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C91 Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi


Ginevra, 18 giugno 1949


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949 per la sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949.

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione.
2. La legislazione nazionale determinerà in quali casi si considererà che una nave effettui la navigazione marittima.
3. La presente convenzione non si applica:
a. ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunche;
b. alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attività, alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari;
c. alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario.
4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l’esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata è inferiore a 200 tonnellate.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:
a. del pilota che non sia membro dell’equipaggio;
b. del medico che non sia membro dello stato maggiore;
c. del personale infermiero o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell’equipaggio;
d. delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
e. delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
f. delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l’armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una società di radiotelegrafia;
g. dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell’equipaggio;
h. delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un’organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
i. delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.
2. L’autorità competente può previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall’applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Articolo 3

1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sarà:
a. per i capitani o gli ufficiali dell’equipaggio, nonché per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio;
b. per gli altri membri dell’equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio.
2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell’equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell’equipaggio
3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avrà diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell’equipaggio, nonché di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell’equipaggio.
4. Al fine di determinare l’epoca alla quale le ferie sono dovute:
a. qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo è incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto;
b. le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell’interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un’interruzione alla continuità del periodo di servizio che le precede o che le segue;
c. la continuità del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprietà della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l’interessato ha prestato servizio.
5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate:
a. i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine;
b. le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio.
6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione o l’accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive.
7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtù della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessità del servizio, da un’indennità in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all’articolo 5.

Articolo 4

1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessità del servizio.
2. Nessuno potrà essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli è stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Articolo 5

1. Ogni persona che prenda le ferie in virtù dell’articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.
2. La remunerazione abituale pagabile in conformità al paragrafo precedente, che potrà comprendere una indennità adeguata per il cibo, sarà calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.

Articolo 6

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 3, sarà considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.

Articolo 7

Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtù della presente convenzione l’ammontare della rimunerazione prevista all’articolo 5.

Articolo 8

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l’applicazione effettiva delle sue disposizioni.

Articolo 9

Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l’efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Articolo 10

1. Si potrà dar esecuzione alla presente convenzione per mezzo: a) di norme legislative: b) di convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare; c) di una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave.
2. Quando sia data esecuzione ad una disposizione della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all’articolo 8 della presente convenzione, non sarà obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzo della convenzione collettiva.
3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornirà al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l’applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetto a tale o a tal’altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione.
4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
5. Il Direttore generale sottoporrà al comitato un riassunto delle informazioni che avrà ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra.
6. Il comitato esaminerà se le convenzioni collettive, sulle quali esso sarà provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia notificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull’applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l’idoneità di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.

Articolo 11

Ai fini dell’articolo 17 della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1936, la presente convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.

Articolo 12

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 13

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d’America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia. Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 14

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della tacoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 15

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione dell’ultima ratifica necessaria per l’entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 17

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a.la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b.a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 19

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.


Entrata in vigore: 14 settembre 1967
Ratifica: Legge 19 ottobre 1970, n. 864
Revisioni: C146 Convention concerning Annual Leave with Pay for Seafarers, 29 ottobre 1976
Note:
-Testo non ufficiale. Traduzione: G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
- La Convenzione revisiona le C54 e C72
- Dopo l'entrata in vigore del C146 la Convenzione non è più aperta a ratifiche
Fonte: ILO