Tipologia: CCNL
Data firma: 23 aprile 1976
Validità: 01.10.1976 - 30.09.1979
Parti: Agidae e Sisns-Cisl
Settori: Servizi, Istruzione privata, Agidae
Sommario:
Verbale di stipula Capitolo I - Norme generali Rapporto d'impiego Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Periodo di prova Art. 6 Classificazione del personale Art. 7 Art. 8 Ferie Art. 9 Congedo straordinario Art. 10 Trattamento in caso di malattia o di infortunio Art. 11 A) Mantenimento del posto: B) Retribuzione: Risoluzione del rapporto Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Discipline di insegnamento Art. 16 |
Indennità di anzianità Art. 17 Trattamento previdenziale Art. 18 Trattamento economico Art. 19 Compenso ai componenti delle Commissioni d’esame Art. 20 Aumenti periodici di anzianità Art. 21 Art. 22 Tredicesima mensilità Art. 23 Trattamento supplenti Art. 24 Capitolo II - Norme particolari Casi particolari di licenziamento Art. 25 Art. 26 Art. 27 Capitolo III - Disposizioni finali Rinvio a norme di legge e condizioni di miglior favore Art. 28 Decorrenza e durata Art. 29 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale insegnante negli istituti gestiti da enti ecclesiastici Agidae - Sisns
Verbale di stipula
Addì 23-4-1976, tra l’Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica), Associazione di enti riconosciuti con finalità di istruzione, di culto e di religione, ed il Sisns (Sindacato italiano Scuola non statale) aderente alla Cisl, è stato stipulato il seguente Contratto nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale insegnante iscritto al Sisns-Cisl, ed esterno alla gestione delle scuole tenute da enti ecclesiastici e iscritte (o che si iscriveranno) all'Agidae.
Sono oggetto del presente contratto le scuole legalmente riconosciute e quelle notificate o private, aventi ordinamento analogo a quello statale.
Capitolo I - Norme generali
Rapporto d'impiego
Art. 1
Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il solo personale docente (professori, insegnanti tecnici e pratici, insegnanti elementari e di scuola materna).
Congedo straordinario
Art. 10
Allo stesso personale vengono accordati i seguenti periodi di congedo straordinario:
[…]
2) congedo per gravidanza e puerperio secondo le leggi vigenti in materia;
[…]
Capitolo III - Disposizioni finali
Rinvio a norme di legge e condizioni di miglior favore
Art. 28
Rinvio a norme di legge e condizioni di miglior favore - Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge. Sono fatte salve le migliori situazioni precedentemente acquisite dall’insegnante.