Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2010, n. 45369 - Gas argon e morte di due operai


 

Responsabilità per la morte di due operai deceduti all'interno della acciaieria ABS a causa della carenza di ossigeno in ambiente saturatosi con gas "argon", mentre gli stessi erano intenti ad effettuare operazioni di saldatura.

La Corte di Appello considerava che il Tribunale aveva accertato che la valvola di immissione dell'argon nel forno era stata chiusa il 26.9.2003 e che le due valvole manuali erano state ritrovate aperte nei momenti immediatamente successivi all'infortunio; e che doveva ritenersi che le valvole fossero state riaperte, in realtà, tra il giorno 8 ed il giorno 9 ottobre, da persona rimasta ignota.

La Corte chiariva inoltre che l'evento era stato addebitato anche al presidente del consiglio di amministrazione, D.C.C., assolto in esito al giudizio di primo grado, oltre che a O., direttore responsabile della acciaieria con delega alla sicurezza e precedente dirigente con delega alla sicurezza, ed a M. dirigente della acciaieria con delega alla sicurezza alla data dell'infortunio.


La Corte di Appello considerava che ad entrambi gli imputati si contestava l'omessa valutazione dei rischi con riferimento al rischio argon; l'omessa indicazione di misure di sicurezza atte a prevenire i rischi conseguenti all'impiego di argon; la mancata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza; la mancata predisposizione di cartelli che segnalassero la presenza di argon e il rischio relativo anche durante le fasi di manutenzione; la mancata predisposizione di idonea ventilazione del forno; la mancata installazione di un dispositivo di blocco per le valvole di apertura dell'immissione dell'argon; la mancata adozione di segni che rendessero chiaramente distinguibili le tubature attraverso le quali transitava l'argon.

Oltre a ciò si evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che la mancanza di coordinamento all'interno della acciaieria tra produzione e manutenzione fosse riconducibile alla complessiva organizzazione del lavoro curata dal dirigente dell'acciaieria e responsabile della sicurezza e che con riferimento alla posizione del precedente responsabile della sicurezza, O., il Tribunale aveva considerato che l'approssimazione con la quale veniva curato il settore sicurezza all'interno della acciaieria ABS era di molto antecedente rispetto ai sei mesi della gestione M..

Ricorrono entrambi in Cassazione - Rigetto.

Occorre evidenziare, afferma la Suprema Corte, che "la Corte territoriale ha affrontato il tema relativo alla esistenza di un adeguato coordinamento tra i settori della produzione e della manutenzione, rilevando che le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado risultavano obiettivamente smentite dalle risultanze processuali. La Corte di Appello ha sottolineato che i testi escussi avevano chiarito che la necessità di avere una chiave per potere procedere alla riapertura delle valvole di immissione dell'argon era un presidio di sicurezza adottato solo all'indomani dell'incidente; e che il difetto di coordinamento tra i diversi settori era venuto in rilievo proprio nel momento della riapertura delle valvole, riapertura che era stata effettuata prima della conclusione dei lavori di manutenzione del forno."

Inoltre:

"questa Suprema Corte ha avuto già modo di interessarsi della questione della pluralità delle posizioni di garanzia (Cass., 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri), allorchè i titolari delle stesse siano di pari grado - come nel caso di specie - ed ha affermato che se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso par l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (in termini: Cass. Sez. 4^, sentenza a 4793 del 06/12/1990, Rv. 191802).

La Corte di Appello di Trieste, nel dare soluzione al caso di specie, ha sviluppato un percorso argomentativo coerente rispetto al richiamato orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito dalla Corte regolatrice (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 38810 del 19.4.2005, Rv. 232415).

Con riguardo alla posizione di O., cessato dalla carica sei mesi prima del fatto, la Corte di Appello ha, infatti, rilevato che, in caso di successione di posizioni di garanzia, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata."

Infine "la Corte di Appello ha sottolineato che proprio la mancanza di consapevolezza in capo al personale dei rischio derivante dalla presenza di argon, per le persone che dovevano entrare nel forno, fu determinante rispetto all'azione di colui che aprì con leggerezza le valvole".


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) O.G. N. IL (OMISSIS);
2) M.P. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1021/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 20/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Padovani Tullio, per l'imputato M. avv. Ponti Luca, per O. i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

 

 

 

FattoDiritto

 

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 20.1.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 18.2.2008, revocava la condanna al risarcimento del danno e al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita e confermava nel resto.
La Corte rilevava che con la richiamata sentenza il Tribunale di Udine aveva affermato la penale responsabilità di O.G. e M.P. in ordine al reato di omicidio colposo aggravato in danno di B.L. e G.R..

 

Evidenziava la Corte che i due operai erano deceduti all'interno della acciaieria ABS, stabilimento di (OMISSIS), a causa della carenza di ossigeno in ambiente saturatosi con gas "argon", mentre gli stessi erano intenti ad effettuare operazioni di saldatura.

 

La Corte chiariva che l'evento era stato addebitato anche al presidente del consiglio di amministrazione, D.C.C., assolto in esito al giudizio di primo grado, oltre che a O., direttore responsabile della acciaieria con delega alla sicurezza nel periodo fra il (OMISSIS) e dirigente con delega alla sicurezza fino al (OMISSIS), ed a M. dirigente della acciaieria con delega alla sicurezza dal 23.4.2003 alla data dell'infortunio.
La Corte di Appello considerava che ad entrambi gli imputati si contestava l'omessa valutazione dei rischi con riferimento al rischio argon; l'omessa indicazione di misure di sicurezza atte a prevenire i rischi conseguenti all'impiego di argon; la mancata formazione dei dipendenti in materia di sicurezza; la mancata predisposizione di cartelli che segnalassero la presenza di argon e il rischio relativo anche durante le fasi di manutenzione; la mancata predisposizione di idonea ventilazione del forno; la mancata installazione di un dispositivo di blocco per le valvole di apertura dell'immissione dell'argon; la mancata adozione di segni che rendessero chiaramente distinguibili le tubature attraverso le quali transitava l'argon.

 

La Corte di Appello evidenziava che l'infortunio si era verificato all'interno del forno, durante la fase di manutenzione; il giorno 26.9.2003 il forno era stato spento per esigenze di produzione; ed avrebbe dovuto essere riattivato il 9.10.2003, nelle ore serali. La mattina del 9.10.2003 era programmato un intervento di pulizia e saldatura all'interno del forno; sul fondo del forno si era però creata una zona satura di argon, che essendo più pesante dell'ossigeno, tende a depositarsi negli strati più bassi degli ambienti chiusi; di modo che quando G. si era chinato per sostituire un disco della smerigliatrice che stava utilizzando, aveva istantaneamente perso i sensi, per l'assenza di ossigeno; e così pure il collega B., che verosimilmente si era chinato per soccorrerlo.

La Corte di Appello considerava che il Tribunale aveva accertato che la valvola di immissione dell'argon nel forno era stata chiusa il 26.9.2003 e che le due valvole manuali erano state ritrovate aperte nei momenti immediatamente successivi all'infortunio; e che doveva ritenersi che le valvole fossero state riaperte, in realtà, tra il giorno 8 ed il giorno 9 ottobre, da persona rimasta ignota.

Oltre a ciò si evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che la mancanza di coordinamento all'interno della acciaieria tra produzione e manutenzione fosse riconducibile alla complessiva organizzazione del lavoro curata dal dirigente dell'acciaieria e responsabile della sicurezza.

La Corte di Appello evidenziava che con riferimento alla posizione del precedente responsabile della sicurezza, O., il Tribunale aveva considerato che l'approssimazione con la quale veniva curato il settore sicurezza all'interno della acciaieria ABS era di molto antecedente rispetto ai sei mesi della gestione M..

Dopo avere rilevato che era intervenuta la revoca della costituzione di parte civile dell'INAIL, la Corte di Appello di Trieste chiariva di condividere le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, che ha individuato due profili di colpa a carico degli imputati: - l'omessa formazione ed informazione del personale dipendente in ordine al rischio "argon"; - la mancata adozione di idonee procedure di coordinamento tra manutentori e produttori in occasione dello spegnimento e riattivazione del forno. A fondamento degli assunti la Corte richiamava il contenuto delle deposizioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; e considerava che nessuna rilevanza assume il fatto che gli operai avessero appreso aliunde nozioni sulla pericolosità del gas.

 

La Corte di Appello escludeva che, nel caso di specie, venisse in rilievo l'eventuale condotta imprudente del lavoratore, atteso che le due vittime stavano effettuando una regolare attività di manutenzione, preceduta da apposito sopralluogo e nessun addebito poteva essere mosso nei loro riguardi. La Corte escludeva la necessità di procedere a perizia sullo stato della prevenzione antinfortunistica in azienda. Con riguardo alla posizione di O., cessato dalla carica sei mesi prima del fatto, la Corte di Appello si rifaceva all'insegnamento giurisprudenziale che, in caso di successione di posizioni di garanzia, ritiene il comportamento colposo del garante sopravvenuto non sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata.

 

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello Trieste ha proposto ricorso per cassazione M.P. a mezzo dei difensori, nonchè personalmente,
con esclusivo riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente.


Con il primo motivo la parte deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le rilevate omissioni e l'evento.

Il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha individuato le condotte omissive causalmente rilevanti nella omessa informazione e formazione del personale dipendente; e nella mancata adozione di idonee procedure di coordinamento fra manutentori e produttori in occasione dello spegnimento e della riattivazione del forno.

Sotto il primo profilo, il ricorrente considera che B., il quale dirigeva le operazioni di manutenzione, era perfettamente a conoscenza del rischio
connesso alla presenza di argon, tanto che prima di entrare nel forno aveva controllato la persistente chiusura delle relative valvole. Osserva che la Corte ritiene che l'omessa informazione sussistesse in capo ad un operaio, rimasto ignoto, che aprì le valvole tra l'otto ed il nove ottobre. Ritiene la parte privo di fondamento logico il nesso che la Corte ritiene di ravvisare tra l'omessa informazione e gli eventi.

Per quanto concerne il mancato coordinamento tra manutentori e produttori, ritiene poi il ricorrente che affinchè la condotta omissiva ritenuta dalla Corte possa considerarsi sussistente, sarebbe stato necessario che la riapertura della valvola fosse stata effettuata da un addetto alla produzione; osserva, al riguardo, che nel corso della istruttoria il teste C. aveva di converso chiarito che la riattivazione degli impianti spettava alla  sussistenza della colpa in capo all'amministratore delegato. La parte evidenzia che l'infortunio fu causato da carenze interne al reparto manutentivo e ritiene che di un tanto debba rispondere esclusivamente il responsabile della manutenzione - sentito come teste in giudizio - e non l'amministratore delegato.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione O.G. a mezzo dei difensori.

 

Con il primo motivo O. deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al giudizio controfattuale, avendo i giudici omesso di accertare la causalità in concreto; ciò in quanto, secondo la prospettazione manutenzione (ndr: ?) . E ritiene che pertanto sia da escludere ogni difetto di coordinamento.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla (ndr: ?) del ricorrente, nella sentenza gravata si procede unicamente alla individuazione di una generale regola cautelare, senza accertare in concreto le cause del decesso. Il ricorrente sottolinea che non risulta accertato chi e perchè abbia concretamente cagionato, aprendo le valvole di adduzione del gas argon, la morte dei due dipendenti.

Con il secondo (ndr: ?) motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la indebita trasformazione del reato di evento in reato di pericolo.

Ritiene la parte che la Corte di Appello abbia dato rilevanza alla mera violazione della regola cautelare, senza preoccuparsi di accertarne il collegamento eziologico con la morte.
La parte considera che durante il periodo in cui O. era delegato alla sicurezza non si verificò alcun infortunio; e che occorre dimostrare il nesso
causale tra le omissioni eventualmente commesse in precedenza e l'evento di poi verificatosi, quando altri è subentrato nella posizione di garanzia.

Con il terzo motivo la parte sviluppa l'argomento ora richiamato, evidenziando che al momento del fatto O. era cessato dalla carica di
direttore responsabile con delega alla sicurezza da ben sei mesi. Il ricorrente richiama la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv., c.p. e
considera che dal (OMISSIS) O. non era altrimenti gravato dall'obbligo giuridico di impedire l'evento.
L'esponente ritiene che l'omissione di colui che subentra nella posizione di garanzia escluda la responsabilità penale del predecessore. Osserva che la Corte di Appello ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale che fa riferimento alla diversa ipotesi della contemporanea sussistenza di più
soggetti gravati dall'obbligo di garanzia; e considera che, nel caso concreto, neppure risulta accertata la norma cautelare che, se rispettata,
avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla prova della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ritiene la parte che le sopra evidenziate lacune in ordine alla sussistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta omessa dall' O. e l'evento morte rilevino anche in ordine all'accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con il quinto motivo la parte deduce la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione al mancato accertamento della conoscenza del rischio argon. La parte ritiene che la Corte di Appello, contraddittoriamente, dopo avere
individuato nella mancata informazione sul cd. rischio argon uno specifico profilo di colpa, non considera che detto rischio era già patrimonio
conoscitivo degli stessi operai.

 

Entrambi i ricorsi risultano infondati, in considerazione dei rilievi di seguito esposti.

 

Si procede primieramente all'esame del ricorso proposto da M. P..

Con il primo motivo la parte deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le rilevate
omissioni e l'evento.

La doglianza è infondata.

La Corte di Appello ha invero proceduto, secondo un conferente percorso logico argomentativo, ad evidenziare che la valutazione controfattuale da operarsi sostituendo, alla situazione come accertata, la condotta attesa, conduceva a ritenere inequivocamente sussistente un nesso di derivazione causale tra la condotta omissiva e gli eventi verificatisi. In particolare, la Corte di Appello ha considerato che ove l'apertura delle valvole di adduzione del gas argon fosse stata possibile soltanto da parte di personale abilitato, munito di apposite chiavi, non si sarebbe potuta verificare una apertura delle valvole prima della conclusione delle operazioni di manutenzione.

E la Corte territoriale ha pure rilevato che l'installazione di strumenti che rendevano evidente il funzionamento della rampa dell'argon, avrebbe consentito ai due operai di accorgersi immediatamente della presenza del gas all'interno del forno.

Preme evidenziare che la Corte di Appello ha osservato che proprio la mancanza di consapevolezza in capo al personale dei rischi derivanti dalla presenza di argon, per le persone che dovevano entrare nel forno, fu determinante rispetto all'azione di colui che aprì con leggerezza le valvole, senza curarsi di accertare che all'interno del tino non si trovasse nessuno e che nessuno dovesse più rientrarvi.

La Corte d'Appello di Trieste ha altresì precisato che qualora il datore di lavoro avesse curato tali obblighi informativi e formativi sul rischio argon nei riguardi di tutti i dipendenti, la persona (rimasta ignota) preposta all'apertura delle valvole avrebbe avuto i necessari strumenti conoscitivi per rendersi conto del fatto che l'operazione andava svolta con le necessarie cautele. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di causalità omissiva; invero, la Corte regolatrice ha chiarito che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 4941 del 18/12/2008, Rv. 242630).


Occorre, poi, evidenziare che la Corte territoriale ha affrontato il tema relativo alla esistenza di un adeguato coordinamento tra i settori della produzione e della manutenzione, rilevando che le censure mosse dagli appellanti alla sentenza di primo grado risultavano obiettivamente smentite dalle risultanze processuali. La Corte di Appello ha sottolineato che i testi escussi avevano chiarito che la necessità di avere una chiave per potere procedere alla riapertura delle valvole di immissione dell'argon era un presidio di sicurezza adottato solo all'indomani dell'incidente; e che il difetto di coordinamento tra i diversi settori era venuto in rilievo proprio nel momento della riapertura delle valvole, riapertura che era stata effettuata prima della conclusione dei lavori di manutenzione del forno.

La Corte di Appello ha coerentemente considerato che non era possibile ritenere che all'interno della acciaieria esistesse una procedura codificata per la messa in sicurezza, indicata in un registro esibito dalla difesa; ciò in quanto detto registro conteneva sintetiche e neppure intelligibili indicazioni; ed ha evidenziato, al riguardo, che i testi escussi avevano mostrato perplessità circa il valore da assegnare alle annotazioni contenute nel richiamato registro.
Con il secondo motivo il ricorrente M. assume che l'infortunio fu causato da carenze interne al reparto manutentivo e ritiene che di un tanto debba rispondere esclusivamente il responsabile della manutenzione - sentito come teste in giudizio -e non l'amministratore delegato.

Anche detto rilievo è destituito di fondamento. La Corte di Appello ha osservato che, nel caso di specie, si registra una responsabilità dei preposti iure proprio i quali erano direttori di stabilimento, con delega alla sicurezza.

La Corte territoriale non ha omesso di rilevare che la posizione del teste S. suscitava perplessità ma ha escluso che egli avesse dei poteri ed una corrispondente posizione di garanzia. La Corte ha osservato che l'obbligo di formazione e informazione del personale faceva capo direttamente agli appellanti; e che, con riguardo all'obbligo di istituire procedure di coordinamento, l'attuazione del predetto obbligo non poteva essere rimessa al S., senza alcun controllo nè istruzione nei confronti dello stesso S..
Procedendo ora ad esaminare il ricorso proposto da O., null'altro che rilevare che il primo, il secondo ed il quarto motivo - con i quali la parte lamenta a sua volta la carenza di motivazione in punto alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra le condotte omissive e gli eventi verificatisi - risultano destituiti di ogni fondamento, in considerazione dei rilievi appena svolti, analizzando il ricorso dell'imputato M..

Con il terzo motivo di ricorso O. evidenzia che al momento del fatto il ricorrente era cessato dalla carica di direttore responsabile con delega alla sicurezza da ben sei mesi.

Si osserva, al riguardo, che questa Suprema Corte ha avuto già modo di interessarsi della questione della pluralità delle posizioni di garanzia (Cass., 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri), allorchè i titolari delle stesse siano di pari grado -come nel caso di specie - ed ha affermato che se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso par l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (in termini: Cass. Sez. 4^, sentenza a 4793 del 06/12/1990, Rv. 191802).

La Corte di Appello di Trieste, nel dare soluzione al caso di specie, ha sviluppato un percorso argomentativo coerente rispetto al richiamato orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito dalla Corte regolatrice (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 38810 del 19.4.2005, Rv. 232415).

Con riguardo alla posizione di O., cessato dalla carica sei mesi prima del fatto, la Corte di Appello ha, infatti, rilevato che, in caso di successione di posizioni di garanzia, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità fra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata.


In relazione al quinto motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha richiamato il contenuto delle deposizioni rese dai testi nel corso
dell'istruttoria dibattimentale; ed ha del tutto logicamente considerato che nessuna rilevanza assume il fatto che gli operai avessero appreso aliunde nozioni sulla pericolosità del gas; la Corte di Appello ha sottolineato che proprio la mancanza di consapevolezza in capo al personale dei rischio derivante dalla presenza di argon, per le persone che dovevano entrare nel forno, fu determinante rispetto all'azione di colui che aprì con leggerezza le valvole, senza curarsi di accertare che all'interno del tino non si trovasse nessuno e che nessuno dovesse più rientrarvi.

 

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.