Cassazione Penale, Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 2604 - Parcheggio automatizzato e responsabilità datoriale


 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio mortale avvenuto in un parcheggio automatizzato ai danni del dipendente della società che gestiva l'impianto, F. srl.; in particolare, durante una operazione di prelievo, l'autovettura oggetto della manovra era rimasta incastrata tra lo stallo ed il montavetture e l'operaio era rimasto schiacciato all'interno dell'autovettura, a causa dell'improvviso movimento dell'impianto mentre egli stava cercando di risolvere il problema verificatosi. La Corte di Appello evidenziava che l'accertamento della polizia scientifica aveva consentito di individuare la probabile origine del malfunzionamento del carrello del montacarichi nell'urto della ruota anteriore sinistra del veicolo con il marciapiede che delimita il corridoio di entrata dei mezzi nel garage.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

La Suprema Corte afferma che "deve rilevarsi che i giudici di merito hanno proceduto ad una conferente disamina del compendio probatorio, con valutazione immune da ogni profilo di manifesta illogicità e perciò non confutabile in questa sede di legittimità, giungendo alla conclusione, che, nel caso di specie, il datore di lavoro non avesse investito formalmente il delegato per la sicurezza con modalità rigorose, di talché il medesimo datore non risultava liberato dai propri obblighi impeditivi.

 

Al riguardo, la Corte di Appello di Milano ha evidenziato che F.S. risultava amministratore delegato dal 2002, investito di tutti i poteri di ordinari amministrazione della società; e che la materia della sicurezza sul lavoro rientra certamente nei compiti di ordinaria amministrazione.

 

La Corte territoriale ha, inoltre, conclusivamente considerato che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che a F.S. era - in concreto - riconosciuto il ruolo di responsabile della sicurezza."

 

"Del pari infondato si palesa il terzo motivo di ricorso: la Corte di Appello di Milano, infatti, nella sentenza impugnata, del tutto conferentemente chiarisce che l'imputato, in virtù delle funzioni svolte e dei poteri connessi, era il soggetto al quale facevano capo, all'interno dell'azienda, le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni; e che dette conclusioni non muterebbero neppure qualora si ritenesse di dover riconoscere analoghe responsabilità anche nei confronti di altri soggetti."

 

Quanto infine al quarto e al quinto motivo di ricorso la Corte afferma che è destituito di ogni fondamento il rilievo con il quale la parte assume che l'infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore.

"Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia accertato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica ... La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli".

 

Deve, quindi, ritenersi del tutto corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.

 

Conclude la Suprema Corte che "la Corte di Appello ha considerato, conclusivamente, che i meccanismi installati nell'impianto non offrivano sufficienti garanzie di sicurezza, poiché non impedivano l'effettuazione di interventi di emergenza, senza la disattivazione dell'impianto stesso, negli esatti termini definiti nel capo di imputazione" ed è dunque per questo che rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio Presidente

Dott. IZZO Fausto Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.S.R. N. IL ***;

avverso la sentenza n. 4960/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Briola Giovanni, Cipollone Giovanni.

 

 

FattoDiitto

 

 

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2009 dichiarava F.S.R. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commesso in ***.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa in data 20 aprile 2010 in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta all'imputato e confermava nel resto.

Riferiva la Corte territoriale che il giorno 10.3.2003, nel parcheggio automatizzato si era verificato un incidente mortale, in danno di G.G., dipendente della società che gestiva l'impianto, F. srl.; in particolare, durante una operazione di prelievo, l'autovettura oggetto della manovra era rimasta incastrata tra lo stallo ed il montavetture e l'operaio era rimasto schiacciato all'interno dell'autovettura, a causa dell'improvviso movimento dell'impianto mentre egli stava cercando di risolvere il problema verificatosi. La Corte di Appello evidenziava che l'accertamento della polizia scientifica aveva consentito di individuare la probabile origine del malfunzionamento del carrello del montacarichi nell'urto della ruota anteriore sinistra del veicolo con il marciapiede che delimita il corridoio di entrata dei mezzi nel garage.

La Corte territoriale si soffermava quindi specificamente sui motivi proposti dall'appellante, riguardanti: il fatto che l'imputato all'epoca del sinistro non fosse legale rappresentante della F. s.r.l. e che in materia di sicurezza del lavoro le responsabilità fossero da attribuire a M.; l'indebito riferimento operato dal primo giudice alla normativa del 2008, entrata in vigore cinque anni dopo l'epoca dei fatti; il fatto che l'impianto fosse stato realizzato e ammodernato dalla E. s.r.l.; la non pacifica ricostruzione della dinamica del sinistro; l'abnormità del comportamento posto in essere dallo stesso operaio infortunato.

 

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo dei difensori, articolando i seguenti motivi.

 

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione delle norme giuridiche delle quali si deve tenere conto nella applicazione della legge penale.

Rileva il ricorrente che erroneamente i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di F.S.R., all'epoca del fatto amministratore delegato e non legale rappresentante della F. s.r.l..

Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce che delegato alla sicurezza risultava M.F., con incarico ricevuto in data 23 ottobre 1995.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, avendo trascurato il fatto che l'automazione del silo era stata curata dalla E. s.r.l.

Con il quarto motivo la parte deduce il difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza; ciò in quanto il giudicante ha fondato la responsabilità dell'imputato su di una prassi aziendale non contestata.

Il ricorrente reitera poi l'eccezione relativa al comportamento abnorme posto in essere dal medesimo infortunato.

Con il quinto motivo la parte deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, atteso che la Corte di Appello da un lato rileva che rispetto alla dinamica del sinistro non risultano risolte tutte le perplessità, dall'altro ritiene provata la responsabilità dell'imputato con ragionevole grado di certezza.

 

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Con riguardo al primo ed al secondo motivo di censura, che è dato trattare congiuntamente, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno proceduto ad una conferente disamina del compendio probatorio, con valutazione immune da ogni profilo di manifesta illogicità e perciò non confutabile in questa sede di legittimità, giungendo alla conclusione, che, nel caso di specie, il datore di lavoro non avesse investito formalmente il delegato per la sicurezza con modalità rigorose, di talché il medesimo datore non risultava liberato dai propri obblighi impeditivi.

Al riguardo, la Corte di Appello di Milano ha evidenziato che F.S. risultava amministratore delegato dal 2002, investito di tutti i poteri di ordinari amministrazione della società; e che la materia della sicurezza sul lavoro rientra certamente nei compiti di ordinaria amministrazione.

La Corte territoriale ha, inoltre, conclusivamente considerato che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che a F.S. era - in concreto - riconosciuto il ruolo di responsabile della sicurezza. È poi appena il caso di rilevare che le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine al ruolo di mero consulente per la sicurezza svolto dall'ing. M., confermate dalla Corte territoriale, si fondano sulla richiamata analisi del compendio probatorio.

Del pari infondato si palesa il terzo motivo di ricorso: la Corte di Appello di Milano, infatti, nella sentenza impugnata, del tutto conferentemente chiarisce che l'imputato, in virtù delle funzioni svolte e dei poteri connessi, era il soggetto al quale facevano capo, all'interno dell'azienda, le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni; e che dette conclusioni non muterebbero neppure qualora si ritenesse di dover riconoscere analoghe responsabilità anche nei confronti di altri soggetti.

 

È dato, quindi, procedere alla disamina congiunta del quarto e del quinto motivo di ricorso.

Destituito di ogni fondamento è il rilievo con il quale la parte assume che l'infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia accertato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, leritano, Rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del23.01.2007, Rv. 236109).

Deve, quindi, ritenersi del tutto corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.

Orbene, con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, la Corte di Appello ha richiamato gli esiti della espletata consulenza rilevando che l'incidente era stato provocato dalla intempestiva messa in moto del meccanismo, in quanto il sistema non aveva bloccato, come avrebbe dovuto, la manovra di un inconsapevole cliente che aveva azionato l'impianto mentre l'operaio era a bordo della macchina rimasta incastrata.

La Corte territoriale ha in particolare evidenziato che la condotta dell'infortunato non era esente da profili di imprudenza, escludendo, peraltro, che l'operaio avesse agito in modo imprevisto o imprevedibile, ovvero al di fuori degli abituali schemi di intervento, da tutti praticati.

Al riguardo la Corte territoriale ha puntualmente richiamato le deposizioni rese dai testi escussi in corso dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di Appello ha considerato, conclusivamente, che i meccanismi installati nell'impianto non offrivano sufficienti garanzie di sicurezza, poiché non impedivano l'effettuazione di interventi di emergenza, senza la disattivazione dell'impianto stesso, negli esatti termini definiti nel capo di imputazione.

 

Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.