Tipologia: Regolamento nazionale apprendistato
Data firma: 15 marzo 1977
Validità: in vigore dal 01.11.1976
Parti: Federazione nazionale artigiani metalmeccanici aderente - Cna, Associazione italiana artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini - Cgia, Federazione artigiana nazionale italiana degli orafi argentieri e bigiottieri - Casa, Claai e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Orafi ecc, Artigianato
Note: Allegato al CCNL 15 marzo 1977

Sommario:

Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 Durata del tirocinio
Art. 5 Minimi di paga base
Art. 6 Ferie
Art. 7 Gratifica natalizia
Art. 8 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 9 Insegnamento complementare
Art. 10 Attribuzione della qualifica
Art. 11 Inscindibilità
Art. 12 Decorrenza e durata

Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane orafe, argentiere ed attività affini

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato orafo e argentiero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge sull’apprendistato e dalla particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 1-11-1976 per i lavoratori dipendenti dalle imprese orafe ed argentiere.

Art. 2 Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista non è richiesto l’atto scritto; il periodo di prova avrà la durata di sei settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestato. Superato il periodo di prova l’assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all’interessato.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’impresa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella seguente.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare detto titolo originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Gruppo 1 _ Con diploma di scuola d’obbligo (scuola elementare più scuola media unica o ex scuola di avviamento professionale).

Età di assunzione 15 16 17 18 19
Durata 4 3,5 3 2 1,5

Gruppo 2 _ (Con ammissione al 2° corso di scuola tecnica industriale e Istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato).

Età di assunzione 15 16 17 18 19
Durata 3 2,5 2 1,5 1

Gli apprendisti assunti ai sensi della legge n. 1146/1967 e della legge n. 205/1966 (con successiva modifica art. 7 legge 754/1969), verranno retribuiti per i rispettivi periodi di durata del tirocinio (6 mesi e 3 mesi) con la percentuale del 90 per cento sulla paga tabellare del lavoratore di 5a categoria.

Art. 6 Ferie
A norma dell’art. 14 della legge 1955, n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all’anno (160 ore).

Art. 8 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Ferme restando le modalità previste per la Parte operai, riguardante l’erogazione della integrazione salariale per la malattia e infortunio agli apprendisti verrà corrisposta nel caso di malattia una indennità sostitutiva pari al 45 per cento dal 1° al 20° giorno e dal 21° al 120° giorno il 30 per cento della paga tabellare netta. Per gli infortuni all’apprendista dovrà essere garantito il 100 per cento della retribuzione di fatto al netto.

Art. 9 Insegnamento complementare

Per l’adempimento da Parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno Parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 Parte I fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 10 Attribuzione della qualifica
1) Ultimato il periodo di tirocinio di cui all’art. 4 della presente regolamentazione, previa prova di idoneità, all’apprendista dovrà essere attribuita la qualifica di operaio di 5a categoria;
2) l’apprendista, superato il 18° anno di età e la metà del periodo di tirocinio ha la facoltà di chiedere all’impresa la prova di idoneità alla qualifica. Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni, considerando tale periodo utile all’ulteriore perfezionamento della qualifica stessa.

Art. 12 Decorrenza e durata
La presente regolamentazione - che forma Parte integrante del Contratto nazionale di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1-11-1976 e dalla stessa data troveranno applicazione le retribuzioni discendenti dalla tabella annessa.