Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 1977
Validità: 01.05.1977 - 30.04.1979
Parti: Anapi e Sindacato nazionale autonomo dipendenti avvocati e procuratori
Settori: Servizi, Studi Legali
Sommario:
Premessa Campo di applicazione Art. 1 Assunzione e periodo di prova Art. 2 Art. 3 Art. 4 Classificazione del personale Art. 5 Cumulo e passaggio di mansioni Art. 6 Periodo di pratica Art. 7 Orario di lavoro Art. 8 Lavoro straordinario Art. 9 Riposo settimanale Art. 10 Giorni festivi Art. 11 Ferie Art. 12 Trattamento economico Art. 13 Scatti di anzianità Art. 14 Tredicesima mensilità Art. 15 Missioni Art. 16 Uso automezzo Art. 17 |
Congedo matrimoniale Art. 18 Servizio militare Art. 19 Malattia e infortunio Art. 20 Gravidanza e puerperio Art. 21 Doveri dei prestatori Art. 22 Art. 23 Assenze Art. 24 Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 25 Art. 26 Indennità di anzianità Art. 27 Indennità di anzianità in caso di morte Art. 28 Dimissioni per matrimonio e maternità Art. 29 Corresponsione della retribuzione Art. 30 Lavoratori studenti Art. 31 Art. 32 Decorrenza e durata Art. 33 Tabella A - Minimi di retribuzione mensili in vigore dal 1-5-1977, per il personale dipendente da Studi legali Tabella B Tabella C - Minimi di retribuzione fissati al 31-1-1977, per il personale dipendente da Studi legali, ed utili ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità ex DL 1-2-1977, n. 12 (convertito in legge con legge 31-3-1977, n. 91) |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da studi legali
L’anno 1977 il giorno 7 giugno, in Roma, presso la sede della Associazione nazionale avvocati e procuratori italiani tra la Associazione nazionale avvocati e procuratori italiani (Anapi) e il Sindacato nazionale autonomo dipendenti avvocati e procuratori si è stipulato il presente Contratto che si applica a tutti i dipendenti degli Studi legali ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
Campo di applicazione
Art. 1
Il presente Contratto collettivo regola il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli Studi legali con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine nonché le prestazioni di mera mano d’opera, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale.
Restano esclusi dalla normativa del presente contratto:
a) gli studenti universitari ed i praticanti procuratori iscritti negli appositi registri;
b) i procuratori legali e gli avvocati iscritti negli albi professionali;
c) a tutti coloro che sono iscritti in albi, elenchi o registri professionali anche se svolgono l’incarico nei locali dello studio del professionista.
Orario di lavoro
Art. 8
L’orario normale di lavoro è di 43 ore settimanali per tutte le categorie. Fermo restando tale limite l’orario normale di lavoro dovrà essere distribuito in modo da lasciare libero il personale nel pomeriggio del sabato a partire dalle ore 13, e negli altri giorni della settimana non potrà essere superiore a nove ore.
Lavoro straordinario
Art. 9
Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro (48 ore) è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto nulla viene innovato a tale disposizione […]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibile e di durata temporanea: non potrà comunque superare n. 150 ore annuali.
Il prestatore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare o straordinario soltanto per motivi gravi.
Riposo settimanale
Art. 10
Il prestatore ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la domenica. Nei casi in cui il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito al prestatore compete il riposo compensativo.
Gravidanza e puerperio
Art. 21
Per il caso di gravidanza e puerperio valgono le disposizioni di legge vigenti.
Doveri dei prestatori
Art. 22
Il personale, nel disimpegno delle proprie mansioni deve compiere il suo dovere e osservare le disposizioni impartite dal titolare dello Studio e le norme del presente contratto, particolarmente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione dei documenti e del materiale affidatogli, l’esecuzione in genere dei propri compiti.
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