Tipologia: CCNL
Data firma: 9 febbraio 1979
Validità: 01.01.1979 - 31.12.1981
Parti: Fieg e Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, Federazione italiana lavoratori del libro, Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editrici e stampatrici di quotidiani

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Rappresentanze sindacali
Art. 6 - Regolamento interno
Art. 7 - Diritti sindacali
• Assemblea
• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti provinciali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 - Igiene del lavoro
Art. 11 - Assicurazione infortuni
Art. 12 - Istruzione professionale
Art. 13 - Diritto allo studio
Art. 14 - Norme per i licenziamenti
Art. 15 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche
• Programmi globali d’investimento

• Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
• Piani di ristrutturazione aziendale
• Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 - Mutamento di proprietà
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Controversie
Art. 19 - Classificazione del personale
Art. 20 - Norme complementari
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Visita medica
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Orario di lavoro
• Turni

• Complementari e ausiliari
• Maggiorazioni
• Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Festività - Lavoro festivo
Art. 8 - Interruzione di lavoro
Art. 9 - Orario e retribuzione garantiti
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Permessi - Aspettativa
• Permessi retribuiti
• Permessi non retribuiti
• Permessi per lavoratori studenti
• Aspettativa
Art. 13 - Giorni di riposo
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione delle paghe
Art. 22 - Conteggi perequativi
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 25 - Indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Indennità di anzianità in caso di morte
Art. 27 - Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Art. 29 - Norme tecniche
Art. 30 - Ferie
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Gruppi professionali
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Orario di lavoro
• Impiegati amministrativi

• Impiegati tecnici
• Agenzie di stampa
• Disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 - Festività - Lavoro festivo
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
• Permessi retribuiti
• Permessi non retribuiti
• Permessi ai lavoratori studenti
• Congedo matrimoniale
• Aspettativa
Art. 11 - Giorni di riposo
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 22 - Indennità di anzianità in caso di morte
Art. 23 - Previdenza
Art. 24 - Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 - Disciplina del lavoro
Parte IV - Condizioni di miglior favore
1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam
2) Condizioni di miglior favore locali
Parte V - Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegati
Allegato A - Tabelle salariali (in vigore dal 1-1-1979)
Allegato B - Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici stampatrici di giornali quotidiani
Allegato C - Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
Allegato D - Accordo 13-12-1964 integrativo dell’art. 6; Norme operai; del CCNL 30-7-1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato E - Accordo 13-12-1964 integrativo dell’art. 7; Norme impiegati; del CCNL 30-7-1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato F - Accordo integrativo per l’istruzione professionale
Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegato G - Legge 18-4-1962, n. 230 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Allegato H - Accordo interconfederale 29-4-1965 sui licenziamenti individuali
Allegato I - Legge 15-7-1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Allegato - L Legge 20-5-1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato M - Distribuzione del contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editoriali di giornali quotidiani ed agenzie di stampa

Addì 9 febbraio 1979 in Roma tra la Federazione italiana editori giornali, la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari e Sassari; la Federazione italiana lavoratori del libro, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari e Sassari; la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari; è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte I - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa coi lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 3 Contratto a termine
L’assunzione a termine è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Rappresentanze sindacali
Si applicano le norme della legge 20-5-1970, n. 300 sulle rappresentanze sindacali.
In aggiunta ai compiti previsti dalla suddetta legge spetta alle Rappresentanze sindacali di esprimere unitariamente (Cgil - Cisl - Uil) il parere rivolto ad accertare, contestualmente all’assunzione dei lavoratori, l’esistenza dei requisiti professionali degli stessi stabiliti dalle norme tecniche del presente contratto. A tale fine all’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali i dati relativi ai requisiti professionali del lavoratore assunto.

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 7 Diritti sindacali
Si richiamano le disposizioni contenute nella legge 20-5-1970, n. 300 con le seguenti precisazioni:

Assemblea
Oltre a quelle previste dall’art. 20 della legge, ulteriori modalità per l’esercizio di assemblea potranno essere concordate in sede aziendale.

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dell’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla Direzione dell’azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze e previo avviso alla direzione aziendale, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
I lavoratori tramite le loro rappresentanze potranno procedere, all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata in comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti), attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.

Art. 11 Assicurazione infortuni
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall’impiego di automezzi gli autisti e gli ispettori che siano richiesti, per l’espletamento delle loro mansioni, di farne uso.
[…]

Art. 12 Istruzione professionale
L’impegno delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica, è regolato dall’accordo integrativo allegato al presente contratto.
Norma transitoria
Le parti contraenti, riconosciuta la necessità di disporre di strutture idonee a garantire la formazione e la riqualificazione del personale poligrafico ai fini del miglioramento tecnico del settore e della difesa dell’occupazione, concordano di istituire una commissione mista paritetica che individui quali compiti possano essere svolti a tal fine dall’Enipg e quali mezzi finanziari siano necessari per il loro espletamento. La Commissione esaurirà i propri lavori entro il 31-10-1979.

Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Programmi globali d’investimento

La Federazione italiana editori giornali si impegna ad esaminare con la Federazione unitaria lavoratori poligrafici e cartai ogni sei mesi il programma globale degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine, finalizzati al potenziamento produttivo ed economico del settore nella prospettiva di una più vasta diffusione del giornale o a nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.

Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
Gli editori, tramite la Fieg, informeranno al livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo le organizzazioni sindacali sui programmi che comportino nuovi insediamenti produttivi o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i prevedibili effetti sull’occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.

Piani di ristrutturazione aziendale
In ogni caso le direzioni delle aziende e le RSA, assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, si incontreranno per esaminare i termini dei singoli investimenti programmati allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti - editori e sindacati - conseguenti all’introduzione delle innovazioni tecnologiche e comunque in tempo utile alla programmazione aziendale. A tal fine i piani di ristrutturazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliano raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sulla organizzazione dell’intero ciclo produttivo - dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione - al momento finale della realizzazione. Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
Allo scopo di salvaguardare l’occupazione e di non alterare la professionalità dei lavoratori, l’organizzazione del ciclo produttivo del giornale conseguente alla adozione di nuove tecnologie non deve determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici da parte delle redazioni, premesso che le posizioni delle parti sono quelle registrate a verbale, si conviene che dal 1-1-1979 al 31-12-1980 l’inserimento dei nuovi mezzi tecnologici nelle redazioni avverrà nel rispetto delle competenze professionali dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del presente contratto in base ai tradizionali sistemi di produzione.
Alla scadenza del termine indicato le parti si incontreranno per esaminare il problema alla luce delle esperienze maturate e sulla base dell’evoluzione tecnica del settore.
In ogni caso le forme di organizzazione aziendale del lavoro devono consentire il pieno sfruttamento del potenziale produttivo con l’utilizzo del personale presente in azienda debitamente riqualificato. Pertanto si procederà alla eliminazione delle duplicazioni di operazioni non richieste dalle esigenze della produzione ed in particolare della ripetizione di battute eseguite da parte di lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del presente contratto.
Per l’attuazione dei programmi di ristrutturazione si osserveranno i seguenti principi:
1) l’individuazione degli organici necessari per la nuova organizzazione del lavoro sarà concordata tra le RSA assistite dalle organizzazioni provinciali e le direzioni aziendali. I nuovi organici saranno fissati tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e comunque nei limiti massimi del tasso medio del settore. Gli organici così determinati dovranno assicurare la costante normalità della produzione in caso di improvvise assenze.
Nel caso di assenze prolungate si darà luogo a relative sostituzioni qualora non sia possibile ricorrere a spostamenti nei turni settimanali;
2) la riqualificazione dei lavoratori potrà essere indirizzata anche verso altre specializzazioni;
3) la mobilità avviene nell’ambito del profilo (livello retributivo) e della specifica professionalità acquisita con la riqualificazione professionale.
[…]

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23-10-1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell’azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 20 Norme complementari
1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.
[…]

Parte II - Norme operai
Art. 1 Visita medica

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300.
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L’apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro
Turni

L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
Per la determinazione della caratteristica di orario promiscuo e notturno, ai fini dell’applicazione delle relative maggiorazioni, si terrà conto delle ore effettivamente prestate dal lavoratore dall’inizio alla fine della prestazione, comprese le ore di lavoro straordinario collegate all’orario ordinario, purché esse siano effettuate in base a turni preordinati e non abbiano carattere di mera occasionalità.
L’orario di lavoro, a tutti gli effetti, è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione per i linotipisti della città di Roma per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore giornaliere e per quelli di Palermo per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore e mezzo.
L’orario giornaliero di lavoro è continuativo per il turno promiscuo e notturno.
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda con carattere di continuità.
Nota a verbale
Circa i problemi connessi alla piena utilizzazione dell’orario di lavoro, principio peraltro già sancito nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti accolgono l’invito del Ministro del lavoro di assumere reciproco impegno di intervenire tramite le rispettive strutture al fine di ricercare concordemente le soluzioni più idonee a favorire, là dove fosse necessario, la piena utilizzazione dell’orario di lavoro.

Complementari e ausiliari
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (36-42 settimanali). […]

Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai chiamati a prestare la propria opera la domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giornate lavorative comprese le domeniche.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5 primo comma della legge 22-2-1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno far ricorso al lavoro straordinario. Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione oppure - in mancanza delle condizioni predette - soppresso comunque entro il termine del 31-12-1978.
[…]

Art. 13 Giorni di riposo
All’operaio che abbia un’anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
[…]

Art. 18 Malattia e infortunio
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla differenza tra il precedente e il nuovo minore trattamento economico. Però se la inidoneità derivi da malattia professionale od infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione anche se in dipendenza di postumi invalidanti deve essere assegnato a categoria inferiore.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 20 Mutamento di mansioni
Valgono le norme di cui all’art. 13 della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, la Direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo tra la direzione e le rappresentanze sindacali aziendali.
Per le sottoindicate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
[…]

Art. 30 Ferie
[…]
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 3 Mutamento di mansioni

Valgono le norme di cui all’art. 13 della legge 20-5-1970, n. 300.
[…]

Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi

La durata normale dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente tra la direzione e le rappresentanze sindacali l’orario unico.
Gli addetti a mansioni discontinue che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell’80 per cento della quota giornaliera di retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori, nelle aziende che stampano le edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento previsto dalla disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
[…]
L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.

Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della parte II - Norme operai.

Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno il trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Nota a verbale
Circa i problemi connessi alla piena utilizzazione dell’orario di lavoro, principio peraltro già sancito nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti accolgono l’invito del Ministero del lavoro di assumere reciproco impegno di intervenire tramite le rispettive strutture al fine di ricercare concordemente le soluzioni più idonee a favorire, là dove fosse necessario, la piena utilizzazione dell’orario di lavoro.

Disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati chiamati a prestare la propria opera in domenica per le edizioni del lunedì dei quotidiani osserveranno un orario di lavoro settimanale di 36 ore distribuito su sei giorni lavorativi comprese le domeniche.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 22-2-1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario, programmato eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione oppure - in mancanza delle condizioni predette - soppresso comunque entro il termine del 31-12-1978.
[…]

Art. 9 Ferie
[…]
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 11 Giorni di riposo
Agli impiegati amministrativi che abbiano un’anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno, spetteranno per ogni anno solare, tredici giorni di riposo retribuiti.
Per gli impiegati tecnici, per i dimafonisti e per i telescriventisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13 - parte II - Norme operai.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma precedente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300 le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione del disposto dei punti a), b) e c);
e) licenziamento. […]

Parte IV - Condizioni di miglior favore
2) Condizioni di miglior favore locali

In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.
[…]
Città di Trieste
1) Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
[…]

Allegato F - Accordo integrativo per l’istruzione professionale
Addì 25-7-1968, in Roma tra la Federazione italiana editori giornali; l’Associazione italiana stampatori giornali e la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai; la Federazione italiana lavoratori del libro; la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria;

Premesso
che con il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato a Roma il 25-7-1968, è stato confermato l’impegno delle aziende di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l’addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica, si conviene e si stipula:

Art. 1
All’istruzione professionale provvederanno apposite scuole riservate ai giovani di età non inferiore ai 14 anni i quali intendano specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell’industria grafica. Potranno esservi ammessi anche i lavoratori grafici che siano o siano stati dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani i quali aspirino a specializzarsi in altri rami della professione grafica.

Art. 2
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica - Enipg - e, per ciascuna provincia o diversa circoscrizione, i Comitati provinciali o interprovinciali le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuti e regolamenti.

Art. 3
È confermato l’obbligo delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di versare, con decorrenza 1-7-1968, nei modi che saranno stabiliti dai singoli comitati o, in mancanza, dall’Enipg, un contributo settimanale di lire ottanta per ogni dipendente che svolga attività grafica propriamente detta.

Art. 4
La misura del contributo potrà essere sottoposta a revisione, a richiesta di una delle parti contraenti.

Art. 5
Qualora per disposizione di legge le aziende fossero obbligate a corrispondere contributi per l’istruzione tecnico-professionale di coloro che intendono addestrarsi o perfezionarsi nell’arte grafica, la corresponsione del contributo di cui all’art. 3 sarà sospesa e le parti riesamineranno l’oggetto del presente accordo.

Art. 6
Il presente accordo avrà la durata del CCNL 25-7-1968 di cui è parte integrante e potrà essere modificato con l’accordo delle parti anche prima della scadenza.