DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale prestazioni

Circolare n. 42 del 25 settembre 2006.

Prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione dal 1° luglio 2005.


Fonte: Banca dati normativa INAIL

Quadro Normativo

 
•  D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo I - Capo V

•  Legge n. 251 del 10 maggio 1982 : "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."

•  Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1986)".

•  Circolare n. 56 del 6 novembre 1991 : "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991".

•  Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 : "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Art. 11

•  Circolare n. 27 del 23 maggio 2005 : "Prestazioni economiche per malattie professionali: medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive. Riliquidazione per gli anni 2002, 2003 e 2004.

•  Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262 del 1° giugno 2005 : "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2005.

•  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2005 : "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2005. (G.U. n. 113 del 17 maggio 2006)

•  Circolare n. 9 del 10 febbraio 2006 : "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005.

Premessa

E' stata approvata 1 la rivalutazione delle prestazioni economiche in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005 2.

Liquidazione delle prestazioni

L'Istituto procede quindi alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, calcolata dall'ISTAT nella misura del 2 per cento.
Infatti, con decorrenza 1° luglio 2005, la nuova retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 45.092,29.

L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti dei medici radiologi, anch'esso rapportato alla predetta retribuzione sarà comunque calcolato secondo le seguenti percentuali:

•  un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

• un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

•  un sesto negli altri casi 3.

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

La Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite in corso e delle altre prestazioni economiche ad esse collegate sulla base della nuova retribuzione di euro 45.029,29.

Detta retribuzione si applica:

• in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti e dell'assegno una tantum a decorrere dal 1° luglio 2005

•  in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data 4.

Il pagamento dei conguagli relativi alla riliquidazione delle rendite è stato effettuato con il rateo di agosto 2006.
Restano invariate le istruzioni operative per le Unità territoriali precedentemente comunicate 5

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI ED INDAGINE ANAGRAFICA

Tramite i moduli 170/I mecc. E 171/I mecc., la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha comunicato agli interessati:


•  l'avvenuta riliquidazione;

•  il relativo conguaglio;

•  la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati aggiornati inviando la dichiarazione stampata sul retro dei moduli debitamente compilata, entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

 

  IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

______________________________
1. Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262/2005.
2. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2005 (Allegato 1).
3. Circolare Inail n. 27 del 23 maggio 2005.
4. Circolare Inail n. 27 del 23 maggio 2005.
5. Circolare Inail n. 9 del 10 febbraio 2006.