Decreto ministeriale 23 marzo 1990, n. 115 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1990


Preambolo

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
 

Letto l'art. 36, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti di una stessa fila nei ponteggi metallici fissi;
Visto l'art. 395, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta efficacia diversi da quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni;
Considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di realizzare opere provvisionali costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano catteristiche di resistenza e di stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa fila di metri 1,80;
Considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottinsiemi strutturali nonchè per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento dei gradi di sicurezza attualmente richiesti;
Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 7RL/21382/0M-4a del 27 febbraio 1990;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 

Adotta il seguente regolamento:
 
Articolo 1

In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti:


a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;


b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.