DIRETTIVA 2010/61/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’alle­gato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE riman­dano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva.

(2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali ven­gono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le versioni mo­dificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2011, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2011.

(3) L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’alle­gato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(4) La misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il trasporto terrestre di merci pericolose,

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

Gli allegati della direttiva 2008/68/CE sono modificati come segue:

1) nell’allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal seguente testo:

«I.1. ADR

Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini “parte contra­ente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come op­portuno.»

2) nell’allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:

 

«II.1. RID

Allegato del RID che figura come appendice C della Con­venzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, come opportuno.»

3. Nell’allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:

«III.1. ADN

I regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a de­correre dal 1° gennaio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come oppor­tuno.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legi­slative, regolamentari e amministrative necessarie per confor­marsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011. Essi co­municano senza indugio alla Commissione il testo di dette disposizioni ed una tabella di concordanza fra le suddette di­sposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella ma­teria disciplinata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


 

 

( 1 ) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13

 

 


 

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