Categoria: 1976
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 24 settembre 1976
Parti: Ance, Intersind e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Industria

Sommario:

Regolamento - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Protocollo d’intesa 24-9-1976 per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro

Addì, 24 settembre 1976 tra l’Ance, l’Associazione sindacale Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, in attuazione dell’art. 33 del CCNL 15-4-1976; allo scopo di porre in essere lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore e per il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; si conviene che per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro valgono le direttive contenute nell’allegato schema di Regolamento.

Regolamento - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 1

L’organizzazione e l’attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, costituito a norma dell’art. 33 del CCNL 15-4-1976 e dell’articolo del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di ....., sono disciplinate come segue.

Art. 2
Il Comitato è composto di ..... membri designati pariteticamente:
n. ..... dall’Associazione dei costruttori edili della circoscrizione di .....;
n. ..... dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.
L’Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in ugual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall’Associazione sindacale Intersind, di intesa con l’Associazione territoriale aderente all’Ance.
I membri del Comitato durano in carica ..... e possono essere confermati.
È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per ..... volte consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3
Il Comitato si riunisce di norma una volta la settimana e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno ..... membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno ..... giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4
Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5
Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di Segreteria per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all’attività del Comitato stesso.

Art. 6
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli Organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;
b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all’art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7
Le Rappresentanze sindacali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20-5-1970, n. 300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell’unità produttiva per il controllo dell’applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
A tal fine, le Rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l’attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lettera c) dell’art. 6.

Art. 8
Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’art. 6.
In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del CCNL 15-4-1976 per l’adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9
L’attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell’art. 6, è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all’esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lett. c) dell’art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici stessi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull’esito della visita.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.
Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell’esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari e ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l’elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini.
Scaduti i termini di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Ove dalla seconda visita risulti che l’inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10
I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11
Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell’art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 12
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita all’esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.