Decreto Ministeriale 23 dicembre 1982 - Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982


Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:


Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 72;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Ritenuto indispensabile che siano identificate le attività omologative già svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C. ed attribuite all'I.S.P.E.S.L. ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 390 del 1982;


Decretano:


Articolo 1
Articolo unico.


Ai sensi ed agli effetti del primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, le attività di cui all'allegata tabella, già svolte in via istituzionale dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C. o agli stessi comunque attribuite da provvedimenti dell'Autorità centrale amministrativa, sono riconosciute attività omologative di competenza dell'I.S.P.E.S.L.



Allegato 1
Allegato unico.


Tabella


Attività omologative riguardanti:


apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti sospesi, argani per ponti sospesi, ecc.);


apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogru, argani, paranchi e relativi carrelli, derrick, montacarichi, ecc.);


idroestrattori a forza centrifuga;


installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra;


apparecchi ed impianti a pressione di vapore;


apparecchi ed impianti a pressione di gas; recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti, disciolti;


apparecchiature di sicurezza e controllo per gli apparecchi a pressione di vapore o gas;


apparecchi od impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;


apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;


vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi - art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;


giunti ortogonali, piastre metalliche di base e tubi saldati per ponteggi metallici - decreto ministeriale 29 settembre 1968 ( Gazzetta Ufficiale n. 242 del 23 settembre 1968);


dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici - decreto ministeriale 5 marzo 1973 ( Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'11 aprile 1973);


funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo - decreto ministeriale 6 maggio 1972 ( Gazzetta Ufficiale n. 198 del 31 luglio 1972).