Corte di Appello di Potenza, Sez. Lav., 02 dicembre 2010 - Ruolo concausale dell'attività lavorativa rispetto alla patologia lamentata


 

Sostiene la Corte di Appello che ai fini del riconoscimento della causa di servizio occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'articolo 41 del codice penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'"equivalenza delle condizioni".

 

Non è dunque sufficiente il fatto che il Dirigente generale del dipartimento, presso il quale era impiegato il ricorrente, abbia depositato un rapporto in cui conferma la tesi del proprio collaboratore scrivendo: "Come si può evincere lo stress psico - fisico dovuto ad eccessivo carico di lavoro a causa della carenza di personale, può configurarsi la connessione dell'infermità denunciata dal dipendente Sig. Te.An. e documentata dalla certificazione medica allegata".

 

Ciò infatti non dimostra il concorso causale efficiente nell'evento lesivo, non solo perché non suffragate da specifici riferimenti alla quantità di lavoro svolto ed alle modalità di espletamento (quante riunioni, quanti incontri serali o notturni senza recupero delle energie, quante pratiche evase) quanto soprattutto perché superate dal rilievo oggettivo della preesistenza nel soggetto di fattori di rischio maggiori, quali: fumo di sigarette, diabete, dislipidemia.


 


 

 

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