Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 1977
Validità: 01.05.1977 - 30.04.1979
Parti: Anapi e Sindacato nazionale autonomo dipendenti avvocati e procuratori
Settori: Servizi, Studi Legali

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Art. 1
Assunzione e periodo di prova
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Classificazione del personale
Art. 5
Cumulo e passaggio di mansioni
Art. 6
Periodo di pratica
Art. 7
Orario di lavoro
Art. 8
Lavoro straordinario
Art. 9
Riposo settimanale
Art. 10
Giorni festivi
Art. 11
Ferie
Art. 12
Trattamento economico
Art. 13
Scatti di anzianità
Art. 14
Tredicesima mensilità
Art. 15
Missioni
Art. 16
Uso automezzo
Art. 17
Congedo matrimoniale
Art. 18
Servizio militare
Art. 19
Malattia e infortunio
Art. 20
Gravidanza e puerperio
Art. 21
Doveri dei prestatori
Art. 22
Art. 23
Assenze
Art. 24
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 25
Art. 26
Indennità di anzianità
Art. 27
Indennità di anzianità in caso di morte
Art. 28
Dimissioni per matrimonio e maternità
Art. 29
Corresponsione della retribuzione
Art. 30
Lavoratori studenti
Art. 31
Art. 32
Decorrenza e durata
Art. 33
Tabella A - Minimi di retribuzione mensili in vigore dal 1-5-1977, per il personale dipendente da Studi legali
Tabella B
Tabella C - Minimi di retribuzione fissati al 31-1-1977, per il personale dipendente da Studi legali, ed utili ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità ex DL 1-2-1977, n. 12 (convertito in legge con legge 31-3-1977, n. 91)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da studi legali

L’anno 1977 il giorno 7 giugno, in Roma, presso la sede della Associazione nazionale avvocati e procuratori italiani tra la Associazione nazionale avvocati e procuratori italiani (Anapi) e il Sindacato nazionale autonomo dipendenti avvocati e procuratori si è stipulato il presente Contratto che si applica a tutti i dipendenti degli Studi legali ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Campo di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto collettivo regola il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli Studi legali con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine nonché le prestazioni di mera mano d’opera, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale.
Restano esclusi dalla normativa del presente contratto:
a) gli studenti universitari ed i praticanti procuratori iscritti negli appositi registri;
b) i procuratori legali e gli avvocati iscritti negli albi professionali;
c) a tutti coloro che sono iscritti in albi, elenchi o registri professionali anche se svolgono l’incarico nei locali dello studio del professionista.

Orario di lavoro
Art. 8

L’orario normale di lavoro è di 43 ore settimanali per tutte le categorie. Fermo restando tale limite l’orario normale di lavoro dovrà essere distribuito in modo da lasciare libero il personale nel pomeriggio del sabato a partire dalle ore 13, e negli altri giorni della settimana non potrà essere superiore a nove ore.

Lavoro straordinario
Art. 9

Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro (48 ore) è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto nulla viene innovato a tale disposizione […]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibile e di durata temporanea: non potrà comunque superare n. 150 ore annuali.
Il prestatore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare o straordinario soltanto per motivi gravi.

Riposo settimanale
Art. 10

Il prestatore ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la domenica. Nei casi in cui il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito al prestatore compete il riposo compensativo.

Gravidanza e puerperio
Art. 21

Per il caso di gravidanza e puerperio valgono le disposizioni di legge vigenti.

Doveri dei prestatori
Art. 22

Il personale, nel disimpegno delle proprie mansioni deve compiere il suo dovere e osservare le disposizioni impartite dal titolare dello Studio e le norme del presente contratto, particolarmente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione dei documenti e del materiale affidatogli, l’esecuzione in genere dei propri compiti.
[…]