Cassazione Penale, Sez. 3, 25 gennaio 2011, n. 2336 - Prescrizione 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Co. Co. , nato il (OMESSO);

Avverso la Sentenza Tribunale di Latina, in data 16/04/09; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. De Santis Fausto che ha concluso per Annullamento senza rinvio per prescrizione.

 

FattoDiritto

 

Il Tribunale di Latina, con sentenza emessa il 16/04/09, dichiarava Co. Co. colpevole dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, commi 2 e articolo 4, lettera c), articolo 89 come contestati in atti ai capi a), b) della rubrica e lo condannava alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; pena interamente condonata.

 

L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex articolo 568 c.p.p., comma 5 - deducendo censure varie.

 

In particolare il ricorrente esponeva:

1.         che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati;

2.         che i reati medesimi erano estinti per sopravvenuta prescrizione.

 

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione dei reati.

 

Tanto premesso in fatto si osserva in diritto che il termine massimo di prescrizione (anni 4 e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino all'(OMESSO)) è maturato in data 08/09/09, con conseguente estinzione dei residui reati contestati ai capi a) e b) della rubrica.

 

Il ricorso non è manifestamente infondato, poichè le censure ivi dedotte - specie quelle inerenti alla sussistenza dell'elemento obiettivo dei reati contestati - ove non fosse già maturata la prescrizione, andavano esaminate nel merito, onde valutare la fondatezza lo meno delle stesse.

 

Essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, non è precluso, in sede di legittimità, di rilevare e dichiarare la prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, anche se maturata in epoca successiva (08/09/09) alla decisione impugnata (emessa il 16/04/09).

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.