Tipologia: CCNL
Data firma: 23 aprile 1976
Validità: 01.04.1976 - 31.03.1979
Parti: Federazione sindacale italiana industria minerari - Confindustria e Federenergia-Cisl, Filcea-Cgil, Uilpem-Uil
Settori: Chimici, Metano, Industria

Sommario:

Verbale di stipula
Capitolo I - Campo di applicazione del contratto - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Contratto a termine
Art. 7 - Apprendistato
Capitolo III - Classificazione dei lavoratori
Art. 8 - Classificazione dei lavoratori
• Declaratorie ed esemplificazioni
Art. 9 - Passaggio di mansioni
Art. 10 - Passaggio di qualifica
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Personale addetto ai lavori discontinui
Art. 13 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo
Art. 14 - Lavoro a turno
Art. 15 - Mantenimento indennità di turno
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Giorni festivi
Art. 18 - Ferie
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 19 - Minimi di retribuzione e indennità di contingenza
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 23 - Corresponsione della retribuzione
Art. 24 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 25 - Indennità speciale
Art. 26 - Trasferte
Art. 27 - Trasferimenti
Art. 28 - Indennità di maneggio di denaro e cauzione
Capitolo VI - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 29 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 30 - Recuperi
Art. 31 - Congedi ed aspettativa
Art. 32 - Congedo matrimoniale
Art. 33 - Assenze e permessi
Art. 34 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 35 - Tutela della maternità
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Studenti lavoratori
Capitolo VII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 38 - Ambiente di lavoro
Capitolo VIII - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 39 - Condizioni di miglior favore
Art. 40 - Abiti da lavoro
Art. 41 - Appalti
Art. 42 - Accordi interconfederali
Art. 43 - Mense aziendali
Capitolo IX - Norme disciplinari
Art. 44 - Utensili e materiali
Art. 45 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Art. 46 - Provvedimenti disciplinari
Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 48 - Risoluzione del rapporto per mancanze
Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 49 - Consiglio di fabbrica
Art. 50 - Assemblea
Art. 51 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 52 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 53 - Diritto di affissione
Art. 54 - Locali
Art. 55 - Ristrutturazioni
Art. 56 - Distribuzione del contratto
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 58 - Indennità di anzianità
Art. 59 - Certificato di lavoro
Art. 60 - Previdenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all’industria del metano

Verbale di stipula
Addì, 23-4-1976 tra la Federazione sindacale italiana industria minerari, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federenergia Cisl, rappresentata dalla Segreteria nazionale; la Filcea Cgil; l’Uilpem; assistite da una Delegazione di lavoratori è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo I - Campo di applicazione del contratto - Decorrenza e durata
Art. 1 - Sfera di applicabilità

Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti tra le Aziende esercenti una o più tra le attività di estrazione, compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione del metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 - Documenti per l’assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore

[…]
Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica.

Art. 6 - Contratto a termine
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo i casi previsti dalla legge 18-4-1962, n. 230, nei quali è consentita l’apposizione di un termine che deve risultare da atto scritto.

Art. 7 - Apprendistato
Si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro

La durata massima normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
L’orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni. Eventuali eccezioni sulla sua ripartizione dovranno essere concordate con il Consiglio di fabbrica.
Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l’orario di lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell’assenteismo medio per morbilità e altre assenze retribuite.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.

Art. 12 - Personale addetto ai lavori discontinui
L’orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato in 46 ore.
[….]

Art. 13 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali, e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l’eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
[…]
Le Aziende forniranno al Consiglio di fabbrica, a sua richiesta, e con frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza del lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore.

Art. 14 - Lavoro a turno
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte.
Ai lavoratori che si avvicendano in turni a ciclo continuo (intendendosi per tali tre turni giornalieri sull’intero arco di 7 giorni) viene corrisposta un’indennità di turno […]

Art. 16 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 18 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Capitolo VI - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 30 - Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un’ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all’avvenuta interruzione.

Art. 35 - Tutela della maternità
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità.

Capitolo VII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 38 - Ambiente di lavoro

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l’Azienda e i lavoratori cureranno l’osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti, in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo di lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American conference governmental industrial higienists' secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Presso ogni unità produttiva, ad iniziativa del Consiglio di fabbrica, viene costituita una Commissione in numero massimo di 6 membri, composta di lavoratori dell’unità produttiva medesima, ed aventi i seguenti compiti:
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione, a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20-5-1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività;
concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, la scelta di Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro. Qualora tra l’Azienda e la Commissione di cui sopra non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell’Istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad istituti e a tecnici particolarmente qualificati sulla materia, iscritti agli Albi professionali;
contribuire all’aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio.
Gli Istituti specializzati e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
La Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengano promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale. Tali lavoratori saranno designati in numero proporzionale alla consistenza del reparto e comunque in numero non superiore a 3.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’Azienda. In esso saranno annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di fabbrica e l’Azienda;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotate, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall’Azienda a disposizione della Commissione di cui sopra;
c) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica con vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche ad assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) il libretto personale di rischio tenuto ed aggiornato dai servizi sanitari di fabbrica in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore che ne curerà la buona conservazione.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all’istituendo servizio sanitario nazionale.
Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.

Capitolo VIII - Clausole particolari riguardanti il rapporto di lavoro
Art. 40 - Abiti da lavoro

Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso dell’Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

Art. 41 - Appalti
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà affidata in appalto.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli eventuali appalti stipulati in data anteriore al 1-1-1974.
Il presente articolo non si applica nei confronti delle unità produttive che occupano complessivamente non più di 60 dipendenti.

Art. 42 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra la Confederazione generale dell’industria italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso.

Capitolo IX - Norme disciplinari
Art. 44 - Utensili e materiali

Il lavoratore riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
[…]
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 45 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno preventivamente essere esaminate con il Consiglio di fabbrica ed in seguito affisse in luogo ben visibile.

Art. 47 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all’art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che esegua lavoro per conto proprio entro i locali dell’Azienda, anche se il danno derivante all’Azienda stessa sia lieve;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all’Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
L’ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 48 - Risoluzione del rapporto per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[…]
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell’art. 47 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’Azienda con danno all’Azienda stessa;
h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 47;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[…]
n) esecuzione entro locali dell’Azienda di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno all’Azienda stessa;
o) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell’art. 47 qualora vi sia dolo.

Capitolo X - Istituti di carattere sindacale
Art. 49 - Consiglio di fabbrica

Le Aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di tre per le unità produttive fino a 50 dipendenti; sei per quelle da 51 a 250 dipendenti; nove per quelle oltre 250 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro. Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva, potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie di discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali a norma dell’art. 23 della legge n. 300, del 20-5-1970, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 50 - Assemblea
Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della legge 20-5-1970, n. 300, nelle unità produttive con un numero di dipendenti superiore a 15 sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali alla Direzione con preavviso di due giorni e l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione;
3) le assemblee dovranno svolgersi garantendo la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa nonché la normale produzione nelle lavorazioni a ciclo continuo;
4) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 3) e 4).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’Azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intendesse eventualmente far partecipare all’assemblea.

Art. 53 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 20-5-1970.

Art. 54 - Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore ai 200 dipendenti ma superiore a 15, le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo alle loro riunioni per il tempo necessario.

Art. 55 - Ristrutturazioni
Qualora le Aziende intendessero procedere all’attuazione di modifiche organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le Aziende stesse daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori onde consentire, se richiesto da una delle parti, l’esame dei relativi problemi.