Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1977
Validità: 01.04.1977 - 31.12.1979
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Federazione Italiana postelegrafonici, Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali, Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e Fenaltat-Cisnal
Settori: Servizi, Recapito telegrammi ecc.

Sommario:

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Contratto a termine
Art. 3 - Inquadramento del personale
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Rimborso spese
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Festività
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Assenze
Art. 14 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 15 - Recuperi
Art. 16 - Servizio militare
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento di malattia e di infortunio
• Malattia
• Infortuni
Art. 19 - Preavviso
Art. 20 - Indennità di anzianità
Art. 21 - Indennità in caso di morte
Art. 22 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 23 - Retribuzione
• Incentivi aziendali
• Dichiarazioni di principi
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Quattordicesima mensilità
Art. 26 - Scatti biennali
Art. 27 - Previdenza
Art. 28 - Indennità varie
• Indennità di bicicletta e di motocicletta
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
Art. 29 - Trasferimenti
Art. 30 - Alloggio al personale
Art. 31 - Indumenti
Art. 32 - Determinazione della paga oraria e giornaliera
Art. 33 - Detrazione dal trattamento mensile per le assenze non retribuite
Art. 34 - Lavoratori studenti
Art. 35 - Ritiro patente
Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 37 - Norme disciplinari
Art. 38 - Rapporti sindacali
• Commissioni interne

• Rappresentanze sindacali aziendali
• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Contributi sindacali
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 40 - Controversie
Art. 41 - Norma generale
Art. 42 - Norme speciali
Art. 43 - Decorrenza e durata
Quota di servizio contrattuale
Tabella A - Retribuzioni tabellari mensili in vigore sino al 30-6-1977
Tabella B - Retribuzioni tabellari mensili in vigore dal 1-7-1977
Una tantum
Parametri della contingenza in vigore fino al 31-1-1977
Allegato 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco

Addì 6-7-1977 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari
e la Federazione Italiana postelegrafonici, la Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali, la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico, è stato rinnovato il CCNL 15-4-1975 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco

Addì, 6-7-1977 tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e dei trasporti complementari
e la Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari traffico (Fenaltat-Cisnal), è stato rinnovato il CCNL 15-4-1975 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco.

Art. 2 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18-4-1962, n. 230.
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell’ipotesi di settimana corta. Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL 15-3-1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3 n. 2 del RDL 10-9-1923, n. 1955 (regolamento per l’applicazione del Regio decreto-legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano dal 1-3-1978 potranno essere disposte prestazioni oltre l’orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con le RSA.
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con le RSA.
I suddetti limiti entrano in vigore al 1-3-1978. Potranno essere modificati d’intesa tra le Organizzazioni stipulanti in occasione dell’incontro nel quale saranno valutati i risultati della ristrutturazione di cui all’art. 23.
Fino a tale data resta in vigore l’ultimo comma dell’art. 7.
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alle RSA il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell’orario contrattuale.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali ma l’autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 9 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
I turni di riposo settimanale saranno stabiliti con appositi ordini di servizio da affiggere all’albo aziendale almeno sei giorni prima.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale dovesse essere spostata in altro giorno, oltre al recupero nei giorni successivi, al lavoratore verrà corrisposta - in aggiunta alla normale retribuzione - la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo per le ore lavorate nel giorno di riposo.

Art. 11 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per la sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 15 - Recuperi
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 28 - Indennità varie
Indennità di alta montagna

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 31 - Indumenti
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una divisa invernale e una estiva composte di giacca e pantalone o indumenti equivalenti.
L’azienda fornirà ai lavoratori addetti a servizi esterni un impermeabile con relativo copricapo o altro indumento equivalente.
Indumenti particolari per il personale addetto ai servizi esterni saranno concordati, in aggiunta a quelli del primo e del secondo comma, con le Rappresentanze sindacali aziendali.
La spesa iniziale per indumenti di lavoro non potrà superare l’importo complessivo pari a lire 350 giornaliere per ogni dipendente.
Qualora eccezionalmente si concordasse di sostituire gli indumenti di lavoro con una indennità, l’indennità sarà pari a lire 350 giornaliere.

Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 37 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche se indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
e) tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela e il pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
L’importo delle multe disciplinari verrà versato alla Cassa mutua malattia.
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato con indennità di licenziamento che può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
[…]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o che trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) si renda recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]

Art. 38 - Rapporti sindacali
Commissioni interne

I poteri della Commissione interna sono attribuiti alle Rappresentanze sindacali unitarie e in difetto, alle Rappresentanze sindacali aziendali delle OOSS stipulanti il CCNL
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto il Delegato di azienda, a norma dell’art. 2 dell’Accordo interconfederale 18-4-1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.

Rappresentanze sindacali aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende loro Organismi di rappresentanza, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti le Rappresentanze sindacali medesime.
[..]

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti all’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 40 - Controversie
Le controversie individuali anche se plurime, che dovessero sorgere nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Commissione interna o le Rappresentanze sindacali aziendali entro 15 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 20 giorni e, nel caso di mancato accordo, da quelle nazionali le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.

Art. 41 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 42 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i dipendenti dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.