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R120 Raccomandazione sull’igiene nelle aziende commerciali e negli uffici




Ginevra, 8 luglio 1964


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all’igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che le proposte suddette assumano la forma di una raccomandazione,
adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici), 1964.

I - SFERA DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione si applica alle aziende, istituzioni o amministrazioni sottoindicate, sia pubbliche che private:
a. aziende commerciali;
b. aziende istituzioni o amministrazioni nelle quali i lavoratori siano occupati principalmente in un lavoro di ufficio, compresi gli studi delle professioni libere;
c. se non sono considerati dal paragrafo 2 né sono sottoposti alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni che regolano l’igiene nelle industrie, nelle miniere, nei trasporti o nell’agricoltura, i servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori sono occupati principalmente in attività commerciali o in lavori di ufficio.
2. La presente raccomandazione si applica ugualmente alle seguenti aziende, istituzioni e amministrazioni:
a. le aziende, istituzioni e amministrazioni che forniscono servizi di carattere personale;
b. le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
c. le imprese tipografiche editoriali;
d. gli alberghi e le pensioni;
e. i ristoranti, circoli, bar e le altre aziende nelle quali sono servite consumazioni;
f. le aziende di spettacolo, di pubblici divertimenti e gli altri servizi ricreativi.
3. (1) In caso di necessità, dovrebbero essere prese opportune disposizioni per stabilire, sentite le organizzazioni che rappresentano i datori di lavavo ed i lavoratori interessati, il criterio di distinzione tra le aziende, istituzioni e amministrazioni alle quali si applica la presente raccomandazione e le altre aziende.
(2) Nei casi in cui non appare certo se la presente raccomandazione si applica ad una azienda, ad una istituzione o ad una amministrazione determinata, la questione dovrebbe essere decisa dall’autorità competente, sentite le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ovvero in conformità della procedura in uso secondo la legislazione o la consuetudine di ciascuno Stato.

II - METODI DI APPLICAZIONE

4. Tenuto conto delle diversità delle disposizioni e delle consuetudini di ciascuno Stato, potrebbe darsi effetto alle disposizioni della presente raccomandazione:
a. con disposizioni legislative;
b. con contratti collettivi o con altre forme di accordo stipulato tra i datori di lavoro ed i lavoratori interessati;
c. con decisioni arbitrali;
d. in qualsiasi altra forma approvata dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati.

III - SISTEMAZIONE E PULIZIA

5. I luoghi destinati al lavoro o previsti per gli spostamenti dei lavoratori, ovvero utilizzati per le installazioni igienico-sanitarie, o per gli altri servizi messi a disposizione dei lavoratori, nonché le attrezzature esistenti nei predetti, dovrebbero essere sistemati convenientemente.
6. (1) I predetti luoghi e attrezzature dovrebbero essere tenuti in buono stato di pulizia.
(2) È necessario particolarmente che sia eseguita regolarmente la pulizia:
a. dei pavimenti, delle scale e dei corridoi;
b. dei vetri delle finestre destinate all’illuminazione naturale dei locali e delle lampade per la illuminazione artificiale;
c. delle pareti, dei soffitti e delle attrezzature.
7. La pulizia dovrebbe essere effettuata:
a.con procedimenti che sollevino la minor quantità possibile di polvere;
b. fuori delle ore di lavoro, salvo esigenze particolari, ovvero quando la pulizia può essere eseguita senza inconvenienti per i lavoratori durante le ore di lavoro.
8. Gli spogliatoi, i gabinetti, i lavandini e gli altri servizi in comune messi a disposizione dei lavoratori dovrebbero essere sottoposti a regolare pulizia e a periodica disinfezione.
9. Si dovrebbe procedere, secondo norme approvate dall’autorità competente, alla neutralizzazione, all’allontanamento o all’isolamento nel modo più rapido possibile dei residui e dei rifiuti che possono sviluppare sostanze fastidiose, tossiche o pericolose, o che possono diventare sorgente d’infezione.
10. Dovrebbero essere prese disposizioni per assicurare l’allontanamento e l’eliminazione degli altri residui e rifiuti. A tale scopo dovrebbero essere collocati, in numero sufficiente, dei recipienti in posti adatti.

IV - AEREAZIONE E VENTILAZIONE

11. I luoghi destinati al lavoro ovvero utilizzati per le installazioni igienico-sanitarie o per gli altri servizi messi a disposizione dei lavoratori dovrebbero essere aerati naturalmente, ovvero ventilati artificialmente, oppure aerati con i due sistemi contemporaneamente, in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.
12. In particolare, occorrerebbe che:
a. i dispositivi per l’aerazione naturale o per la ventilazione artificiale siano costruiti in modo da assicurare l’introduzione di una sufficiente quantità di aria nuova o depurata nel locale, per persona e per ora, tenuto conto della natura e delle condizioni del lavoro;
b. siano prese disposizioni per eliminare o per rendere inoffensive, per quanto e possibile, le emanazioni, le polveri e le altre impurità fastidiose o nocive prodotte durante il lavoro;
c. la velocità normale dell’aria circolante in corrispondenza dei posti fissi di lavoro non sia pregiudizievole né alla salute, né al benessere delle persone che vi sono occupate;
d. siano adottati provvedimenti per assicurare nei locali chiusi una conveniente percentuale di umidità nell’aria in quanto possibile, tenuto conto delle varie circostanze.
13. Quando un luogo di lavoro è fornito di un sistema di condizionamento dell’aria, dovrebbe essere prevista una idonea ventilazione di sicurezza naturale o artificiale.

V - ILLUMINAZIONE

14. I luoghi destinati al lavoro o agli spostamenti dei lavoratori, ovvero utilizzati per le installazioni igienico-sanitarie o per gli altri servizi messi a disposizione dei lavoratori, dovrebbero essere forniti per il periodo di tempo in cui possono essere utilizzati, di illuminazione naturale o artificiale, ovvero mista, in quantità sufficiente e adatta alle necessità.
15. In particolare occorrerebbe prendere le disposizioni necessarie, per quanto realizzabili:
a. per assicurare la buona visibilità:
i. con aperture per l’illuminazione naturale, ripartite in modo adatto e di dimensioni sufficienti;
ii. con una scelta accurata e una ripartizione opportuna delle lampade per l’illuminazione artificiale;
b. con una scelta accurata dei colori delle pareti dei locali e delle attrezzature.
c. per prevenire i fastidi o i disturbi causati dall’abbagliamento, dagli eccessivi contrasti di luci e di ombre, della luce riflessa e della illuminazione diretta eccessivamente intensa;
d. per eliminare l’abbagliamento nocivo quando viene utilizzata l’illuminazione artificiale.
16. Dovrebbe preferirsi l’illuminazione naturale in tutti i luoghi dove può realizzarsi in quantità sufficiente senza eccessiva difficoltà.
17. L’autorità competente dovrebbe stabilire norme appropriate per l’illuminazione naturale e artificiale, per le differenti categorie di lavori e di posizioni, nonché per le diverse occupazioni.
18. Dovrebbe essere prevista una illuminazione di sicurezza nei locali in cui sono riuniti un gran numero di lavoratori o di visitatori.

VI - TEMPERATURA

19. Nei luoghi destinati al lavoro o agli spostamenti dei lavoratori ovvero utilizzati per le installazioni igienico-sanitarie o per gli altri servizi messi a disposizione dei lavoratori, dovrebbero essere mantenute le migliori condizioni possibili di temperatura, di umidità e di movimento d’aria, tenuto conto del genere di lavoro compiuto e del clima.
20. Nessun lavoratore dovrebbe essere obbligato a lavorare abitualmente a temperature estreme. In conseguenza l’autorità competente dovrebbe determinare le norme di temperatura, massima e minima, secondo il clima, il tipo di azienda, istituzione o amministrazione e la natura del lavoro.
21. Nessun lavoratore dovrebbe essere obbligato a lavorare abitualmente in condizioni che comportino bruschi cambiamenti di temperatura, considerati nocivi per la salute dall’autorità competente.
22. (1) Nessun lavoratore dovrebbe essere obbligato a lavorare abitualmente nelle immediate vicinanze di installazioni che producono una irradiazione termica elevata o un raffreddamento intenso dell’atmosfera ambiente, considerato dall’autorità competente pregiudizievole alla salute, a meno che non siano prese adatte disposizioni di controllo, che non venga ridotta la durata dell’esposizione o che il lavoratore non sia fornito di equipaggiamento o di indumento di protezione appropriato.
(2) Dovrebbero essere forniti ed utilizzati schermi fissi o mobili, deflettori o altre installazioni adatte per proteggere i lavoratori contro il freddo intenso o il caldo intenso, compreso il calore del sole.
23. (1) I lavoratori non dovrebbero essere obbligati a lavorare in posti di vendita all’aperto quando la temperatura si abbassi al punto da divenire pericolosa per la salute, a meno che non siano forniti di mezzi adatti per riscaldarsi.
(2) I lavoratori non dovrebbero essere obbligati a lavorare in posti di vendita all’aperto, quando la temperatura si elevi al punto da divenire pericolosa per la salute, a meno che non vengano forniti di mezzi adatti per la protezione contro il calore.
24. Dovrebbe proibirsi di impiegare nell’interno di un locale mezzi di riscaldamento o di raffreddamento che possono sviluppare emanazioni pericolose o fastidiose.
25. Quando i lavoratori sono sottoposti a temperature troppo basse o troppo alte, dovrebbero essere concesse loro pause, comprese nelle ore di lavoro, ovvero dovrebbe essere ridotta la durata della giornata di lavoro, oppure dovranno essere prese altre misure in loro favore.

VII - SPAZIO DI LAVORO A DISPOSIZIONE DI CIASCUN LAVORATORE

26. (1) I locali e le attrezzature di lavoro dovrebbero essere sistemati in modo che i lavoratori non siano esposti ad alcun effetto dannoso.
(2) Ciascun lavoratore dovrebbe disporre di uno spazio sufficiente, libero da qualsiasi ingombro, perché vi possa compiere il lavoro senza rischio per la salute.
27. L’autorità competente dovrebbe precisare:
a. la superficie da destinare nei locali chiusi per ogni lavoratore che vi presti la propria opera regolarmente;
b. il volume minimo, libero da qualsiasi ingombro, da destinare nei locali chiusi per ciascun lavoratore che vi presti regolarmente la propria opera;
c. l’altezza minima dei locali nuovi chiusi, nei quali si dovrà effettuare regolarmente un lavoro.

VIII - ACQUA POTABILE

28. Dovrebbe essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantità sufficiente. Dovunque ciò sia possibile, si dovrà dare la preferenza alla distribuzione di acqua corrente potabile.
29. (1) I recipienti utilizzati per la distribuzione dell’acqua potabile o delle altre bevande autorizzate:
a. dovrebbero essere a chiusura stagna e, ove sia necessario, muniti di rubinetto;
b. dovrebbero portare un’indicazione del loro contenuto;
c. non dovrebbero essere impiegati secchi, o vasi, o altri recipienti a larga apertura, con o senza coperchio, nei quali sia possibile introdurre un mestolo per prelevare il liquido;
d. dovrebbero essere tenuti costantemente puliti.
(2) Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di recipienti per bere; dovrà essere inoltre possibile lavare detti recipienti con acqua pulita.
(3) Dovrebbe essere vietato l’uso di bicchieri collettivi.
30. (1) Non dovrebbe essere distribuita come acqua potabile l’acqua che non proviene da un servizio ufficialmente riconosciuto di distribuzione di acqua potabile, a meno che la competente autorità sanitaria non autorizzi espressamente la distribuzione e non ne esegua periodicamente il controllo igienico.
(2) Qualsiasi sistema di distribuzione, diverso da quello eseguito da un servizio ufficialmente riconosciuto, dovrebbe essere approvato dalla competente autorità sanitaria.
31. (1) In corrispondenza dei punti di distribuzione di acqua non potabile dovrebbe essere apposto un cartello che precisi la non potabilità dell’acqua stessa.
(2) Non dovrebbe esistere alcuna comunicazione, diretta o indiretta, tra i sistemi di distribuzione di acqua potabile e di acqua non potabile.

IX - LAVANDINI E DOCCE

32. In posti opportuni, dovrebbero essere sistemate installazioni idonee, sufficienti per numero e convenientemente mantenute, che consentano ai lavoratori di lavarsi.
33. (1) Dette installazioni dovrebbero comprendere, per quanto è possibile, lavandini con acqua calda all’occorrenza e, se la natura del lavoro l’esige, docce con acqua calda.
(2) Dovrebbe essere messo a disposizione dei lavoratori il sapone.
(3) Quando la natura del lavoro l’esige dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori prodotti adatti (quali detergenti, creme o polveri speciali per la pelle). Dovrebbe essere proibito per la pulizia personale l’impiego di prodotti pregiudizievoli per la salute dei lavoratori.
(4) Dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori asciugamani, di preferenza individuali, o altri mezzi convenienti per asciugarsi. Dovrebbero essere proibiti gli asciugamani di uso collettivo che non consentono di disporre ogni volta di una parte non ancora utilizzata e pulita.
34. (1) L’acqua dei lavandini e delle docce non dovrebbe presentare alcun pericolo per la salute.
(2) Quando l’acqua dei lavandini e delle docce non è potabile, un cartello dovrebbe chiaramente indicarlo.
35. Gli uomini e le donne dovrebbero avere a disposizione installazioni distinte per lavarsi, ad eccezione delle imprese piccolissime, nelle quali, con l’approvazione delle competenti autorità, le predette installazioni potranno essere in comune per i due sessi.
36. Il numero dei lavandini e delle docce dovrebbe essere stabilito dall’autorità competente, tenuto conto del numero dei lavoratori e della natura del loro lavoro.

X - GABINETTI

37. Dovrebbero essere sistemati in posti adatti gabinetti ad uso dei lavoratori in numero sufficiente, igienicamente e convenientemente mantenuti.
38. (1) I gabinetti dovrebbero essere forniti di porta costruita in modo da assicurare un sufficiente isolamento.
(2) Per quanto è possibile, i gabinetti dovrebbero essere muniti di sciacquone, di sifone idraulico e di carta igienica o di analoghe misure igieniche.
(3) Nei gabinetti destinati alle donne, dovrebbero essere installati recipienti per i rifiuti di modello igienico e forniti di coperchio, ovvero altri dispositivi quali incineratori per la distruzione dei detti rifiuti.
(4) In prossimità dei gabinetti dovrebbero essere installati, per quanto possibile, lavandini facilmente accessibili ed in numero sufficiente.
39. Dovrebbero essere previsti gabinetti distinti per uomini e per donne, salvo, con l’approvazione dell’autorità competente, che nelle imprese che non occupano più di cinque dipendenti, ovvero in quelle nelle quali lavorano soltanto i membri della famiglia del datore di lavoro.
40. Il numero dei gabinetti e degli orinatoi per gli uomini e dei gabinetti per le donne dovrebbe essere stabilito dall’autorità competente in relazione al numero dei lavoratori.
41. I gabinetti dovrebbero essere adeguatamente ventilati e la loro ubicazione dovrebbe essere scelta in modo da evitare qualsiasi fastidio. I gabinetti non dovrebbero comunicare direttamente con i locali di lavoro propriamente detti, né con le sale di riposo o con i refettori, ma ne dovrebbero essere separati per mezzo di un antigabinetto o per mezzo di uno spazio libero. Gli accessi ai gabinetti situati all’esterno dovrebbero essere coperti da una tettoia.

XI - SEDILI

42. Dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori sedili adatti ed in numero sufficiente; i lavoratori dovrebbero avere la possibilità di utilizzarli in misura ragionevole.
43. In tutti i casi possibili, i posti di lavoro dovrebbero essere sistemati in modo che il personale che lavora in piedi possa svolgere le sue mansioni nella posizione seduta tutte le volte che ciò sia compatibile con la natura del lavoro.
44. I sedili messi a disposizione dei lavoratori dovrebbero essere di modello e di dimensioni comode per chi deve usarne; essi dovrebbero essere adatti al lavoro da fare e dovrebbero consentire una buona posizione di lavoro, in relazione alla salute del lavoratore; all’occorrenza, dovrebbero essere forniti di poggia-piedi.

XII - SPOGLIATOI

45. Per consentire ai lavoratori di cambiarsi d’abito, di depositare e di far asciugare i vestiti che non portano durante il lavoro, dovrebbero essere previste e convenientemente allestite e dislocate le necessarie installazioni quali attaccapanni e armadi.
46. Dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori, quando il loro numero e la natura del lavoro lo esigono, locali per spogliatoi.
47. (1) Gli spogliatoi dovrebbero essere arredati con:
a. armadi individuali di dimensioni sufficienti, convenientemente aerati, chiudibili a chiave, ovvero con altri mezzi che offrano gli stessi vantaggi;
b. sedili in numero sufficiente.
(2) Dovrebbero essere previsti compartimenti distinti per gli abiti da uscita e per l’equipaggiamento da lavoro, quando i lavoratori eseguono prestazioni che li obbligano a indossare indumenti da lavoro e che detti indumenti possano essere contaminati, fortemente insudiciati, macchiati o impregnati.
48. Gli spogliatoi per gli uomini dovrebbero essere separati da quelli per le donne.

XIII - LOCALI SOTTERRANEI ED EQUIPARATI

49. I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali viene normalmente svolto un lavoro, dovrebbero rispondere a particolari norme d’igiene stabilite dall’autorità competente.
50. I lavoratori che devono prestare la loro opera in locali sotterranei o senza finestre, dovrebbero essere avvicendati in modo da non prestare in modo continuativo la loro attività in detti locali, sempreché le circostanze lo consentano.

XIV - SOSTANZE E PROCEDIMENTI NOCIVI, INSALUBRI O TOSSICI

51. I lavoratori dovrebbero essere protetti con mezzi idonei e pratici contro le sostanze ed i procedimenti fastidiosi, insalubri o tossici o pericolosi per qualsiasi motivo.
52. Occorrerebbe soprattutto che:
a. vengano adottati provvedimenti necessari per sostituire le predette sostanze e i predetti procedimenti con altri che non siano né nocivi, né insalubri, né tossici o pericolosi per qualsiasi ragione, o che lo siano in misura minore;
b. l’autorità competente incoraggi i sistemi sostitutivi previsti al capoverso a) e, in caso di vendita al minuto, l’adozione di procedimenti o di misure che escludano ogni pericolo, e fornisca consigli in proposito;
c. quando non sia possibile ricorrere alla sostituzione prevista al capoverso a), siano utilizzati altri mezzi di protezione, quali chiusure, isolamento, ventilazione;
d. siano mantenute in qualsiasi momento in piena efficienza le attrezzature previste per il controllo e l’eliminazione delle sostanze, nocive, insalubri, tossiche o, per qualsiasi motivo, pericolose;
e. siano prese le misure necessarie e pratiche per proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti specialmente dal rovesciamento, dallo scolo, dallo sviluppo, dalla dispersione di sostanze nocive, insalubri o tossiche o pericolose per qualsiasi motivo;
f. sia proibito di fumare, mangiare, bere o di truccarsi durante la manipolazione di sostanze tossiche o pericolose per qualsiasi motivo; i prodotti alimentari, le bevande, il tabacco o i preparati per il trucco utilizzati dai lavoratori non dovranno essere esposti alla contaminazione delle suddette sostanze tossiche o pericolose.
53. I recipienti contenenti sostanze pericolose dovrebbero portare:
a. il simbolo di pericolo conforme alle norme internazionali riconosciute e, ove occorra, l’indicazione della natura del rischio;
b. il nome della sostanza ovvero l’indicazione di riferimento;
c. per quanto possibile, i provvedimenti essenziali relativi alle prime cure da prestare nel caso che la sostanza abbia causato danno alla salute o all’integrità fisica di una persona.
54. (1) I lavoratori dovrebbero essere protetti in maniera adeguata, tenendo conto dell’importanza e della natura dei rischi, con indumenti di protezione ovvero con i necessari equipaggiamenti o con i necessari mezzi di protezione individuale qualora, nonostante le misure adottate in conformità dei paragrafi 51 e 52, le operazioni effettuate siano particolarmente insudicianti o comportino l’utilizzazione, la manutenzione o la manipolazione di sostanze, ovvero l’utilizzazione di procedimenti che siano insalubri, tossici o pericolosi per qualsiasi ragione.
(2) I vestiti, l’equipaggiamento e i mezzi di protezione individuale dovrebbero, secondo il genere di operazione, comprendere, per esempio, uno o più dei seguenti oggetti: mantelli, camiciotti, grembiuli, occhiali, guanti, berretti, caschi, apparecchi respiratori, calzature, creme protettive e polveri speciali.
(3) L’autorità competente dovrebbe stabilire, all’occorrenza, i requisiti minimi degli equipaggiamenti e degli altri mezzi di protezione individuale.
(4) Quando sia obbligatorio indossare durante il lavoro vestiti o altri equipaggiamenti o mezzi di protezione individuali per particolari misure di igiene pubblica o per la protezione della salute del personale, i predetti mezzi protettivi dovrebbero essere forniti, ripuliti e mantenuti a spese del datore di lavoro.
55. Nei casi in cui l’impiego dell’equipaggiamento o dei mezzi di protezione individuale non elimini completamente il pericolo derivante dalle sostanze o dai procedimenti insalubri, tossici o pericolosi per qualsiasi motivo, l’autorità competente dovrebbe raccomandare, all’occorrenza, che siano adottate misure preventive complementari.
56. (1) L’autorità competente dovrebbe all’occorrenza, stabilire l’età minima per l’ammissione ai lavori che implicano l’utilizzazione delle sostanze e procedimenti predetti.
(2) L’autorità competente dovrebbe prescrivere l’esecuzione di visite mediche (preventive e periodiche) per i lavoratori esposti agli effetti delle sostanze insalubri, tossiche o pericolose per qualsiasi motivo.

XV - RUMORI E VIBRAZIONI

57. (1) I rumori (comprese le emissioni sonore) e le vibrazioni che possono produrre effetti nocivi sui lavoratori, dovrebbero essere ridotti, per quanto è possibile, con mezzi adatti e praticabili.
(2) Dovrebbe farsi particolare attenzione:
a. alla sensibile attenuazione dei rumori e delle vibrazioni prodotti dalle macchine, dai meccanismi e dagli apparecchi sonori;
b. all’isolamento delle sorgenti dei rumori e delle vibrazioni che non possono essere attenuati;
c. alla limitazione dell’intensità e della durata delle emissioni sonore, comprese le trasmissioni musicali;
d. all’installazione di dispositivi di insonorizzazione per isolare gli uffici dal rumore delle officine, degli ascensori, dei convogliatori, ovvero della strada, ogni qualvolta le circostanze lo consentano.
58. Nei casi in cui le misure previste al sottoparagrafo (2) del paragrafo 57 si dimostreranno insufficienti per eliminare in modo adeguato gli effetti nocivi del rumore e delle vibrazioni:
a.i lavoratori dovrebbero essere forniti di protettori auricolari adatti, quando siano esposti ad emissioni sonore in grado di determinare effetti nocivi;
b. dovrebbero essere concesse ai lavoratori che sono esposti a emissioni sonore ed a vibrazioni in grado di produrre effetti dannosi, pause di riposo sistematiche comprese tra le ore di lavoro, da trascorrere in locali ovvero in luoghi dove non si trovino emissioni sonore ne vibrazioni;
c. dovrebbero essere applicati, se necessari, sistemi per la ripartizione e per l’avvicendamento degli occupati.

XVI - METODI E RITMI DI LAVORO

59. I metodi di lavoro dovrebbero essere, per quanto è possibile, adattati alle esigenze igieniche ed alla salute fisica e mentale nonché al benessere dei lavoratori.
60. Dovrebbero, tra l’altro, essere presi i necessari provvedimenti per impedire che la meccanizzazione o i sistemi adottati per l’accelerazione delle operazioni non impongano ritmi di lavoro tali da determinare - in rapporto alla grande attenzione che si esige ovvero a causa della rapidità dei gesti da compiere
effetti dannosi sui lavoratori ed una fatica fisica o nervosa che dia luogo a disturbi rivelabili con criteri medici.
61. L’autorità competente dovrebbe fissare, quando le condizioni del lavoro lo rendano necessario, una età minima per l’ammissione alle operazioni considerate al paragrafo 60.
62. Per prevenire o limitare il più possibile gli effetti dannosi considerati al paragrafo 60, sarebbe necessario prevedere pause di riposo, comprese nelle ore di lavoro, ovvero, quando sia possibile, sistemi di ripartizione o di avvicendamento delle occupazioni suddette.

XVII - PRIMI SOCCORSI

63. Le aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi alle quali si applica la presente raccomandazione dovrebbero, secondo la loro importanza e secondo i rischi presupposti:
a. avere una propria infermeria o un proprio posto di pronto soccorso;
b. avere una infermeria o un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
c. avere uno o più armadi, cassette o borse di pronto soccorso.
64. (1) L’autorità competente dovrebbe determinare i materiali che devono formare la dotazione delle infermerie, dei posti di pronto soccorso, degli armadi, delle cassette o delle borse di pronto soccorso previsti al paragrafo 63, in relazione all’entità del personale occupato ed alla natura dei rischi.
(2) Il contenuto degli armadi, cassette o borse di pronto soccorso dovrebbe essere conservato in condizioni di asepsi e mantenuto convenientemente; detto materiale dovrebbe essere verificato almeno una volta al mese e gli armadi, cassette o borse dovrebbero essere riforniti durante detta verifica, ovvero, nei casi in cui sia necessario, immediatamente dopo l’uso.
(3) Ciascun armadio, cassetta o borsa di pronto soccorso dovrebbe contenere istruzioni chiare e semplici sulle prime cure da prestare in caso di urgenza e dovrebbe portare in modo evidente l’indicazione del nome della persona responsabile designata in conformità di quanto stabilito al successivo paragrafo 65. Il materiale contenuto nell’interno dovrebbe essere accuratamente etichettato.
65. Le infermerie, i posti di pronto soccorso, gli armadi, le cassette o le borse di pronto soccorso dovrebbero essere sempre facilmente reperibili ed accessibili, e consegnati ad una persona responsabile determinata, che deve essere in grado, secondo quanto verrà stabilito dall’autorità competente, di fornire i primi soccorsi.

XVIII - REFETTORI

66. Nei casi che verranno stabiliti dalla autorità competente, dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori locali per refettorio.
67. (1) I refettori dovrebbero essere provvisti di sedili e di tavole in numero sufficiente.
(2) Nei refettori o nelle immediate vicinanze dovrebbe essere disponibile uno scaldavivande, acqua potabile fresca ed acqua calda.
(3) Dovrebbero essere disponibili dei recipienti muniti di coperchio per i rifiuti.
68. (1) I refettori dovrebbero essere separati dai luoghi in cui esiste la possibilità di essere esposti all’azione di sostanze tossiche.
(2) Dovrebbe essere proibito di indossare nel refettorio indumenti di lavoro contaminati.

XIX - SALE DI RIPOSO

69. (1) Se non sono previste altre provvidenze per i lavoratori che hanno bisogno di un riposo momentaneo durante le ore di lavoro, dovrebbe essere sistemata una sala di riposo, ove opportuno, tenuto conto della natura del lavoro e delle altre condizioni e circostanze ad esso relative. In particolare dovrebbero essere predisposte sale di riposo per le esigenze delle lavoratrici, dei lavoratori occupati in lavori particolarmente affaticanti, ovvero in lavori speciali che esigono un momentaneo riposo durante le ore di lavoro, e dei lavoratori in squadra, durante le pause.
(2) La legislazione nazionale dovrebbe, ove ciò sia opportuno, conferire all’autorità. competente il potere di imporre l’apprestamento delle sale di riposo quando lo ritenga necessario, tenuto conto delle condizioni e delle circostanze dell’occupazione.
70. Le sale di riposo dovrebbero comprendere almeno:
a. un locale sistemato, in relazione al clima, in modo da diminuire gli inconvenienti derivanti dal freddo o dal caldo;
b. ventilazione ed illuminazione adeguate;
c. sedili adatti in numero sufficiente.

XX - PROGETTI E COSTRUZIONI

71. I progetti delle nuove costruzioni destinate alle aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi ai quali si applica la presente raccomandazione, nonché i progetti delle sistemazioni per uso delle dette aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi in fabbricati preesistenti nei quali dovranno essere apportate modifiche essenziali, dovrebbero corrispondere, nel modo più completo possibile, alle disposizioni della presente raccomandazione e dovrebbero essere sottoposti all’autorità competente per la preventiva autorizzazione nei casi che saranno previsti nella legislazione nazionale.
72. I progetti dovrebbero contenere dati sufficienti, concernenti in particolare:
a. la sistemazione dei locali di lavoro, delle vie di circolazione, delle uscite normali e di sicurezza e delle installazioni igienico-sanitarie;
b. le misure dei locali di lavoro, delle uscite di sicurezza, delle porte e delle finestre, con l’indicazione dell’altezza degli stipiti;
c. la natura dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti;
d. le macchine e le installazioni che possono emettere o liberare calore, vapore, gas, polveri, odori, luce, rumori, vibrazioni in quantità tale da arrecare danno alla salute, alla sicurezza, ovvero al benessere dei lavoratori, unitamente ai provvedimenti proposti per combattere i suddetti inconvenienti;
e. i sistemi di riscaldamento e di illuminazione;
f. gli eventuali impianti di ventilazione meccanica;
g .i mezzi previsti per rendere afoni gli ambienti, e per la protezione contro l’umidità e la regolazione della temperatura.
73. L’autorità competente dovrebbe accordare il tempo necessario per eseguire le modifiche che prescriverà perché aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente raccomandazione, rispondano alle disposizioni della stessa.
74. Per quanto è possibile, il rivestimento dei pavimenti, ovvero il suolo stesso, i muri ed i soffitti dei locali, le attrezzature dei locali, dovrebbero essere studiati in modo da non presentare rischi per la salute.
75. Dovrebbero essere previste sufficienti uscite di sicurezza da mantenere in buono stato.

XXI - MISURE DA PRENDERE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE

76. (1) Dovrebbero essere adottate le disposizioni necessarie per prevenire la diffusione di malattie contagiose tra il personale dipendente da enti, aziende o uffici ai quali si applica la presente raccomandazione, nonché tra il personale suddetto ed il pubblico.
(2) Le predette disposizioni dovrebbero in particolare prevedere:
a. misure collettive e individuali di prevenzione tecnica e medica, compresa la prevenzione delle malattie infettive e la lotta contro gli insetti, i roditori e gli altri animali dannosi;
b. misure di sorveglianza medica.

XXII - INSEGNAMENTO DELLE MISURE DI IGIENE

77. Dovrebbero essere presi i provvedimenti necessari per fornire ai lavoratori ed ai datori di lavoro le nozioni elementari in materia d’igiene che i lavoratori possono essere costretti ad adottare durante le ore di lavoro.
78. (l) I lavoratori dovrebbero in particolare essere informati:
a. dei rischi per la salute derivanti dalle sostanze dannose che essi possono trattare, manipolare o impiegare, anche se si tratti di sostanze di uso poco frequente nell’azienda considerata;
b. della necessità di servirsi convenientemente dei dispositivi e dell’equipaggiamento previsto ai fini dell’igiene e della protezione.
(2) Se le indicazioni relative all’igiene non possono essere date in una lingua compresa da tutti i lavoratori, questi dovrebbero almeno essere informati, in una lingua che sia compresa da essi, del significato di alcuni termini, espressioni, simboli ed emblemi importanti dal punto di vista dell’igiene.

XXIII - COLLABORAZIONE IN MATERIA DI IGIENE

79. (1) Dovrebbero essere stabiliti contatti tra l’autorità competente, i datori di lavoro ed i lavoratori per assicurare ai lavoratori buone condizioni igieniche in rapporto al lavoro svolto.
(2) Nel dare effetto alle disposizioni della presente raccomandazione, l’autorità competente dovrebbe consultare le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori o, in mancanza di tali organizzazioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
80. (1) L’autorità competente dovrebbe incoraggiare e, se necessario, intraprendere lo studio dei mezzi necessari per assicurare buone condizioni igieniche per i lavoratori in rapporto al lavoro svolto.
(2) L’autorità competente dovrebbe dare larga diffusione alle notizie concernenti i mezzi atti ad assicurare buone condizioni igieniche per i lavoratori in rapporto al lavoro svolto.
(3) L’autorità competente dovrebbe essere in grado di fornire informazioni, avvisi e consigli riguardanti i problemi trattati nella presente raccomandazione.
81. (1) Nelle aziende, istituzioni, amministrazioni o nei servizi nei quali l’autorità competente lo ritenga opportuno - tenuto conto dei rischi eventuali - si dovrebbe designare almeno un delegato o un preposto all’igiene.
(2) I delegati o i preposti all’igiene dovrebbero strettamente collaborare con i datori di lavoro e con i lavoratori per eliminare i rischi che minacciano la salute dei lavoratori e, particolarmente, mantenere a tale scopo rapporti con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
(3) Nelle aziende, istituzioni e amministrazioni nelle quali l’autorità competente lo ritenga opportuno, tenuto conto degli eventuali rischi, dovrebbe essere organizzato un comitato di igiene.
(4) I comitati d’igiene dovrebbero occuparsi principalmente della eliminazione dei rischi che minacciano la salute dei lavoratori.
82. L’autorità competente dovrebbe promuovere, con la collaborazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, o delle organizzazioni che li rappresentano, inchieste aventi lo scopo di raccogliere dati relativi alle malattie di possibile origine professionale e di approntare i mezzi per eliminare le cause e le condizioni che provocano le predette malattie.

XXIV - CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE

83. Dovrebbero essere presi idonei provvedimenti per assicurare l’effettiva applicazione delle norme legislative o delle altre disposizioni concernenti l’igiene servendosi di servizi ispettivi adeguati o di altri mezzi.
84. Se i mezzi con i quali viene data attuazione alle disposizioni della presente raccomandazione lo consentono, dovrebbe essere garantita l’effettiva applicazione delle suddete disposizioni, mediante l’adozione di un sistema di sanzioni adeguate.


Nota:
- Allegato a C120 Convenzione sull’igiene aziende commerciali e uffici, 8 luglio 1964
- Traduzione non ufficiale: G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
Fonte: ILO