Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 04 gennaio 2011, n. 122 - Opere di scavo e crollo di muro


 

Responsabilità per infortunio sul lavoro occorso all'operaio Au.Ca., dipendente della ditta Edilizia V. s.a.s, impegnata in forza di subappalto nei lavori di potenziamento ed adeguamento della rete fognaria del Comune di Roccarainola, il quale, mentre era impegnato ad eseguire lavori di livellamento del terreno nel corso di opere di scavo finalizzate alla realizzazione di un muro in cemento armato, veniva investito dal crollo di un vecchio muro di contenimento, riportando gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva.

Il D., l' A., il D.R. ed il D.D., erano stati chiamati a risponderne nelle rispettive qualità di:

- datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori denominata "Edilizia V. s.a.s." (il D.);

- progettista dell'opera e della variante, nonchè coordinatore per la progettazione di sicurezza (l' A.);

- coordinatore per l'esecuzione dei lavori (il D.R.);

- responsabile del cantiere designato dalla impresa appaltatrice "C.Costruzioni s.p.a" (il D.D.G.).

Furono infatti ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e della negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 12, 3 e 4 e 5, avendo gli stessi omesso di assicurare che l' Au. adottasse le cautele ivi previste nella ipotesi di scavi in terreni.

 

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di quella di primo grado, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.R., D. ed A. per essere il reato di omicidio colposo loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione e, ribaltando il giudizio di assoluzione di D.D.G., impugnato in appello dalle sole parti civili, condannava quest'ultimo e la C. Costruzioni s.p.a. al risarcimento del danno in favore parti civili da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una somma di Euro 15000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva; confermava nel resto l'impugnata sentenza, ivi compresa la condanna di A. E. per il medesimo reato.

Ricorrono in Cassazione D.D.G., come abbiamo visto responsabile del cantiere, la C. Costruzioni s.p.a. e A.E., coordinatore per la progettazione - La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di A. E. perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del predetto A. e quello di D.D. G.; rigetta altresì i medesimi ricorsi e quello della s.p.a. C. Costruzioni agli effetti civili.

Per quanto concerne il coordinatore, la Corte afferma che la sentenza gravata "appare correttamente adottata in ossequio ai principi vigenti in materia, che fondano per il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.

Non solo: il ruolo dell' A. era anche quello di progettista della variante e di direttore dei lavori, aggiungendosi ulteriori obblighi comportamentali, sulla cui inosservanza il giudice di merito si è ampiamente soffermato apprezzando, in particolare, la non esaustività del piano di variante (giudizio su cui qui certo non può interloquirsi)."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:
1) A.E., N. IL (OMISSIS);
2) D.D.G., N. IL (OMISSIS);
3) C. COSTRUZIONI S.P.A.;
1) COMUNE DI ROCCARAINOLA;
2) EDILIZIA VES.NA S.A.S LEG. RAPPR. PRO TEMPORE IN (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7539/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
per A. è presente l'avv. Lentini Felice del Foro di Salerno;
per D.D. e la C. Costruzioni spa, è presente l'avv. Della Pietra Emidio del Foro di Napoli, tutti hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

 

 


FattoDiritto

 

 

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli in parziale riforma di quella di primo grado, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di D.R., D. ed A. per essere il reato di omicidio colposo loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione e, ribaltando il
giudizio di assoluzione di D.D.G., impugnato in appello dalle sole parti civili, condannava quest'ultimo e la C. Costruzioni s.p.a. al risarcimento del danno in favore parti civili da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una somma di Euro 15000 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva; confermava nel resto l'impugnata sentenza, ivi compresa la condanna di A. E. per il medesimo reato.


Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data (OMISSIS) all'operaio Au.Ca., dipendente della ditta Edilizia V. s.a.s, impegnata in forza di subappalto nei lavori di potenziamento ed adeguamento della rete fognaria del Comune di Roccarainola, il quale, mentre era impegnato ad eseguire lavori di livellamento del terreno nel corso di opere di scavo finalizzate alla realizzazione di un muro in cemento armato, veniva investito dal crollo di un vecchio muro di contenimento, riportando gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva il (OMISSIS).

Il D., l' A., il D.R. ed il D.D., erano stati chiamati a risponderne nelle rispettive qualità: di datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa
esecutrice dei lavori denominata "Edilizia V. s.a.s." (il D.), di progettista dell'opera e della variante, nonchè di coordinatore per la progettazione di sicurezza (l'A.), di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (il D.R.), di responsabile del cantiere designato dalla impresa appaltatrice "C.Costruzioni s.p.a" (il D.D.), essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e della negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 12, 3 e 4 e 5, avendo gli stessi omesso di assicurare che l' Au. adottasse le cautele ivi previste nella ipotesi di scavi in terreni.

 

Propongono ricorso D.D.G., la C. Costruzioni s.p.a. e A.E..

 

I ricorsi che vengono sotto sintetizzati, nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., non possono trovare accoglimento, se non limitatamente a quanto si dirà al motivo sulla prescrizione articolato dall' A..

 

D.D.G. e la C. Costruzioni s.p.a., con il medesimo ricorso, articolano tre motivi.

Con il primo e secondo motivo, lamentano la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui è stata fondata la responsabilità dell'appaltatore, con particolare riferimento all'inadempimento agli obblighi gravanti sul medesimo, anche sotto il profilo di non avere fornito le informazioni necessarie sui rischi specifici e di non avere cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione delle opere appaltate. Ciò soprattutto tenuto conto che la Corte di merito aveva ribaltato il giudizio di assoluzione di primo grado fondato sulla considerazione che la figura rappresentata dal D.D. non era destinataria di competenza in materia di sicurezza.

Trattasi di censure di merito, quindi inaccoglibili, con riferimento alla ricostruzione fattuale del ruolo svolto nella vicenda dalla ditta appaltatrice
e di chi la rappresentava. Mentre, dal punto di vista giuridico, corretta è la lettura dei rapporti che in materia prevenzionale sussistono tra
l'appaltatore e il subappaltatore, rimanendo il primo onerato dei compiti di controllo e vigilanza anche sull'attività del secondo, non risolvendosi il subappalto in un esonero di responsabilità dell'appaltatore, a meno che non si verta (ma non è questo il caso) in un settore specifico di attività che concerne l'attività propria del subappaltatore, ovvero quando vengano in evidenza rischi specifici dei soli lavoratori dipendenti dal subappaltatore.
Esatto è il richiamo all'"intreccio di responsabilità" che ricorre in vicende quale quella di cui trattasi, laddove una pluralità di soggetti, ciascuno
onerato della posizione di garanzia in materia prevenzionale, operano nello stesso cantiere, in modo sinergico e congiunto.

Con il terzo motivo si dolgono della incongruità della somma concessa a titolo di provvisionale.

Il motivo non può trovare accoglimento in questa sede, giacchè, come è noto, la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un
provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, onde non è impugnabile per Cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la
pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per Cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex pluribus, Sezione 4, rv 248348).

 

L' A., nella qualità sopra indicata, ha proposto, tramite distinti avvocati, due ricorsi.

L'avv. Federico Celentano ha articolato tre motivi.

Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 157 c.p., in tema di prescrizione, sostenendo che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto l'inefficacia della revoca alla rinuncia alla prescrizione formulata dall'imputato, sul rilievo che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione era stata fatta dall' A. in data 4 giugno 2008, prima che maturasse il termine di prescrizione (16 giugno 2008), onde era da considerarsi tamquam non esset.

Il motivo è fondato: secondo principio consolidato, infatti, in tema di prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel momento l'interessato può valutarne gli effetti (cfr. Sezione 2, 15 novembre 2005, Colanera). Ne deriva che l'inaccoglibilità degli altri motivi (per le ragioni di si dirà infra), pur esaminati funditus secondo quanto indicato dalle Sezioni unite (cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2009, Tettamanti) essendovi pronuncia sui capi civili, fondando l'assenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., determinerà una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta estinzione del reato; salve, come anticipato, le determinazioni assunte in sede civile.


Con il secondo motivo, lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto nel verbale di udienza del 19 gennaio 2009 erano state omesse le
conclusioni rese dal medesimo difensore, deducendo, anche attraverso copiosa documentazione, che il mancato riferimento alla memoria letta dal difensore, fonderebbe il dubbio che i documenti richiamati nella medesima non sarebbero stati in effetti valutati dal giudice di secondo grado.
Il motivo non può trovare accoglimento, giacchè, come è noto, quando (come nella specie) il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve comunque ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di interloquire (tra le altre, Sezione 6, 16 giugno 1998, ih Abbate rv 211589).
I documenti "allegati" al ricorso, del resto, vorrebbero introdurre un controllo di fatto della Cassazione rispetto ad una decisione che risulta
invece avere satisfattivamente esaminato, in uno con la sentenza di primo grado, il quadro delle responsabilità individuali.

Con il terzo motivo si duole della omessa valutazione di una prova decisiva prodotta dalla difesa afferente l'omessa autorizzazione del Comune di Roccarainola alla Ditta C. di affidare i lavori in subappalto alla Ditta Edilizia V. di D.S., assumendo per l'effetto che "le autorità del procedimento non potevano essere, e non lo erano, a conoscenza che la Ditta Edilizia V., proprio quella mattina, aveva iniziato i lavori", da ciò derivando la mancanza di assunzione di ogni responsabilità in capo, evidentemente, del proprio assistito.


Anche tale motivo, introduce profili di merito, che non possono trovare accoglimento.

La sentenza gravata, infatti, appare correttamente adottata in ossequio ai principi vigenti in materia, che fondano per il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili una autonoma e indipendente posizione di garanzia che, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.

Non solo: il ruolo dell' A. era anche quello di progettista della variante e di direttore dei lavoro, aggiungendosi ulteriori obblighi comportamentali, sulla cui inosservanza il giudice di merito si è ampiamente soffermato apprezzando, in particolare, la non esaustività del piano di variante (giudizio su cui qui certo non può interloquirsi).
In questa prospettiva, è di fatto (e quindi qui non consentita) l'introduzione di profili documentali che, secondo la pretesa del ricorrente, vorrebbero escludere la responsabilità evocando una conoscenza del coinvolgimento nei lavori di una determinata impresa.

L'Avv. Lentini, sempre per A., articola quattro motivi.

Con il primo motivo, ripropone, con riferimento al denegato giudizio di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la medesima doglianza
dell'altro difensore, onde valgono, per il relativo accoglimento, le ragioni supra già sviluppate.

Con il secondo motivo, lamenta che la Corte di merito erroneamente aveva disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., fondata sulla tesi che l' A. era stato condannato per due profili di responsabilità (avere redatto un piano di sicurezza assolutamente generico con riferimento alla valutazione dei rischi connessi alla esecuzione dei lavori di scavo ed avere omesso di indicare quale progettista l'esistenza del muro successivamente crollato) mai contestati.

La doglianza non può trovare accoglimento.

Va ricordato, infatti, che, in tema di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (cfr. Sezione 4, 5 novembre 2009, Cacioppo ed altro): nella specie, proprio apprezzando la contestazione formalizzata nei confronti del ricorrente, non è dubbio che oggetto dell'accusa è stata la condotta colposa afferente i rischi connessi all'esecuzione dello scavo e su tale addebito l' A. è stato messo in grado di ampiamente interloquire.

Con il terzo motivo, si duole dell'errata interpretazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 3, 4, e 6, che prescrivono gli obblighi anche del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il piano di
sicurezza e di coordinamento non era affatto carente in ordine alle misure antinfortunistiche da attuare per le opere di scavo.
In proposito, nell'illustrazione del motivo, si deduce anche un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il "tribunale" "con l'impugnata decisione", con riferimento alla natura dell'attività interessata dall'infortunio.

Con il quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove era stata ritenuta la responsabilità del progettista della variante
per la presenza del muro - il cui crollo aveva provocato il decesso dell'operaio - senza tener conto che tale muro non aveva alcuna interferenza con i lavori in variante e che la valutazione del relativo rischio non era comunque di competenza del progettista.


Anche questi ultimi due motivi, introducendo aspetti di rivalutazione delle prove, sono inaccoglibili, valendo quanto detto supra sulla correttezza della impostazione seguita dal giudice di merito nell'inquadramento del ruolo del prevenuto e sulla satisfattività della motivazione sviluppata.

Ciò vale in particolare rispetto all'evocata contestazione sulla "natura" dell'attività di scavo interessata dalla verificazione dell'infortunio, dovendosi anzi aggiungere come il motivo sia stata rappresentato come censura della decisione di primo grado, senza considerare specificamente le conclusioni del giudice di appello: con il che trattasi anche di motivo generico e aspecifico.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di A.E. per intervenuta prescrizione del reato e le statuizioni civili
devono essere confermate, alla luce della risultanze fattuali esposte dal giudice di merito, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni unite, con la sentenza 28 maggio 2009, Tettamanti.

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di A. E. perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del predetto A. e quello di D.D. G.; rigetta altresì i medesimi ricorsi e quello della s.p.a. C. Costruzioni agli effetti civili e condanna i medesimi al pagamento delle spese del procedimento.