C109 Convenzione concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi



Ginevra, 14 maggio 1958


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 29 aprile 1958, per la sua quarantunesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione generale della convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta) del 1949, tema che figura al punto secondo dell’ordine del giorno della sessione;
Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi, quattordici maggio millenovecentocinquantotto, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958.


PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà ledere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni più favorevoli di quelle previste da detta convenzione.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprietà pubblica o privata, che sia:
a. a propulsione meccanica;
b. immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;
c. adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;
d. adibita ad un viaggio per mare.
2. La presente convenzione non si applica:
a. ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata è inferiore a 500 tonnellate;
b. ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;
c. a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
d. ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

Articolo 3

La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi:
a. il comandante;
b. il pilota non membro dell’equipaggio;
c. il medico;
d. il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria;
e. il cappellano;
f. coloro che svolgono unicamente compiti educativi;
g. musicisti;
h. coloro che si occupano del carico a bordo;
i. coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte;
j. coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;
k. coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l’armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;
l. gli scaricatori itineranti non membri dell’equipaggio;
m. coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimi che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;
n. coloro che non sono membri dell’equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorché la nave è in porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.

Articolo 4

Nella presente convenzione:
a. il termine « ufficiale » designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell’equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine;
b. il termine « personale subalterno » designa tutti i membri dell’equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato;
c. il termine « marinaio qualificato » designa chiunque, conformemente alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo, possieda la qualifica professionale necessaria all’assolvimento di compiti la cui esecuzione può essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato;
d. il termine « salario o trattamento di base » designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennità in contanti o in natura.

Articolo 5

1. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione potrà, con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la parte II di detta convenzione.
2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione.
3. Ciascun Membro che presenti tale dichiarazione dovrà fornire anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica.
4. Ciascun Membro che presenti tale dichiarazione potrà in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della parte II; le disposizioni della parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale.
5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Membro potrà dichiarare che intende accettare la parte II sotto forma di raccomandazione.


PARTE II - SALARI

Articolo 6

1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cui si applica la presente convenzione, non potrà essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d’America, o somma equivalente in valuta di un altro Paese.
2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parità della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monetario internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l’adozione della presente convenzione:
a .il salario minimo di base prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica è stata fatta sarà ritoccato in modo da mantenere l’equivalenza con l’altra valuta;
b. l’adeguamento verrà notificato dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro;
c. il salario minimo di base così ritoccato sarà obbligatorio per i Membri che hanno ratificato la convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo, e diverrà effettivo per ciascun Membro al massimo all’inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avrà comunicato ai Membri il sopravvenuto ritocco.

Articolo 7

1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo più cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verrà ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo.
2. Tale equiparazione sarà fissata in base al principio: « a lavoro uguale, uguale salario », e terrà debitamente conto:
a. del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria;
b. delle aumentate o diminuite spese dell’armatore per via dell’impiego di queste categorie di persone.
3. Il salario corrispondente sarà fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall’autorità competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.

Articolo 8

Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sarà maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorità competente.

Articolo 9

1. L’aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in altra valuta, del salario o trattamento di base previsto all’articolo 6 sarà data dal rapporto fra la parità di quella moneta e fa parità della sterlina inglese o del dollaro statunitense.
2. Trattandosi della valuta di un membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal valore corrente di tale valuta in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale.
3. Trattandosi della valuta di un membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell’oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 10 luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o tra si azioni nelle ordinarie transazioni internazionali.
4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di uno dei due precedenti paragrafi:
a. l’aliquota adottata ai fini del presente articolo sarà fissata dal membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro interessato;
b. questi informerà della sua decisione il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmetterà immediatamente agli altri Membri che abbiano ratificato la presente convenzione;
c. nei sei mesi successivi alla data in cui l’informazione sarà stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informerà il Membro interessato nonché gli altri Membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporrà la questione al comitato previsto dall’articolo 22;
d. le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il Membro interessato modifichi la propria decisione.
5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta al cambiamento dell’aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrerà in vigore al massimo all’inizio del secondo mese successivo a quello in cui sarà entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parità delle valute in questione.

Articolo 10

Ciascun Membro dovrà prendere le necessarie misure onde:
a. assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;
b. assicurare a chiunque sia stato remunerato con un’aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilità di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.


PARTE III - DURATA DEL LAVORO A BORDO DELLE NAVI


Articolo 11

Questa parte della presente convenzione non si applica:
a. al comandante in seconda o al direttore di macchina;
b. al commissario;
c. a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia;
d. a chi si occupa della contabilità o svolga servizi di carattere generale, che:
i. sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
ii. lavori essenzialmente per proprio conto;
iii. sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.

Articolo 12

In questa parte della presente convenzione:
a. il termine « nave adibita al piccolo cabotaggio » sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontani dal paese di partenza più che dai porti vicini dei paesi limitrofi, entro limiti geografici:
i. nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;
ii. uniformi, per quanto concerne l’applicazione dell’insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;
iii. notificati dal Membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;
iv. fissati previa consultazione con gli altri Membri interessati;
b. il termine « nave adibita alla navigazione di lungo corso » sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;
c. il termine « nave passeggeri » sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;
d. il termine « durata del lavoro » sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell’equipaggio è tenuto, in base all’ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l’armatore.

Articolo 13

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radiotelegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio.
2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:
a. durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due giorni consecutivi;
b. allorché la nave è in porto:
i. per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all’espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore;
ii. per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore;
c. centododici ore su di un arco di due settimane consecutive.
3. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti contemplati ai capoversi a) e b) del paragrafo 2 sarà considerata come ora di straordinario e per essa l’interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 18 della presente convenzione.
4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come straordinario, superi le centododici ore, l’ufficiale o il marittimo interessato avrà diritto ad un compenso, sotto forma di esenzione di servizio o di presenza che gli verrà concessa in un porto o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Articolo 14

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo, a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso.
2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere le otto ore.
3. Allorché la nave è in porto, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:
a. per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all’espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia, fino ad un massimo di due ore;
b. per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore.
4. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sarà considerata come ora di straordinario e per essa l’interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 18 della presente convenzione.
5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l’interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza, che gli verrà concesso in un porto o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

Articolo 15

1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di carattere generale.
2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:
a. durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: dieci ore su di un arco di quattordici ore;
b. allorché la nave è in porto:
i. quando i passeggeri sono a bordo:
dieci ore su di un arco di quattordici ore;
ii. negli altri casi:
- il giorno precedente quello del riposo settimanale: cinque ore;
- il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all’espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore;
- gli altri giorni: otto, ore.
3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:
a. durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: nove ore su di un arco di tredici ore;
b. allorché la nave è in porto:
- il giorno del riposo settimanale: cinque ore;
- il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei ore;
- gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici.
4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nell’arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l’interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalità per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.

Articolo 16

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio.
2. L’esenzione dal servizio e l’esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il persona!le subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verrà conteggiata come ferie.

Articolo 17

1. La competente autorità potrà esentare dall’applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano già esenti in virtù dell’articolo 11, con riserva delle seguenti condizioni:
a. in virtù dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorità, la mancata applicazione di questa parte della convenzione;
b. il contratto collettivo dovrà essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato.
2. Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovrà sottoporre al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporrà quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all’articolo 22.
3. Tale comitato esaminerà se i contratti collettivi del cui rapporto è investito prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnerà, inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.

Articolo 18

1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l’aliquota per ora comporterà una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base.
2. I contratti collettivi potranno prevedere anziché una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

Articolo 19

1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sarà evitato nella misura del possibile.
2. Il tempo necessario all’espletamento dei seguenti lavori non sarà computato nella normale durata del lavoro né considerato come straordinario, ai fini di questa parte della presente convenzione:
a. lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate;
b. lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone in pericolo;
c. appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento;
d. lavori straordinari dovuti a formalità doganali, quarantena o altre formalità sanitarie;
e. lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni meteorologiche;
f. i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia.
3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l’obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave, o l’obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.

Articolo 20

1. Nessun membro dell’equipaggio di età inferiore ai sedici anni potrà effettuare turni di notte.
2. Ai fini del presente articolo, per « notte » si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, cosi come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.


PARTE IV - EFFETTIVI


Articolo 21

1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovrà avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualità, a:
a. garantire la sicurezza della vita umana in mare;
b. attuare le disposizioni di cui alla parte III della presente convenzione;
c. evitare l’affaticamento eccessivo dell’equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario.
2. Ciascun Membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio, un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave.
3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorità, al buon funzionamento di questo strumento.


PARTE V - APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE


Articolo 22

1. La presente convenzione potrà essere attuata con: a) una apposita legge; b) contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi (salvo per quanto riguarda l’articolo 21, paragrafo 2); c) una combinazione di disposizioni di legge e contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi. Salvo diversamente disposto dalla presente convenzione, questa si applicherà a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di un Paese membro che abbia ratificato la convenzione e a chiunque presti servizio a bordo della nave.
2. Allorché si sarà dato effetto ad ogni disposizione della presente convenzione con contratto collettivo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun Membro, nonostante le disposizioni contemplate dall’articolo 10 della convenzione, non sarà più tenuto a prendere misure conformi a detto articolo riguardo alle disposizioni della convenzione poste in vigore con contratto collettivo.
3. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione dovrà fornire al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro dati circa le misure attraverso cui la convenzione è applicata, ed in particolare chiarimenti su tutti i contratti collettivi vigenti che attuano questa o quella disposizione prevista dalla convenzione.
4. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a partecipare, con una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che rappresenti governi, organizzazioni di armatori e di marittimi, a cui assistano a titolo consultivo rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell’Ufficio internazionale del Lavoro, istituito al fine di esaminare le misure prese in vista dell’attuazione della convenzione.
5. Il Direttore generale sottoporrà a detto comitato una sintesi delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra.
6. Il comitato esaminerà se i contratti collettivi, del cui rapporto è investito, realizzano pienamente le disposizioni previste dalla convenzione. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione si impegnerà a tener conto di qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal comitato in merito all’applicazione della convenzione; si impegnerà, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, controparti di un contratto collettivo come da paragrafo 1, qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal suddetto comitato in merito all’efficacia con cui detto contratto attua le disposizioni della convenzione.

Articolo 23

1. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione si impegnerà ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:
a. determini le rispettive responsabilità dell’armatore e del comandante riguardo alla convenzione;
b. prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalla convenzione;
c. crei in vista dell’applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di controllo ufficiale;
d. esiga, per l’applicazione della parte III della presente convenzione, l’estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in più, e di straordinario;
e. assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui già dispongano per il recupero dei salari arretrati.
2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, consultate nell’elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.

Articolo 24

Onde istituire una reciproca assistenza per l’applicazione della presente convenzione, ciascun Membro che l’abbia ratificata si impegnerà ad ordinare alla competente autorità di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all’autorità consolare o altra autorità qualificata di un altro Stato membro che l’abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.


PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 25

1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi.
2. Ai fini dell’articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovrà ritenersi come una revisione di detta convenzione.

Articolo 26

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 27

1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà inizialmente in vigore sei mesi dopo la data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioè allorché:
a. le ratifiche di nove dei seguenti Membri saranno state registrate: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d’America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia;
b. almeno cinque dei Membri le cui ratifiche siano state registrate possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sarà uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate;
c. il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei Membri le cui ratifiche siano state registrate sarà al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate.
3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 28

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia contemplata dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per un altro periodo di cinque anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni nei termini previsti dal presente articolo.

Articolo 29

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denuncie pervenutegli da parte dei membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione dell’ultima ratifica necessaria all’entrata in vigore della convezione, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 30

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 22 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito a tutte te ratifiche, dichiarazioni e denuncie da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

Articolo 31

Allo scadere di ogni decennio a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale una relazione sull’applicazione della presente convenzione e deciderà, se necessario, di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Articolo 32

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:
a. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l’articolo 28 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 33

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.


Entrata in vigore: Non è entrata in vigore
Ratifica: Legge 10 aprile 1981, n. 157
Note:
- Testo non ufficiale. Traduzione: G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
- La Convenzione revisiona le C57, C76 e C93
Fonte: ILO