Cassazione Penale, Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 2557 - Datore di Lavoro e attrezzature inadeguate


 

 

 

Responsabilità dell'amministratore unico della I. P. spa per infortunio occorso al lavoratore subordinato Z.R. dal quale derivava la morte.

 

Al T. era addebitata la colpa consisitita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché in specifica inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate ai fini della sicurezza con riguardo alla macchina operatrice semovente Sambron tipo Dumper utilizzata per trasporto calcestruzzo, non adeguata ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 bis, e all'art. 36, con riguardo a dispositivi ausiliari per migliorarne la visibilità insufficiente per il conducente addetto, né alternativi mediante predisposizione di un servizio di segnalazione, semovente comunque privo di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento, per non aver predisposto e fatto rispettare regole di circolazione per attrezzature semoventi impiegate in zona di lavoro, per non aver adottato misure organizzative idonee ad evitare che i lavoratori a piedi operassero in zona di movimento del mezzo o comunque fossero esposti ai movimenti del mezzo, per non aver adottato misure tecniche e organizzative suscettibili di ridurre i rischi connessi all'uso di cosi fatta macchina, per non aver adottato le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"Sulla analisi degli effetti del comportamento alternativo lecito si osserva che la linea motivazionale esplicitata ha accertato un rapporto di causalità diretta tra le inosservanze e la morte e ha inanellato tale complessa serie di inosservanze da rendere evidente il rapporto di consequenzialità necessaria tra le omissioni, le violazioni di norme cautelari generali e specifiche e il delitto contestato. La verifica degli effetti della eventuale osservanza costituisce il sostrato logico dell'intero esame delle violazioni, considerato il senso stesso delle contestazioni mosse (e accertate) le quali evidenziano una ampiezza delle omissioni e delle violazioni tali da focalizzare in quelle violazioni la causa della mancata percezione del sopraggiungere pericoloso del mezzo e dunque la causa materiale immediata dell'evento letale. Il tema implicito dell'intera motivazione è che la messa in opera e l'effettivo funzionamento di uno solo degli avvisi, di una sola delle cautele omesse, già avrebbe indubitabilmente posto il lavoratore in condizione di evitare il pericolo o di porsi in salvo."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ili .mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) T.M. N. IL ***;

avverso la sentenza n. 733/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 01/12/2009;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del   17/09/2010  la   relazione fatta   dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

 

Fatto

 

La Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Grumello del Monte che ha ritenuto T.M. responsabile di omicidio colposo per l'infortunio mortale occorso a Z.R. nello stabilimento di IPA P. spa in ***.

 

Il T. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All'udienza pubblica del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

 

Diritto 

 

 

L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 175 e 182, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36, e art. 2087 c.c., perché, in qualità di amministratore unico della Ipa P. spa, cagionava al lavoratore subordinato Z.R. lesioni personali consistenti in politraumatismo toracico dalle quali derivava la morte del lavoratore.

Al T. era addebitata la colpa consisitita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché in specifica inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate ai fini della sicurezza con riguardo alla macchina operatrice semovente Sambron tipo Dumper utilizzata per trasporto calcestruzzo, non adeguata ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 bis, e all'art. 36, con riguardo a dispositivi ausiliari per migliorarne la visibilità insufficiente per il conducente addetto, né alternativi mediante predisposizione di un servizio di segnalazione, semovente comunque privo di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento, per non aver predisposto e fatto rispettare regole di circolazione per attrezzature semoventi impiegate in zona di lavoro, per non aver adottato misure organizzative idonee ad evitare che i lavoratori a piedi operassero in zona di movimento del mezzo o comunque fossero esposti ai movimenti del mezzo, per non aver adottato misure tecniche e organizzative suscettibili di ridurre i rischi connessi all'uso di cosi fatta macchina, per non aver adottato le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

 

La sentenza di appello riporta ampi passi della sentenza impugnata che condivide nella sua interezza e ricostruisce la dinamica dell'infortunio attraverso la valutazione delle testimonianze (deposizione G. che non aveva visto direttamente l'impatto del Dumper sul corpo dello Z. ma, un attimo prima dell'investimento e successivo trascinamento, aveva visto il lavoratore chino a ripulire la pista sulla quale si avviava il Dumper; deposizione P., deposizione di Z.W. padre della vittima) e attraverso le osservazioni relative ai luoghi e allo stato dei luoghi prima e dopo l'incidente).

 

Parte ricorrente con unico articolato motivo denunzia:

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con vizio risultante dal testo stesso della motivazione con riguardo alle testimonianze di G., P. e Z. emergenti dal verbale di udienza del 5/12/2006, nonché dal verbale di sopralluogo del 9/472003 acquisito ex art.  431 c.p.p., al fascicolo  del dibattimento all'udienza del 23/10/2007.

 

La censura si dirige contro la logica della catena temporale individuata in sentenza a riprova della presenza lavorativa dello Z. sulla pista, contro la valutazione della deposizione dello Z. che pure ha esplicitamente dichiarato di non aver visto nulla al momento del fatto, contro la sottolineatura della deposizione P. che afferma essere lo Z. al momento dell'investimento davanti al Dumper senza nulla aver dichiarato circa le ragioni e il modo di raggiungimento di tale incontestata posizione, contro il ridimensionamento della circostanza del mancato ritrovamento di una cazzuola sul teatro dell'investimento laddove l'impiego della cazzuola e il suo ritrovamento soli avrebbero riscontrato la ricostruzione di sentenza, contro la duplice valutazione di attendibilità non attendibilità del teste Z. ritenuto veritiero nella testimonianza sull'investimento del figlio e non veritiero sulla esclusione della presenza in fabbrica del G. il giorno del sinistro.

Infine il ricorrente denunzia il mancato sviluppo di ogni argomentazione in ordine ai risultati di un ipotetico comportamento alternativo lecito non avendo la sentenza indagato se l'osservanza delle regole cautelari ritenuta mancante, potesse scongiurare o no l'evento addebitato.

 

La Corte osserva quanto segue:

Sulla censurata selezione degli elementi favorevoli alla decisione adottata e la rimozione degli elementi contrari, basta brevemente osservare che tutti gli elementi favorevoli e contrari alle tesi difensive sono stati menzionati in sentenza e l'analisi della decisione si è poi doverosamente trattenuta sulla esposizione degli elementi suscettibili nella loro concatenazione di giustificare la statuizione adottata.

Il procedimento logico seguito è quello di una considerazione compiuta di tutti i dati ritualmente acquisiti e di una selezione mirata di quelli che nel loro insieme costituiscono sistema suscettibile di fornire spiegazione adeguata ai temi posti dal contraddittorio. Irrilevanti sono poi le congetture relative ai mancati ritrovamenti di strumenti di lavoro utilizzati dalla vittima posto che tale mancato ritrovamento non basta a rimuovere le chiare indicazioni testimoniali circa la presenza dell'infortunato sulla pista del Dumper e sulla corrispondenza di tale presenza ad uno stabile sistema di intervento manuale legato alle modalità di trasferimento della sostanza trasportata e alla necessità di tenere "pulito" il passaggio della macchina. Il motivo nella sua articolata complessità finisce col proporre una ricostruzione in fatto antagonista a quella motivatamente e ragionatamente fatta propria dalla sentenza impugnata e col richiedere al giudice di legittimità una indebita reiterazione dell'esame di merito che non gli compete.

Sulla analisi degli effetti del comportamento alternativo lecito si osserva che la linea motivazionale esplicitata ha accertato un rapporto di causalità diretta tra le inosservanze e la morte e ha inanellato tale complessa serie di inosservanze da rendere evidente il rapporto di consequenzialità necessaria tra le omissioni, le violazioni di norme cautelari generali e specifiche e il delitto contestato. La verifica degli effetti della eventuale osservanza costituisce il sostrato logico dell'intero esame delle violazioni, considerato il senso stesso delle contestazioni mosse (e accertate) le quali evidenziano una ampiezza delle omissioni e delle violazioni tali da focalizzare in quelle violazioni la causa della mancata percezione del sopraggiungere pericoloso del mezzo e dunque la causa materiale immediata dell'evento letale. Il tema implicito dell'intera motivazione è che la messa in opera e l'effettivo funzionamento di uno solo degli avvisi, di una sola delle cautele omesse, già avrebbe indubitabilmente posto il lavoratore in condizione di evitare il pericolo o di porsi in salvo.

 

 

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.