Tipologia: CCNL apprendisti
Data firma: 24 aprile 1976
Parti: Assomarmi, Associazione industriali Massa e Carrara, Lucca, Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane, Ancpl e Flc (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini - Cisnal e Failclea- Confail
Settori: Edilizia, Lapidei
Note: Allegato CCNL 24 aprile 1976

Sommario:

Verbale di stipula
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Corsi complementari
Art. 4 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 5 - Durata dell’apprendistato
Art. 6 - Minimi di paga base e contingenza
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Rinvio alle norme contrattuali
Tabelle
Tabella A - Periodo di tirocinio
Tabella B - Percentuali di paga base e contingenza

Contratto collettivo nazionale per gli apprendisti dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Verbale di stipula
Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazioni degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; l’Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro aderente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue; e la Federazione lavoratori costruzioni (Flc) costituita dalla Feneal-Uil; dalla Filca-Cisl; dalla Fillea-Cgil; con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei.

Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; e la Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini (Cisnal); con l’assistenza rispettivamente della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal); si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei.

Addì 24-4-1976, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini; l’Associazione degli industriali della provincia di Massa e Carrara; l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca; la Federazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro e artigiane; e la Federazione autonoma italiana lavoratori del cemento, legno, edilizia ed affini (Failclea-Confail); con l’assistenza rispettivamente della Confederazione generale dell’industria italiana; della Confederazione cooperative italiane; della Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail); si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei.

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).

Art. 2 Periodo di prova
Il periodo di prova non potrà superare le 4 settimane, riducibili a 2 settimane per gli apprendisti in possesso di certificati di licenza di scuole di avviamento professionale, o di titolo di studio superiore.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell’anzianità presso l’azienda.

Art. 3 Corsi complementari
Per la frequenza da parte dell’apprendista ai corsi di insegnamento complementare, istituiti ai sensi della legge 19-1-1955, n. 25 e del regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite.
In caso di mancata istituzione di specifici corsi complementari da parte degli Enti preposti, l’utilizzo delle ore di cui al precedente comma potrà formare oggetto di esame con il CdF per la ricerca di eventuali iniziative che comunque risultino rispondenti alle finalità dei corsi complementari così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge (legge 19-1-1955, n. 25 e Reg. app.to con DPR 30-12-1956, n. 1668).

Art. 4 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Art. 5 Durata dell’apprendistato
La durata dell’apprendistato è quella stabilita nell’allegata tabella A.

Art. 7 Ferie
Tenuto anche conto dell’art. 14 della legge 19-1-1955, n. 25 gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di ferie pagato con la retribuzione globale di fatto, pari a quattro settimane più due giorni.

Art. 8 Rinvio alle norme contrattuali
Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono le norme contenute nel CCNL 24-4-1976 del quale la presente regolamentazione è parte integrante.
Dichiarazione a verbale - Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, resta confermato che le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 59, 60 della "Parte II - Norme operai".

Tabella A - Periodo di tirocinio

Età di assunzione Titolo di studio

A) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) con materie attinenti all’attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato frequenza del quarto anno di Istituto tecnico industriale o artistico.

B) Scuola elementare + licenza di scuola di avviamento profess. ad indirizzo industriale con materie attinenti all’attiv. corrispond. a quella dell’apprend.

C) Licenza elementare

Periodo di tirocinio
15 - 30 mesi 36 mesi
16 18 mesi 24 mesi 30 mesi
17 12 mesi 18 mesi 24 mesi
18 12 mesi 12 mesi 18 mesi
19 6 mesi 12 mesi 12 mesi