DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n.300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999,supplemento ordinario n. 163

Riferimenti normativi precedenti:
D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 ; L. 22 febbraio 1994 n.146Corte Cost. 161/2021;


 

 


Articolo 1
Oggetto


1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50. detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l’istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2
Ministeri


1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli Affari esteri
2. Ministero dell’Interno
3. Ministero della Giustizia
4. Ministero della Difesa
5. Ministero dell’Economia e delle finanze
6. Ministero delle Attività produttive
7. Ministero per le Politiche agricole e forestali
8. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
9. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
12. Ministero per i Beni e le attività culturali

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l’Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

 

 

TITOLO I
L’ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

 

Articolo 3
Disposizioni generali


1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero dell’Interno
2. Ministero della Giustizia
3. Ministero dell’Economia e delle finanze
4. Ministero delle Attività produttive
5. Ministero per le Politiche agricole e forestali
6. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
7. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
8. Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
9. Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero degli Affari esteri
2. Ministero della Difesa
3. Ministero per i Beni e le attività culturali

Articolo 4
Disposizioni sull‘organizzazione


1. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti
sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’articolo 19 della legge 15marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo Unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare
incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informatici automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell’organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Articolo 5
I dipartimenti


1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L’incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l’attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell’Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno del dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Articolo 6
Il segretario generale


1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l’ufficio del segretario generale è soppresso.
I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.

2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l’ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa; provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività dei ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Articolo 7
Uffici di diretta collaborazione con il ministro


1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l’assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché dei compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati
mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento, l’elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle nonne introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di
Stato;
e) attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.


 

TITOLO II
LE AGENZIE

 

Articolo 8
L’ordinamento


1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano a servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte ai controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 di questo decreto per il conferimento dell’incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell’agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 6 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell’agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione ‘di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2;
d1) l’approvazione dei programmi di attività dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’agenzia;
d2) l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l’indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all’agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, Assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello dei tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell’agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell’agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l’organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell’agenzia di deliberare e proporre all’approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell’agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Articolo 9
Il personale e la dotazione finanziaria


1. Alla copertura dell’organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nel l’ordine:
a) mediante l’inquadramento dei personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo Il del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell’organico dell’agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, tino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell’agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Articolo 10
Agenzie fiscali e di proiezione civile


1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.
 

TITOLO III
L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

 

Articolo 11
L‘ufficio territoriale del governo


1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome.

3. Il prefetto preposto all’ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordino, nell’ambito dell’ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all’accorpamento, nell’ambito dell’ufficio territoriale del governo,
delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un’articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all’ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l’accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell’ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle
materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli Affari esteri, della Giustizia, della Difesa, del Tesoro, delle Finanze, della Pubblica istruzione, dei Beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coaudiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato.

 

TITOLO IV
I MINISTERI

CAPO I
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Articolo 12
Attribuzioni


1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell’Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell’Unione europea: di cooperazione allo sviluppo; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell’Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell’EURATOM.

2. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli Affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea, nonché all’attuazione delle relative politiche.

Articolo 13
Ordinamento


1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un Segretario generale.

2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
 

CAPO II
IL MINISTERO DELL’ INTERNO

 

Articolo 14
Attribuzioni

1. Al ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e difesa civile, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale e di governo sul territorio:
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all’agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Articolo 15
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L’organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all’articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

CAPO III
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 

Articolo 16
Attribuzioni


1. Il ministro & Grazia e Giustizia e il ministero di Grazia e Giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della Giustizia e ministero della Giustizia.

2. Il ministero della Giustizia svolge le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all’esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi
e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della Giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni a essi relativi.

4. Relativamente all’ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integra/Ioni nonché dell’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Articolo 17
Ordinamento


1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

Articolo 18
Incarichi dirigenziali


1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all’amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all’interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.

Articolo 19
Magistrati


1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al ministro non deve superare le 50 unità.

 

CAPO IV
IL MINISTERO DELLA DIFESA
 

Articolo 20
Attribuzioni


1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze annate e interforze, pianificazione relativa all’area industriale di interesse della difesa.

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace: partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni
comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull’evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli Enti dell’area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative: affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile: armamenti terrestri, navali ed aeronautici: telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e
demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento: sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d’armamento; pianificazione dell’area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell’area tecnico i industriale.

Articolo 21
Ordinamento


1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un Segretari o generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Articolo 22
Agenzia Industrie Difesa


1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 , l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della Difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C, allegata al decreto del ministero della Difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del minitsro della Difesa, di concerto con il ministro del Tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonchè definite le modalità per la trsformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4 , comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.
 

CAPO V
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
 

Articolo 23
Istituzione del ministero e attribuzioni


1. E istituito il ministero dell’economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

Articolo 24
Aree funzionali


1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all’analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azionista e
l’alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall’ordinamento;
c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell’utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all’articolo 56, all’analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti od organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di
demanio, patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari.
e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell’organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all’attività delle commissioni tributarie.

Articolo 25
Ordinamento


1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Articolo 26
Riforma del ministero delle finanze


1. In attesa della costituzione del ministero dell’economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle Finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all’ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.
 

CAPO VI
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Articolo 27
Istituzione del ministero e attribuzioni


1. E’ istituito il ministero delle attività produttive.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l’estero e internazionalizzazione del
sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del ministero del Commercio con l’estero, del ministero delle Comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della Sanità, del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della Difesa.

Articolo 28
Aree funzionali

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) sviluppo dei sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tututela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustrilai e loro valorizzazione economica;definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento
delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, anche con riferimento ai profili di sicurezza nell’impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o
ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti:

b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l’estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all’attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal
ministero degli Affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l’estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l’estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla
competenza del ministero dell’Economia e delle finanze; vigilanza sull’Istituto per il commercio con l’estero, credito all’esportazione, assicurazione del credito all’esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l‘internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l’esportazione e l’importazione, ferme le disposizioni vigenti sull’esportazione e l’importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all’estero; promozione della
formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell‘internazionalizzazione delle imprese;

c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell’informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell’informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l’adozione e l’implementazione dei nuovi standard.


Articolo 29
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

Articolo 30
Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l’istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono trasferite al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 31
Agenzia per le normative ed i controlli tecnici

1. E’ istituita l’agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all’agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, degli enti pubblici da essi vigilati. Spetta, inoltre, all’agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all’agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all’agenzia:

a.rilasciare i titoli di abilitazione all’esercizio dei servizi radioelettrici;
b.determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.

5. Nell’esercizio delle funzioni a livello periferico, l’agenzia può stipulare convenzioni con le regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all’articolo 11, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del ministero e del ministero delle Comunicazioni che svolgono le attività demandate
all’agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all’agenzia.

Articolo 32
Agenzia per la proprietà industriale

1.E’ istituita l’agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2.L’agenzia svolge i compiti e le funzioni dell’ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3.Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall’articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5.Sono soppresse le strutture del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che svolgono le attività demandate all’agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia.

 

CAPO VII
IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Articolo 33
Attribuzioni


1. Il ministro per le Politiche agricole e il ministero per le Politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro per le Politiche agricole e forestali e ministero per le Politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione e della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995.

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecoecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi du cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e a uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonchè lotta alla concorrenza sleale.

Articolo 34
Ordinamento

Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.
 

CAPO VIII
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

Articolo 35
Istituzione del ministero e attribuzioni


1. E’ istituito il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e
rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell’Ambiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59: sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale e ambientale.

Articolo 36
Aree funzionali

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) valutazione d’impatto ambientale; prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia forestale e ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specieesotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da ccordi e convenzioni internazionali;

d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione
dall’inquinamento idrico; difesa del mare e dell’ambiente costiero.

Articolo 37
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del
governo di cui all’articolo 11.

Articolo 38
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. E’ istituita l’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico - scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interrregionali.

3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell’ambito dell’agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall’articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61.

5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia.

Articolo 39
Funzioni dell‘agenzia

1. L’agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell’ambiente, come definite dall’articolo I del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all’agenzia medesima con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


Articolo 40
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l’articolo 1 - ter, 2 e 2 - ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61

Riferimenti normativi precedenti: D.P.R.  17 maggio 1988 n.175

 

CAPO IX
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 

Articolo 41
Istituzione del ministero e attribuzioni

1. E’ istituito il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e della edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei Lavori pubblici e dei Trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 42
Aree funzionali

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale; aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 43
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell’agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 44
Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture

1. E’ istituita l’agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri:
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422:
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell‘articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
e) alla certificazione attribuita all’organismo notificato di cui all’articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell’ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3. Spetta altresì all’agenzia il coordinamento dell’interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All’agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Sono soppresse le strutture del ministero deiTrasporti e della navigazione e del ministero dei Lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all’agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia.

6. L’agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.

 

CAPO X
IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 

Articolo 45
Istituzione del ministero e attribuzioni

1. E’ istituito il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Nell’ambito e con finalità di gestione integrata dei servizi socio - sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e della Sanità, nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull’agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull’agenzia per il servizio civile, di cui all’articolo 8, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del Lavoro, a norma dell’articolo 88, sull’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli Affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei Trasporti e della navigazione, in materia di
vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei Trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'Industria, del commercio e dell’artigianato, in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell’Interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Articolo 46
Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo e coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all’impiego in medicina e
sull’applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
c) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui
patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del
lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all’estero.

Articolo 47
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.

2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del Lavoro e previdenza sociale e della Sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all’articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Presso il ministero continua a operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cuiall'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n.125.

Aticolo 48
Istituto superiore di sanità e Istituo superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro


1. L'Istituto superiore di sanità (Iss) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dela lavoro (Ispesl) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni ecompiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'Ispesl è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controlloe formazione in materia di tutela della salute etutela igenico-sanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dela lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa econtabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferitre loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico, e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordino degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

 

CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 

Articolo 49
Istituzione del ministero e attribuzioni

1. E’ istituito il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della Pubblica istruzione e della Università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E’ fatta
altresì salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della
Pubblica istruzione, a norma dell’articolo 88, sull’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

Articolo 50
Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l’attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni
scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, ed all’articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, formazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e
valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
ministero degli Affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell’autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d’accesso all’istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative
all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all’integrazione con la ricerca pubblica.

Articolo 51
Ordinamento

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 50.

 

CAPO XII
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
 

Articolo 52
Attribuzioni

1. Il ministero per i Beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culurali.

Articolo 53
Aree funzionali

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull’Istituto del credito sportivo.

Articolo 54
Ordinamento

1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4.

2. L’organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. Nell'articolo 7 del decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n.368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della sopraintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come sopraintendente regionale."
b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al sopraintendente regionale il coordinamento di altre attività del ministero nella regione."
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il sopraintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei sopraintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Reppubblica 24 luglio 1977, n.616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1."
 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
 

Articolo 55
Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle nonne del presente decreto:

a) sono istituiti:
- il ministero dell’Economia e delle finanze,
- il ministero delle Attività produttive,
- il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
- il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca

b) sono soppressi:
- il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle Finanze,
- il ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato,
- il ministero del Commercio con l’estero,
- il ministero delle Comunicazioni,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero dell’Ambiente,
- il ministero dei Lavori pubblici.
- il ministero dei Trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- il ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della Sanità,
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero della Pubblica istruzione,
- il ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di Grazie e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della Giustizia e ministero della Giustizia e il ministro e il ministero delle Politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle Politiche agricole e forestali e ministero delle Politiche agricole e forestali.

3. Sino all’attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell’organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto
legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell’operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l’arco temporale intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acquedi Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A fare data dall'1 gennaio 20000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le Politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'Ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'Ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.143 del 1997.

9. All’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

 

CAPO II
RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE

Sezione I
Ministero delle finanze

 

Articolo 56
Attribuzioni del ministero delle finanze

1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell’autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esecitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme dirette di collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della Guardia di Finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l’opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all’attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della Guardia di finanza, il
coordinamento fra la Guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle Finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.

Articolo 57
Istituzione delle agenzie fiscali

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l’agenzia delle entrate, l’agenzia delle dogane, l’agenzia del territorio e l’agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

Articolo 58
Organizzazione del ministero

1. Il ministero e organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.

3. L’organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell’articolo l7, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 59
Rapporti con le agenzie fiscali

1. Il ministro delle finanze dopo l’approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa I ‘attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
h) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
e) le strategie per il miglioramento:
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell’attività svolta dall’agenzia;
c) le modalità di vigilanza sull’operato dell’agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall’agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all’evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puòesssere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, delòla legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

Articolo 60
Controlli sulle agenzie fiscali

1. Le agenzie sono sottoposte all’alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle Finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospenderne l’esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

 

Sezione II
Le agenzie fiscali

 

Articolo 61
Principi generali

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.

Articolo 62
Agenzia delle entrate

1. All’agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale.

2. L’agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione
in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle Finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia.

Articolo 63
Agenzia delle Dogane

1. L’agenzia delle dogane e competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell’Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione europea. All’agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L’agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle Finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia.

Articolo 64
Agenzia del territorio

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l’anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l’integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L’agenzia opera in stretta
collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L’agenzia costituisce l’organismo tecnico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all’aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare e i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato direttivo di cui all’articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l’agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 65
Agenzia del demanio

1. All’agenzia del demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri
imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.

2. L’agenzia può stipulare convenzioni per la gestione dei
beni immobiliari con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio.

Articolo 66
Statuti

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun consiglio di amministrazione ed approvati con le modalità di cui all’articolo 55 dal ministro delle Finanze.

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell’agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell’agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L’articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

Articolo 67
Organi

1. Sono organi delle agenzie fiscali:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio dì funzioni attinenti al settore operativo dell’agenzia;
b) il comitato direttivo è composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia,che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L’incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con incarichi politici e sindacali, con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera l’agenzia. Gli altri membri sono scelti fra dirigenti dei principali settori dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

5. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici e sindacali, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’agenzia.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell’agenzia.

Articolo 68
Funzioni

1. Il direttore rappresenta l’agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili
delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Articolo 69
Commissario straordinario

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell’agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle Finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell’agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 6.

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell’incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo subentranti.

Articolo 70
Bilancio e finanziamento

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell’articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all’articolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle Finanze destinate all’espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle Finanze secondo le disposizioni dell’articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.


Articolo 71
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire la imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali; con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell’agenzia, del comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell’articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia;
b) detta le norme per l’assunzione del personale dell’agenzia, per l’aggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall’agenzia:
d) determina le regole per l’accesso alla dirigenza.

Articolo 72
Rappresentanza in giudizio

1. Le agenzie fiscali possono avvalersi dei patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

Sezione III
Disposizioni transitorie

 

Articolo 73
Gestione e fasi del cambiamento

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un’apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle Finanze e dello stato di previsione della spesa dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il ministro delle Finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle Finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle Finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l’ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle Finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle Finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n.2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 74
Disposizioni transitorie sul personale

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle Finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l’avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto
legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni continuaad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni
sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l’agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l’approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con
una agenzia fiscale, si provvede all’inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un’agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell’articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l’inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del
comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancia dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle Finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.

5. L’inquadramento definitivo del restante personale nelle datazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all’articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.

 

CAPO III
DISPOSIZIONI PER IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITA' E RICERCA,
DI POLITICHE AGRICOLE
 

Articolo 75
Disposizioni particolari per l'area dell‘istruzione non universitaria

1. Le disposizioni relative al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, limitatamente all’area dell’istruzione non universitaria, fatta salva l’ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione tra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l’esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato, in particolare quelle inerenti all’attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla
assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell’area dell’istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l’anno 2000, garantendo l’invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 1996.

5. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 il ministro della Pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l’aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

Articolo 76
Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali dell’amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell’amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli Irre operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l’espletamento delle loro funzioni sono dotati dì autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogico e nell’ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L’organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall’apposito regolamento di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l’amministrazione
regionale. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 77
Disposizioni per l'università e la ricerca

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

Articolo 78
Disposizioni per le politiche agricole

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle Politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai
sensi dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

 

CAPO IV
AGENZIA Dl PROTEZIONE CIVILE

 

Articolo 79
Agenzia di protezione civile

1. E’ istituita l’agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. All’agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dell’interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico
nazionale.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall’agenzia.

4. L’attività dell’agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

5. L’agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L’agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.


Articolo 80
Vigilanza

1. L’agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell’interno, che esercita poteri di indirizzo sull’attività dell’agenzia. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell’Interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di
sospenderne l’esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell’Interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull’ordinamento finanziario e contabile.

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.

Articolo 81
Compiti

1. L’agenzia svolge compiti relativi a:

a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all’articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all’articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell’interno per l’approvazione del Consiglio dei ministri;
b) l’acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1) l’approvazione, d’intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell’Interno;
3) la rilevazione dei danni e l’approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
d) l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell’ambito dei compiti di soccorso di cui all’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l’impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l’attività dì formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del
loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell’evento o dell’allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d’intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) l’attività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

2. Entro il mese di febbraio l’agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell’interno presenta al Parlamento.

3. Il ministro dell’interno si avvale dell’agenzia:
a) per le attività di cui all’articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4) L ‘agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

5) I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), sono esercitati sentite le regioni.

Articolo 82
Organi

1. Sono organi dell’agenzia:
a) il direttore
b) il comitato direttivo
c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell’agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno su designazione dalla conferenza unificata.

4. Il direttore ed il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto d un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell’interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

Articolo 83
Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile

1. Operano presso l’agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal presidente dell’agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E’ presieduto dal presidente dell’agenzia e composto da tre rappresentanti dell’agenzia stessa, da un rappresentante per
ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 1l della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell’agenzia e che sono tenute a concorrere all’opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate
a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l’amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. L’agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 84
Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell’agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell’articolo 1l, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all’agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 85
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

2. L’agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.

Articolo 86
Primo inquadramento del personale

1. Entro il termine di cui all’articolo 82, comma 1, l’agenzia provvede all’inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.

2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dell’interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 74, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il
dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all’articolo 74, comma 2. Il contratto integrativo definisce l’equiparazione di qualifiche e profili professionali per
il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione..

3. L’agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all’articolo 74, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell’inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.

Articolo 87
Norme finali e abrogazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell’agenzia. Nei successivi sei mesi l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all’articolo 74,
comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 8 della stessa legge.
 


CAPO V
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 

Articolo 88
Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

1. E’ istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

2. All’agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema normativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche all’esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l’agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e
di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l’agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della
formazione professionale.

4. Lo statuto dell’agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, su proposta dei presidente del consiglio dei ministri, e dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E’ altresì sentita la Conferenza per i
rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compili di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.

5. L’agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti con direttiva del presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei predetti ministri. I programmi generali di attività dell’agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L’autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell’agenzia prevede che il presidente del consiglio nomini il direttore su proposta del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione.

6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all’agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. All’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".

Articolo 89
Disposizioni finali

1. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni consequenziali all’applicazione del presente decreto legislativo.