Tipologia: CCNL
Data firma: 24 settembre 1976
Validità: 01.06.1976 - 31.03.1979
Parti: Federazione nazionale artigiani metalmeccanici - Cgia, Federazione nazionale artigiani installatori di impianti -Cgia, Fnam, Snair, Sira - Cna, Fiam-Casa, Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Artigianato

Sommario:

Verbale di stipula
Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
Art. 2 - Delega sindacale
Art. 3 - Permessi retribuiti
Art. 4 - Diritto di assemblea
Art. 5 - Delegati d' impresa
Art. 6 - Quota di servizio contrattuale
Art. 7 - Lavoratori studenti
Art. 8 - Diritto allo studio
Art. 9 - Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Assorbimenti
C) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
Art. 10 - Indennità di contingenza
Art. 11 - Struttura della paga tabellare
Accordo del 19-6-1976 - Salario
Una tantum
Art. 12 - Definizione delle voci retributive
Art. 13 - Trasferte
Art. 14 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 15 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Decorrenza e durata
Art. 18 - Tabelle salariali
Allegato - Tabella indicativa
Parte II - Ex Operai
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Sospensione del lavoro
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Lavoro a cottimo
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Gratifica natalizia
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 21 - Servizio militare
Art. 22 - Divieti
Art. 23 - Assenze
Art. 24 - Permessi
Art. 25 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 28 - Licenziamento per mancanze
Art. 29 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 31 - Cessione, trasformazione, o trapasso di azienda
Art. 32 - Indennità in caso di morte
Art. 33 - Reclami e controversie
Art. 30 - Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro
Parte III - Ex impiegati

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Festività
Art. 9 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 10 - Cumulo di mansioni
Art. 11 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 13 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Doveri dell’impiegato
Art. 22 - Assenze e permessi
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 25 - Indennità di anzianità
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Trasformazione, trapasso, cessione - Cessazione e fallimento dell’impresa
Art. 28 - Certificato di lavoro
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
Parte IV - Apprendisti
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Malattia ed infortuni
Art. 6 - Minimi di paga base
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Gratifica natalizia
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Inscindibilità
Art. 12 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Accordo interconfederale del 24-4-1975 per la contingenza
Allegato 2 - Protocollo aggiuntivo Mezzogiorno
Allegato 3 - Sviluppi valori punto per la contingenza come da accordo interconfederale del 24-4-1975

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti

Verbale di stipula
Addì 24-9-1976 tra la Federazione nazionale artigiani metalmeccanici aderente alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia) agli effetti del presente contratto rappresentata dalla Commissione sindacale; la Federazione nazionale artigiani installatori di impianti aderente alla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), con l’assistenza della Confederazione generale italiana dell’artigianato; la Federazione nazionale artigiani metalmeccanici (Fnam) ed i Sindacati nazionali Snair e Sira della Cna; la Federazione italiana artigiani metalmeccanici (Fiam) aderente alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (Casa), con l’intervento della Casa; la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai) e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (in seguito per brevità denominata Flm) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazioni impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti si intende l’azienda avente i requisiti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché il DPR 8-6-1964, n. 537 punto VI e successive modifiche, relativo ai mestieri artistici e tradizionali appartenenti al settore metalmeccanico.
Il presente contratto si applica:
1) ai lavoratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine:
Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie in ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo.
2) Alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio:
fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici.
3) Alle imprese di installazione e di riparazione di impianti elettrici, idrici, termici e sanitari, radiotecnici, elettronici ed a tutte le attività di riparazioni in genere.
4) Ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio:
elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione di veicoli in genere ed autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere.

Parte I - Comune
Art. 1 Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana metalmeccanica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
a) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale per settore, in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’occupazione per settore e per territorio.
Il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati permetterà inoltre alle parti di valutare la possibilità di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese artigiane.
Di norma l’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
b) Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per la verifica dei piani d’investimento del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato per settori e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle imprese artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l’eventuale riconversione della produzione. Il confronto sui temi ed ai livelli sopraindicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori e si svolgerà di norma una volta all’anno entro il primo quadrimestre, su richiesta scritta di una delle parti.
Norma transitoria - Per l’anno 1976 l’incontro di cui al punto "b" avverrà non oltre il 30-10-1976.
c) Nell’ambito della realizzazione dei piani di qualificazione e riconversione produttive, nonché dei processi di riqualificazione professionale che investiranno i lavoratori, gli eventuali movimenti di manodopera a livello di territorio saranno oggetto di confronto su richiesta di una delle parti, a livelli di OO.SS. in relazione alle motivazioni ed all’entità del fenomeno, ai criteri e ai limiti territoriali.
d) Impegno delle parti per un' indagine conoscitiva, a livello regionale, provinciale o comprensoriale, per un confronto in ordine alle tendenze dell’organizzazione e strutturazione produttiva artigiana riferita alle articolazioni produttive nell’ambito dei settori omogenei ed a particolari fasi del ciclo produttivo al fine di valutare il fenomeno nei suoi vari aspetti di decentramento.
e) Impegno delle parti sindacali al confronto e all’esame congiunto a livello regionale, provinciale o comprensoriale per definire iniziative coordinate, atte a garantire la continuità di flusso delle commesse per le imprese di lavorazione in conto terzi.
Gli incontri di cui ai punti "d" ed "e", su richiesta scritta di una delle parti, si svolgeranno almeno una volta all’anno.
f) Impegno delle parti all’esame congiunto a livello provinciale, regionale e nazionale in ordine alla verifica sull’effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio ed all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori interessati.
Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18-12-1973, n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione. Tale verifica avrà luogo di norma una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
Note a verbale - 1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti "a", "b", "c", "d", "e", "f" comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli d’incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste d’incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle Organizzazioni nazionali contraenti.
3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest' ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive e sociali configurate nel territorio.

Art. 4 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea, da svolgersi al di fuori dei locali dell’impresa, 10 (dieci) ore annue di permesso retribuito per ogni dipendente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro.

Art. 5 Delegati d’impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organi di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, potranno essere scelti fra questi ultimi uno o più delegati d’impresa.
Si conviene che le imprese possono avere un delegato di impresa qualora abbiano almeno 8 dipendenti.

Parte II - Ex Operai
Art. 1 Assunzioni

[…]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.
Chiarimento a verbale - Le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 4 Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del Contratto, l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Art. 6 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]

Art. 10 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 11 Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 13 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un' indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 16 Igiene e sicurezza del lavoro
Per l’igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.

Art. 20 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 25 Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
[…]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. […]

Art. 27 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

Art. 28 Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 33 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente Contratto.

Parte III - Ex impiegati
Art. 2 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli

L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Art. 7 Riposo settimanale
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 9 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 280 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuerà nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario - nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore […]

Art. 15 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un' indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 21 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerente all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29 Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, curando l’igiene, l’aereazione, l’illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Parte IV - Apprendisti
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti è regolata dalle norme di legge, dal relativo Regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 1-6-1976 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. […]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella allegata.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:

Settore artistico - Nelle imprese di cui al DPR 8-6-1964, n. 537, per i seguenti mestieri: damaschinatori, fonditori di oggetti d’arte, lavoratori del ferro battuto, ramai e calderai e sbalzatori a mano per sole lavorazioni artistiche, sciabolai, traforatori artistici, fonditori di campane e modellisti meccanici, la durata dell’apprendistato è di 4 anni per i giovani assunti all’età di 15 anni, 3 anni e mezzo per quelli assunti all’età di 16 anni, 3 anni per quelli assunti all’età di 17 anni, 2 anni e mezzo per quelli assunti all’età di 18 anni e di 2 anni per quelli assunti all’età di 19 e 20 anni.
Le predette durate vengono ridotte di un anno qualora l’apprendista sia in possesso di un attestato di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attività.

Settore dei mestieri tradizionali - Durata del periodo dell’apprendistato per gli aggiustatori meccanici, aggiustatori montatori, utensilisti, attrezzisti, calibristi, stampisti, radiotecnici ed elettrotecnici, fucinatori non a stampo, tornitori in lastra, tornitori fresatori, scoccai o revisionisti di scocca, modellisti, installatori o riparatori di impianti idrosanitari, elettrici, idraulici, riparatori di elettrodomestici, radio e TV, riparatori di motori di vario tipo (scoppio, diesel, elettrici), riparatori di automezzi (carrozzieri, elettrauti, motoristi), riparatori di macchine agricole in generale, fonderie, bagni galvanici.

Età di assunzione
15
16
17
18
19_20
(*) Gruppo 1 4 3,5 3 2,5 2
(**) Gruppo 2 3,5 3 2,5 2 1,5

(*) Gruppo 1 _ Con diploma di scuola d’obbligo (scuola elementare, scuola media o ex scuola d’avviamento professionale)
(**) Gruppo 2 _ Con ammissione al II corso di scuola tecnica industriale od istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato.


Per i mestieri non indicati
La durata del tirocinio per tutti i mestieri non indicati nella tabella Settore mestieri tradizionali.

Età di assunzione

15

16

17

18

19_20

(*) Gruppo 1 2,5 2 1,5 1 6 mesi
(**) Gruppo 2 2 2 1,5 1 6 mesi

(*) Gruppo 1 _ Con diploma di scuola d’obbligo (scuola elementare, scuola media o ex scuola d'avviamento professionale)
(**) Gruppo 2 _ Con ammissione al II corso di scuola tecnica industriale od istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato.


Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 parte seconda fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.