 

Avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno proposto appello i difensori degli imputati.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 12.01.2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva F.C. per non avere commesso il fatto, confermava nel resto e condannava F.F. ed A.A. al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli F.F. ed A.A. proponevano distinti ricorsi per Cassazione a mezzo dei loro difensori e concludevano chiedendo di volerla annullare con rinvio.

 

All'udienza pubblica del 16/11/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

 

Diritto

 

 

F.F. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

 

1) nullità della sentenza per mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p..

Secondo il ricorrente la sentenza di appello, poiché redatta con grafia illeggibile, era nulla per difetto di motivazione e per lesione del diritto al contraddittorio. In tali condizioni, peraltro, la difesa non era stata posta in grado di verificarne la coerenza, la logicità e la pertinenza rispetto ai rilievi mossi alla sentenza di primo grado con i motivi di appello.

 

2) Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b, inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).

La difesa di F.F. allegava al ricorso i due atti di appello avverso la sentenza di primo grado, il cui contenuto veniva volto a formale impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli.

A.A. ha censurato l'impugnata sentenza per il seguente motivo:

nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), in quanto la sentenza impugnata non avrebbe minimamente risposto ai motivi di appello e non avrebbe valutato la posizione dell' A. sulla base delle emergenze processuali. Sosteneva che la condotta del lavoratore deceduto era stata del tutto imprevedibile e che, in considerazione altresì delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'evento morte, nessuna responsabilità poteva ritenersi sussistente nei confronti di A.A..

 

 

Il ricorso proposto da F.F. é infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 28 novembre 2006, n. 42363 (richiamata dal ricorrente) hanno chiarito che solo la "indecifrabilità di una sentenza, qualora essa non sia limitata ad alcune parole e non consista in semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo", realizza una nullità di ordine generale a regime intermedio che si risolve nella sostanziale mancanza di motivazione e determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti.

Perché la nullità sussista é, quindi, necessario che la sentenza sia del tutto indecifrabile, non solo in alcune sue parole, ma nell'intero ed essenziale costrutto motivazionale nel quale deve compendiarsi il discorso giustificativo della decisione resa.

Nella specie, é vero che alcune delle parole manoscritte sono espresse con grafia indecifrabile; altre hanno bisogno di particolare attenzione per la loro esatta decifrabilità, alla quale, tuttavia, é dato pervenire attraverso il loro esame grafico. Nel complesso, tuttavia, appare possibile, sia pure con un certo sforzo, riscontrare i passi salienti che hanno costituito il supporto motivazionale della decisione resa, in riferimento ai vari punti che erano stati oggetto dei motivi di gravame (l'altro ricorrente non ha dedotto analogo vizio, a dimostrazione che anche per lui la sentenza non mostra connotazioni di complessiva e definitiva indecifrabilità).

Con i motivi di appello (due atti di gravame, a firma di distinti difensori), difatti, si era dedotto, in sintesi:

a) La mancata correlazione tra accusa contestata e motivazione della sentenza.

Al riguardo é agevole leggere nella sentenza impugnata che "é appena il caso di ricordare che, in materia di reato colposo, non vi é affatto immutazione lesiva dei diritti della difesa laddove, contestata una ipotesi di colpa generica, emerga una ipotesi di colpa specifica, e si condanni per quest'ultima, o viceversa  (Cass., Sez.4,  613/1997,  Pasquini  (con  la indicazione della rivista in cui è riportata); Sez. 4 615/1994/P.G. in causa
Cortese, CED 199692; Sez. 1, 26.3.1992, P.M. in causa Cecconi (con la indicazione della rivista in cui è riportata); Sez. 4, 28.10.1997, P.M. in proc. Schonauer, CED 208787; Sez. 1, 23.10.1997, Geremia,CED 219136 (rectius 209136); id., 20.5.1997, Mambrini CED 208224)";

b) La errata ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale.
La più probabile dinamica del sinistro alla luce delle acquisizioni processuali. Il superamento della questione ribaltamento/scivolamento. La
rilevanza di tale ricostruzione alternativa nella valutazione della posizione di F.F..

Al riguardo è dato leggere nella sentenza impugnata: "che il camion si sia ribaltato o meno non toglie, pertanto,che sia mancata la debita informazione della vittima da parte di F.F., che a tanto era obbligato, più in concreto,d'altra parte va rilevato che, nel verbale di sequestro, è detto che il mezzo era ribaltato al momento del recupero; C.C., teste oculare, ascoltato all'udienza del 24.2.2006, riferisce di essere appena (segue una parola indecifrabile) nel posto dell'infortunio e di aver visto il camion ribaltarsi, ribadisce di non aver parlato di scivolamento lento, ma di aver visto il camion ribaltarsi".

Più oltre è possibile leggere che "Co.Ma. afferma di aver avvertito della impossibilità di eseguire da solo la manovra il P. "perchè è tutto fermo, tutto bloccato" e che v'erano altri camion in attesa, che non potevano muoversi senza ordini ad hoc, ma si contraddice il Co. quando, a domanda del P.M., riferisce che non vi erano altri camion in attesa... Da notare che altro teste, S.D., smentisce il Co. sul punto dell'essersi egli recato a far colazione insieme al dichiarante;

riferisce ancora il S. che il Co. era rimasto nel cantiere. Si evince da tutto ciò che il P., non formato, non informato, non preparato, non specializzato fu anche lasciato solo.

Ancora è da notare, quanto alle falsità usate contro il P., che il teste St, intervenuto nell'immediatezza del fatto, riferisce che sul posto aveva trovato solo i due che avevano dato l'allarme ( C. e C. A.), e quindi nè Co.Ma., nè S.D.: i soccorsi furono richiesti da C. e Co.An., operai estranei, il che dimostra che il P. non era stato aiutato da nessuno e F.F. avrebbe dovuto far si che non si potesse mai verificare una situazione del genere, specialmente in considerazione della manovra operata da P.S.";

c) La insussistenza dell'addebito circa la omessa formazione del lavoratore deceduto. Sul punto è dato intellegibilmente rilevare dal testo della sentenza impugnata che " F.F. era titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa edile...", sicchè "nulla quaestio... quanto alla sussistenza in capo al F. di una posizione di garanzia, nella specie di protezione, necessaria perchè si possa discutere di responsabilità in ordine ad un delitto commissivo mediante omissione... E emerso che F.F., alle cui dipendenze il P. doveva svolgere un'attività molto pericolosa, e richiedente serie cognizioni tecnico-operative, non provvide a congrua preparazione, formazione ed informazione del lavoratore poichè- ben nota al primo giudice-sarebbe stato impossibile procedere a tanto nell'arco di soli sette giorni, dal (OMISSIS), data dell'incarico da F.C. a F. F., al (OMISSIS), data in cui quest'ultimo dichiarò... di aver provveduto ad ottemperare alle prescrizioni in materia... Si noti, poi, che l'ulteriore difetto di adeguata informazione risulta di tutta evidenza sol che si consideri la qualifica rivestita dal P., che era scavatorista, e non autista... P.S. viaggiava da solo a bordo del camion e non v'era altro uomo che lo coadiuvasse in quella operazione";

d) Richiesta di rinnovazione del dibattimento per prova testimoniale.

Rinnovazione del dibattimento per prova documentale.

Su tali punti è agevole leggere nella sentenza impugnata che "va premesso che il materiale probatorio a disposizione della Corte consente la decisione di merito, per cui vanno senz'altro rigettate le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale...".

 

e) Concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e minimo della pena.

Su tali questioni la sentenza impugnata è agevolmente intellegibile, laddove si legge che "quoad poenam va detto che la gravità del fatto ed il grado in particolare della colpa... non consentono una riduzione della pena, addirittura a livelli tali da consentire la conversione in pena pecuniaria... , quanto a F.F ";

 

f) Sulla causa della morte.

Al riguardo è dato poter leggere nella sentenza impugnata:" Quanto alla causa del decesso della vittima, il consulente del P.M. la individua nell'annegamento (asfissia meccanica per annegamento)...", seguono, pur esse intelleggibili, considerazioni sulle obiezioni del "consulente della difesa" circa il "fungo schiumoso", conclusivamente rilevandosi che "si tratta di ipotesi ben astratta, ed il consulente di parte privata, invero, ha candidamente ammesso, in dibattimento, di non ricordare quale fosse stata la concreta evenienza in ordine alla quale la causa verteva".

Come si vede, nei passi essenziali concernenti i punti investiti dai motivi di appello, la sentenza impugnata appare complessivamente e conclusivamente intellegibile e comunque oggettivamente decifrabile nei suoi contenuti essenziali.

E, ciò posto, il ricorrente null'altro deduce circa l'apparato argomentativo così evidenziato, limitandosi ad allegare i due atti di appello, il cui contenuto si è sopra succintamente riportato.

 

Il ricorso proposto da F.F. deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Assolutamente infondato, in quanto generico, è il ricorso proposto da A.A..

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza e manifesta illogicità della motivazione contrasta una decisione che si costruisce attraverso due motivazioni conformi.

Le decisioni sono dunque un compendio motivazionale complesso rispetto al quale non è dato di riconoscere la denunciata mancanza e illogicità della motivazione.

Il ricorso che censura una mancanza di motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta.

Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza nel testo scritto dei vizi denunziati.

Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione ha il compito di far emergere una assenza, un vuoto di motivazione, cioè ha il compito di portare ad emersione ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa (della decisione adottata) di ogni motivazione.

Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica valutazione della motivazione impugnata per evidenziare come nonostante l'apparente esistenza di una compiuta motivazione si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza della stessa, deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso dell' A. che manca di qualsiasi considerazione per la confermata e integrata motivazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere da parte della Corte di Appello di Napoli, costitutiva del complesso motivazionale censurato, e lungi dall'individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula fatti che intenderebbero ridisegnare il grave infortunio in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso appare infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici della Corte di Appello di Napoli a ritenere che il gravissimo infortunio si sia verificato anche a causa della condotta dell'imputato, che avrebbe dovuto vigilare per impedire l'accesso del P. in un cantiere oltremodo pericoloso.

Invece, nonostante fosse presente in cantiere il giorno del fatto, non esercitò la dovuta vigilanza e non impedì che il P., in una situazione in cui nessuno poteva aiutarlo, effettuasse la manovra fatale, che doveva condurlo alla morte.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata , nè rispetto all'intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza o manifesta illogicità della motivazione.

 

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

Rigetta il ricorso di F.F. e dichiara inammissibile quello di A.A.. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, A.A. anche al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa Ammende.