Categoria: 1977
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 dicembre 1977
Validità: 01.06.1977 - 31.05.1980
Parti: Anec-Agis e Fils-Cgil, Fuls-Cisl, Uil Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Esercizi cinematografici

Sommario:

Premessa
Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Classificazione del personale
Norme di attuazione
Indennità di contingenza
Art. 2 - Lavoro dei minori
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Missioni temporanee
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Tutela della maternità
Art. 7 - Servizio militare
Art. 8 - Assenze
Art. 9 - Garanzia degli orari di lavoro
Art. 10 - Cambiamento di spettacolo
Art. 11 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 12 - Commissioni interne
Art. 13 - Diritti sindacali
• Assemblea

• Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
• Contributi sindacali
Art. 14 - Norme speciali
Art. 15 - Contratti a termine
Art. 16 - Piccolo esercizio
Art. 17 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 18 - Condizione di miglior favore
Art. 19 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 20 - Decorrenza e durata del contratto
Parte II - Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica operaia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti di lavoro
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 5 - Personale addetto ai turni
Art. 6 - Divise
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 9 - Recuperi
Art. 10 - Chiusura stagionale
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Premio annuale
Art. 19 - Trasferimenti
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Malattia ed infortunio
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Mancanze e punizioni
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Indennità di anzianità
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Parte III - Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia
Art. 3 - Mutamento temporaneo di mansioni
Parte III - Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia

Art. 4 - Passaggio di categoria
Art. 5 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Indennità di cassa
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Premio annuale
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17
Art. 18 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 19 - Doveri dell’impiegato
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari
Art. 21 - Preavviso
Art. 22 - Indennità di anzianità
Art. 23 - Indennità in caso di morte
Allegato - Accordo 10 dicembre 1977

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali

In Roma, addì 10-12-1977 tra l’Associazione nazionale esercenti cinema (Anec), con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo;

premesso che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell’esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che in relazione a ciò, le parti assumono l’impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni, intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale;
è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Segue il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’accordo di rinnovo contrattuale 10-12-1977.
In allegato, è riportato il testo dell’accordo 10-12-1977 contenente le integrazioni, modificazioni ed innovazioni apportate alla precedente disciplina contrattuale.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 Lavoro dei minori

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 3 Visita medica
Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6 Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 12 Commissioni interne
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 13 Diritti sindacali
Assemblea

In applicazione dell’art. 20 della legge 20-5-1970, n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l’esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l’orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l’effettiva partecipazione all’assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell’assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all’anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 20 della legge 20-5-1970, n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di regione sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all’anno.
A richiesta dei lavoratori l’azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell’azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all’azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell’Anec che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 14 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell’azienda stessa a ciascun lavoratore.

Art. 15 Contratti a termine
Per la disciplina dei contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla legge 18-4-1962, n. 230 e relative norme integrative.
[…]

Art. 16 Piccolo esercizio
Si intendono piccoli esercizi quelli che, normalmente, svolgono attività saltuaria o ridotta e quelli che, comunque, in relazione al prezzo praticato, al numero dei posti, alla categoria ed all’ordine di visione saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali.
Per detti esercizi:
1) - le organizzazioni territoriali concorderanno opportune riduzioni retributive e le eventuali deroghe al presente contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito alle organizzazioni nazionali che lo risolveranno entro un mese dalla data del deferimento.
[…]

Parte II - Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica operaia
Art. 6 Divise

[…]
Al personale di pulizia l’azienda fornità i necessari indumenti di lavoro.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata dell’orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata delle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali). Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere.
Tuttavia per i lavoratori la cui durata del normale orario di lavoro settimanale alla data del 10-12-1977 è fissata in 42 ore la durata medesima è ridotta:
di 1 ora settimanale dal 1-9-1978
di un’altra ora settimanale dal 1-9-1979.
Per i lavoratori la cui durata del normale orario di lavoro settimanale alla data del 10-12-1977 è fissata in 41 ore la durata medesima è ridotta di 1 ora dal 1-9-1978.
[…]
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l’orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell’orario di lavoro.
Se la ditta, per esigenze di lavoro, richiederà all’operatore di rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30 per cento.
Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia degli apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio delle pellicole, ove siano effettuate oltre l’orario normale saranno compensate con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all’art. 12 - Parte II.
[…]

Art. 9 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 - Parte II - è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11 Riposo settimanale
Agli operai spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare agli operai nell’ambito dell’anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate nell’art. 13 - Parte II.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’operaio dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 12 Lavoro straordinario notturno e festivo
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 21 Malattia ed infortunio
[…]
L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
5) licenziamento senza preavviso.

Art. 23 Mancanze e punizioni
La punizione di cui al punto 3 sarà inflitta al prestatore d’opera:
a) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4 sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall’interessato, le infrazioni indicate al primo comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3.
Il licenziamento di cui al punto 5 potrà essere adottato nei confronti dell’operaio colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4.
[…]

Parte III - Regolamentazione per i lavoratori che rivestono la qualifica impiegatizia
Art. 6 Orario di lavoro

La durata dell’orario normale di lavoro giornaliero e settimanale è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali). Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, peraltro, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere.
Tuttavia, per i lavoratori la cui durata del normale orario di lavoro settimanale alla data del 10-12-1977 è fissata in 42 ore la durata medesima è ridotta:
di 1 ora settimanale dal 1-9-1978;
di un’altra ora settimanale dal 1-9-1979.
Per i lavoratori la cui durata del normale orario di lavoro settimanale alla data del 10-12-1977 è fissata in 41 ore la durata medesima è ridotta di 1 ora dal 1-9-1978.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l’orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori dei cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]

Art. 7 Riposo settimanale
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare agli impiegati nell’ambito dell’anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate all’art. 9 - Parte III.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 18 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 19 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.