Tipologia: CCNL Apprendistato
Data firma: 16 luglio 1979
Validità: 16.07.1979 - 31.12.1981
Parti: Intersind, Asap e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, PP.SS.

Sommario:

Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Tabella della durata del periodo di tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza

Contratto nazionale 16 luglio 1979 per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale

Addì 16 luglio 1979, in Roma, tra l’Associazione sindacale Intersind, l’Associazione sindacale per le Aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap e la Federazione lavoratori metalmeccanici (Flm) che riunisce le Organizzazioni sindacali Fiom- Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, assistita dalla Segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil, si è convenuto quanto segue.

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell’apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL 16-7-1979.
[…]

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a categoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue.

Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di Studio Età di assunzione
15 16 17 18 19

A) Scuola d’obbligo + diploma di istituto professionale specifico

3 mesi 3 mesi 3 mesi

B) Scuola d’obbligo + corso generico di formazione professionale

12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

C) Scuola elementare + licenza di scuola media unificata

20 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell’eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6 Lavoro a cottimo o ad incentivo
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 7, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.


Il testo equivale al quello per le industrie metalmeccaniche private e installazione di impianti del 16 luglio 1979 tra Federmeccanica, Assistal, Flm, Fenalme-Cisnal, Fismic, Failm-Cisal