Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali




Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989


 

 

Preambolo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:


Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Ritenuto di dover provvedere, in sede di prima applicazione del predetto decreto, ad indicare le norme generali di sicurezza cui devono attenersi i fabbricanti soggetti alla disciplina prevista dal medesimo decreto, nonchè le modalità con le quali deve procedersi all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti e all'adozione di appropriate misure di sicurezza;
Visto il comma 3, lettera e ), del citato art. 12, che prevede la possibilità di definire le quantità di sostanze di cui all'allegato IV per le quali non vi è obbligo di dichiarazione e ritenuto opportuno procedere alla determinazione di tali quantità al fine di evitare un moltiplicarsi di procedure amministrative per attività industriali di minor rilevanza rispetto alle finalità proprie di detta disciplina, per le quali il fabbricante può provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti con criteri autonomi ed all'adozione delle necessarie misure preventive in conformità con la normativa vigente; Considerata l'opportunità di avviare un processo di definizione delle modalità per la standardizzazione della dichiarazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, nonchè di indicare i criteri ai quali devono attenersi i fabbricanti per assicurare l'informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di coloro che lavorano negli impianti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;


Decreta:


Articolo 1
Norme generali di sicurezza.

1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:

a ) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

b ) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

c ) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d ) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

e ) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

f ) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;

g ) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

h ) legge 7 dicembre 1984, n. 818.

2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonchè ai decreti applicativi.


Articolo 2
Classificazione delle sostanze.

1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come "molto tossiche", "tossiche", "infiammabili", "capaci di esplodere" e "cancerogene" si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le sostanze pericolose non ancora classificate si provvede con i criteri stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141.


Articolo 3
Esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia inferiore:

a ) ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non superiori alle quantità indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b ) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:

1) a 0,2 kg per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;

2) a 50 kg per le sostanze molto tossiche;

3) a 500 kg per le sostanze tossiche;;

4) a 1000 kg per le sostanze capaci di esplodere.


Articolo 4
Verifica delle soglie.

1. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 500 metri.

2. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato II, seconda colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depositi separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 500 metri.

3. Ai fini della verifica delle soglie di cui agli articoli 3 o 6, i quantitativi delle sostanze prese in considerazione si intendono riferiti ad un complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 100 metri.

4. Ai fini della verifica delle soglie dell'allegato II, prima colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, o dell'art. 6, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depositi separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 500 metri.

5. Ai fini della verifica delle soglie di cui al presente articolo:

a ) le distanze devono essere calcolate dal limite di batteria dell'impianto e dal perimetro del deposito;

b ) le quantità da prendere in considerazione per i depositi sono le quantità massime immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento;

c ) per le sostanze elencate isolatamente, nonchè ascrivibili ad una delle voci di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ed ai numeri 124, 125 e 150 dell'allegato III al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, la quantità deve essere sommata a quella di eventuali altre sostanze ricadenti nella voce stessa.


Articolo 5
Modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti.
Notifica.

1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve essere predisposto secondo le modalità indicate nell'allegato I.


Articolo 6
Modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti.
Dichiarazione.

1. La dichiarazione deve essere predisposta secondo le modalità indicate nel capitolo 1 dell'allegato III.

2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, nonchè le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia:

a ) più del 60 per cento delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b ) oppure più del 35 per cento delle quantità di soglia definite nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, per complesso di depositi separati;

c ) oppure più di 0,6 kg di sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;

d ) oppure più di 150 kg di sostanze molto tossiche;

e ) oppure più di 1500 kg di sostanze tossiche;

f ) oppure più di 3 t per le sostanze capaci di esplodere.


Articolo 7
Adozione di appropriate misure di sicurezza.

1. Il fabbricante nelle analisi di cui agli articoli 5 e 6, con riferimento all'allegato II, può, indicando i relativi fattori compensativi:

a ) segnalare le misure integrative di sicurezza già adottate e mantenute efficienti;

b ) presentare un progetto di adeguamento dell'attività industriale ai fini della sicurezza, precisando i tempi occorrenti per rendere operanti le procedure ed i sistemi di sicurezza previsti.

2. Gli elementi dedotti dal comma 1, oppure ricavabili dalle soluzioni migliorative introdotte a seguito dell'analisi di sicurezza, sono presi in considerazione in sede di istruttoria ai fini della valutazione complessiva della sicurezza dell'impianto.

3. L'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica i poteri dell'autorità di indicare misure integrative e di procedere ad ispezioni ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche ai fini del controllo sulla esecuzione del progetto.


Articolo 8
Informazione e addestramento del personale.

1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo:

a ) alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica di quelli esistenti;

b ) all'esercizio degli impianti, alla presenza di guasti e di linee contenenti sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro;

c ) agli incidenti o alle anomalie verificatesi in impianti dello stesso tipo;

d ) alle procedure operative adottate, ai manuali utilizzati ed al loro aggiornamento;

e ) alle norme di sicurezza ed alla loro applicazione.

2. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì:

a ) il livello di qualificazione professionale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;

b ) le modalità di addestramento del medesimo personale sugli impianti e presso centri di formazione specializzati;

c ) i criteri per l'aggiornamento del personale;

d ) le modalità di informazione delle rappresentanze sindacali, in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.


Articolo 9
Sistemi di protezione del personale.

1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione descrive i sistemi di protezione del personale, nonchè le disponibilità di tali sistemi e le istruzioni date per assicurare il loro uso in conformità con la normativa vigente.


Articolo 10
Reperimento dati per le analisi di sicurezza.

1. Le analisi di cui agli articoli 5 e 6, relative ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente o alle conseguenze di incidente sulla popolazione e sull'ambiente, sono effettuate dal fabbricante anche sulla base dei dati disponibili presso la pubblica amministrazione ai quali il fabbricante può accedere. I dati si riferiscono a perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche, meteorologia, idrogeologia, densità e distribuzione della popolazione, prevalenti attività socioeconomiche, caratteristiche del territorio ai fini dell'inquinamento.

2. Il fabbricante deve specificare la fonte dei dati utilizzati.


Articolo 11
Norma transitoria
.

1. Le imprese che hanno presentato il rapporto di sicurezza in conformità all'ordinanza del Ministro della sanità in data 21 febbraio 1985, possono provvedere alla integrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in sede di istruttoria svolta ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, semprechè il rapporto sia stato redatto con metodologie di analisi sostanzialmente in linea con gli allegati tecnici del presente decreto. Negli altri casi l'integrazione del rapporto di sicurezza deve avvenire nei termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.


Articolo 12
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .


Allegato

(Sono omessi gli allegati).