Tipologia: CCNL
Data firma: 19 giugno 1979
Validità: 01.01.1979 - 30.06.1981
Parti: Ait-Agis e Fils-Cgil, Fuls-Cisl, Uil-Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri, Personale non artistico

Sommario:

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Lavoro dei minori
Art. 3 - Trasferte
Art. 4 - Tutela della maternità
Art. 5 - Servizio militare
Art. 6 - Commissioni interne
Art. 7 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 8 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
Art. 9 - Condizioni di miglior favore
Art. 10 - Decorrenza e durata
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Passaggio di categoria
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Premio annuale
Art. 15 - Indennità di cassa
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Doveri dell’impiegato
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Norme speciali
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro

Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Mutamento di mansioni
Art. 5 - Personale addetto ai turni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Prestazioni per lo spettacolo
Art. 9 - Divisa
Art. 10
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Permessi
Art. 14 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Servizio antincendio
Capo II Disposizioni particolari per gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato
Art. 19 - Gratifica natalizia
Art. 20 - Premio annuale
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23
Art. 24
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Capo III Disposizioni particolari per i contratti a tempo determinato, per le assunzioni a giornata e per le assunzioni a spettacolo
Art. 26 - Indennità speciale per i contratti a termine, a ciclo di rappresentazioni, a giornata e a spettacolo
Parte IV - Minimi tabellari e indennità di contingenza
Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala

Accordo 16-10-1979 sulla retribuzione giornaliera del personale serale di palcoscenico e di sala
Art. 1 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
Art. 2 - Montaggio
Art. 3 - Smontaggio
Art. 4 - Montaggio - Spettacolo - Smontaggio
Art. 5 - Montaggio e smontaggio
Art. 6 - Prestazioni per allestimenti o riallestimenti degli spettacoli
Art. 7 - Adeguamento periodico dei compensi
Art. 8 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati ed operai dipendenti da esercizi teatrali

L’anno 1979, il giorno 19 del mese di giugno in Roma, presso la sede dell’Agis, in via di Villa Patrizi n. 10, tra l’Ait - Associazione italiana teatri, con l’intervento dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) e la Fils-Cgil, la Fuls-Cisl, la Uil-Spettacolo, è stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

Parte I - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 2 Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4 Tutela della maternità
Per il trattamento delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 6 Commissioni interne
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, valgono gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2 Visita medica
Prima dell’assunzione in servizio l’impiegato potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 6 Orario di lavoro
Ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali effettive a partire dal 1-3-1974.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all’impiegato un importo a titolo di rimborso spese di lire 4.500 con decorrenza dal 1-9-1979.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per il personale amministrativo il cui lavoro non sia connesso con la preparazione o l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni.

Art. 7 Riposo settimanale
Agli impiegati spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
[…]

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o di urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto o autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all’art. 6, Parte II, del presente contratto.
Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro: il lavoro prestato tra le ore 21 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro:
- in caso di spettacolo: il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all’art. 9, Parte II, del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
[…]

Art. 19 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L’azienda ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell’impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 21 Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 26 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di venti dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell’azienda stessa a ciascun impiegato.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Capo I Disposizioni comuni alle varie forme del contratto di lavoro
Art. 1 Varie forme del contratto di lavoro individuale

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato o per la durata della stagione teatrale;
3) per ciclo di rappresentazioni relative ad uno stesso spettacolo;
4) per una sola giornata.
[…]

Art. 2 Assunzione
[…]
L’azienda prima dell’assunzione, potrà sottoporre l’operaio a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’azienda stessa e potrà richiedergli il certificato penale.

Art. 6 Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali effettive a decorrere dal 1-3-1974.
La durata giornaliera del lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è ridotta di 1 ora.
In caso di mancato intervallo per il pasto è dovuto all’operaio un importo a titolo di rimborso spese di lire 3.000, elevato a lire 4.500 dal 1-9-1979.
Per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali effettive a decorrere dal 1-3-1974.
[…]
Con decorrenza dal 1-3-1974, per i portieri e custodi con alloggio l’orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell’alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell’edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore potrà essere esaurito in 5 giornate lavorative per gli operai il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l’effettuazione di spettacoli e manifestazioni.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Salvo quanto disposto per il personale serale di palcoscenico e di sala nella Parte V del presente contratto e salvo quanto stabilito dall’art. 8, Parte III, del presente contratto, per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all’art. 6, Parte III, del presente contratto.
Per lavoro notturno si intende:
a) per gli operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro: il lavoro prestato tra le ore 21 e le ore 6;
b) per gli operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro:
- in caso di spettacolo: il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;
- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all’art. 12, Parte III, del presente contratto. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
[…]

Art. 11 Riposo settimanale
All’operaio spetta un giorno di riposo settimanale, secondo i turni fissati dalla Direzione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della settimana per speciali esigenze connesse all’attività delle compagnie e previamente accertate dalle direzioni aziendali con gli organismi rappresentativi dei lavoratori. In tal caso nessun trattamento aggiuntivo è dovuto al lavoratore.
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività nazionale od infrasettimanale spetterà al lavoratore l’importo di una quota giornaliera di retribuzione.

Art. 14 Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L’azienda inoltre ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell’operaio da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
L’operaio è tenuto alla rigida osservanza dei doveri a lui derivanti dal rapporto di lavoro e dalle mansioni affidategli. È tenuto inoltre ad osservare il presente contratto ed i regolamenti aziendali che non siano in contrasto con esso.
Le mancanze saranno punite con:
1) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione base;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
La punizione di cui al punto 1) sarà inflitta all’operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che sia trovato addormentato;
d) che rechi offesa ai compagni di lavoro o, in genere, al personale addetto al locale;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 2) sarà inflitta all’operaio:
a) che introduca bevande alcooliche nel locale senza il permesso della Direzione;
b) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale andamento del lavoro;
c) che dia disposizioni contrastanti con quelle impartite dalla Direzione.
La punizione di cui al punto 3) potrà essere adottata, oltre che nel caso di mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, nel caso di recidiva nelle mancanze su elencate e nel caso di mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza del locale o nei confronti di chi fumi sul palcoscenico e annessi.

Art. 18 Servizio antincendio
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni nei quali, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso sarà corrisposta una indennità non computabile ad alcun effetto nella retribuzione di lire 1.500, elevata a lire 2.000 con decorrenza dal 1-9-1979.

Parte V - Trattamento del personale serale di palcoscenico e di sala
[…]
La sarta serale può essere chiamata in servizio con un’ora aggiuntiva di anticipo rispetto all’orario di detto personale.
L’orario di inizio delle prestazioni del personale serale di palcoscenico e di sala è stabilito discrezionalmente dall’azienda in relazione alle esigenze del servizio.
[…]
G) Al personale serale che venga utilizzato anche per il servizio antincendi e che abbia frequentato il regolare corso di addestramento è dovuta, in aggiunta al normale compenso giornaliero, un’indennità giornaliera di lire 1.500. Tale indennità non è computabile ad alcun effetto nella retribuzione.
Con decorrenza dal 1-9-1979 la suddetta indennità è fissata in lire 2.500.
H) In caso di doppio spettacolo giornaliero, qualora tra la fine della prestazione individuale relativa al 1° spettacolo e l’inizio della prestazione individuale relativa al 2° spettacolo non intercorra un intervallo di almeno 45 minuti, per la stagione teatrale 1979/1980, e di almeno un’ora per la stagione teatrale 1980/1981, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di lire 2.500 con decorrenza dal 1-9-1979.
[…]