Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n. 1791 - Valutazione rischio amianto

 

 

 

 

Responsabilità dei legali rappresentanti della ditta I.  per non aver valutato adeguatamente il rischio amianto nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che "corretta risulta l'interpretazione dell'art. 4 del Dlgs n. 626 del 1994*, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di prendere in considerazione nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di individuare le misure necessarie a prevenirli. La sentenza impugnata ha dato atto che dalle escussioni testimoniali è risultato che nell'azienda di produzione di fuochi di artificio, erano stati effettuati in precedenza interventi di bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nel corso di precedenti controlli e che, a seguito del sopralluogo del 6 agosto 2005, svolto a seguito di uno scoppio verificatosi nella fabbrica, era stato accertato che nel documento di valutazione dei rischi non era contemplato il rischio amianto, rischio che, dopo l'attività di bonifica, doveva comunque essere considerato, in quanto in presenza di amianto deve essere adottato un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni di bonifica ed isolamento già fatte."

 

Quanto al secondo motivo di ricorso "il giudice non ha mai affermato l'inesistenza del documento, anzi, ha dato atto nella parte motiva della sentenza che il documento di valutazione del rischio era stato acquisito agli atti del processo all'esito della deposizione del teste B. Gennaro, in servizio presso l'ASL N. 4, avvenuta il 25 gennaio 2008, ed ha esaminato tale documento, verificando che nello stesso non era stato contemplato alcun aspetto relativo al rischio amianto."


 

  

*Vd. oggi art. 28 D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09.

 


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente

Dott. CLAUDIA SQUASSONI -    Consigliere

Dott. MARIO GENTILE -   Consigliere

Dott. ALDO FIALE -           Consigliere

Dott. ELISABETTA ROSI - Rel. Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

1) P.B. N. IL 01/12/1956

2) P.E. N. IL 18/10/1958

 

avverso la sentenza n. 2106/2006 TRIBUNALE di NOLA, del 07/05/2010

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo

che ha concluso per   l’inammissibilità del ricorso

Udito il difensore Avv. C. F. di Ottaviano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e comunque per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

 

 

Fatto

 

 

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, con sentenza depositata il 14 maggio 2010, ha condannato P.B. e P. E. alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 4 del D.lgs n. 626 del 1994, perché nella qualità di legali rappresentanti della ditta I. non avevano valutato adeguatamente il rischio amianto nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro, fatti accertati in Ottaviano, successivamente al 6 agosto 2005, aventi condotta perdurante.

 

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati chiedendone l'annullamento per la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p. sulla base dei seguenti motivi:

1. Il giudice avrebbe erroneamente interpretato il disposto di cui all'art. 4 D.lgs. 626/94: nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe risultata provata l'omessa indicazione del rischio amianto e neppure la stessa esistenza del rischio in sé. I testi hanno riferito che all'interno dell'azienda dei P. l'amianto era stato rinvenuto in due luoghi ed in entrambi i casi i titolari avevano provveduto diligentemente all'isolamento dello stesso attraverso procedure corrette, oggetto di specifica approvazione da parte degli organi preposti al controllo. Pertanto la mancanza di indicazioni nel documento di valutazione dei rischi, è connessa al fatto che non c'era rischio amianto.

2. Risulterebbe anche manifestamente illogica la motivazione. Il giudice ha sottolineato la responsabilità penale degli imputati per omessa indicazione del rischio amianto nel documento di valutazione ed ha anche affermato l'inesistenza del documento stesso. In realtà, il documento in esame non è stato acquisito al fascicolo processuale e la condanna degli imputati sarebbe avvenuta senza verifica del suo contenuto.

3. I ricorrenti hanno lamentato anche la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione, perché il giudice non ha ritenuta necessaria l'escussione di un teste richiesto dalla difesa, il ragioniere della società il quale era il depositario proprio del documento di valutazione dei rischi.

 

 

Diritto

 

 

1. Il primo motivo di ricorso è infondato perché corretta risulta l'interpretazione dell'art. 4 del Dlgs n. 626 del 1994, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di prendere in considerazione nel documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di individuare le misure necessarie a prevenirli. La sentenza impugnata ha dato atto che dalle escussioni testimoniali è risultato che nell'azienda di produzione di fuochi di artificio, erano stati effettuati in precedenza interventi di bonifica del materiale contenente amianto rinvenuto nel corso di precedenti controlli e che, a seguito del sopralluogo del 6 agosto 2005, svolto a seguito di uno scoppio verificatosi nella fabbrica, era stato accertato che nel documento di valutazione dei rischi non era contemplato il rischio amianto, rischio che, dopo l'attività di bonifica, doveva comunque essere considerato, in quanto in presenza di amianto deve essere adottato un programma di manutenzione e controllo periodico delle operazioni di bonifica ed isolamento già fatte.

 

2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

 

Il giudice non ha mai affermato l'inesistenza del documento, anzi, ha dato atto nella parte motiva della sentenza che il documento di valutazione del rischio era stato acquisito agli atti del processo all'esito della deposizione del teste B. Gennaro, in servizio presso l'ASL N. 4, avvenuta il 25 gennaio 2008, ed ha esaminato tale documento, verificando che nello stesso non era stato contemplato alcun aspetto relativo al rischio amianto.

 

3. Del pari infondato il terzo motivo di ricorso: risulta infatti corretta la valutazione di superfluità dell'audizione del ragioniere della ditta finalizzata all'acquisizione del documento, visto che lo stesso risultava già presente agli atti del fascicolo dibattimentale.

 

4. Anche l'eccezione della difesa avanzata all'udienza innanzi a questa Corte, relativa all'estinzione del reato ascritto ai ricorrenti per intervenuta prescrizione, è infondata.

Nella specie, in relazione alla prescrizione, va applicata la disciplina - più favorevole per l'imputato - vigente al momento della consumazione dei reati. La prescrizione massima, quindi, è di quattro anni e mezzo e decorre dal 6 agosto 2005, giorno dell'accertamento del fatto. La disciplina previgente deve essere applicata per intero, con la conseguenza che non possono applicarsi le nuove norme introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, sulla durata della sospensione della prescrizione per impedimento. Il Collegio invero ritiene che debba essere ribadito e confermato il principio secondo cui "In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della L. citata.

(Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto ai termini di prescrizione del reato contravvenzionale, e quella sopravvenuta quanto ai termini di sospensione della prescrizione)" (tra le altre, Sez. 1, n. 27777 dell' 11/7/2008, Soldano, Rv.. 240863). Tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, per un totale di mesi nove e giorni ventinove - conseguenti al rinvio del processo su richiesta del difensore, disposto il 4 aprile 2009, per l'adesione dello stesso all'astensione dalle udienze proclamata dalla classe forense, per l'udienza del 22 gennaio 2010, periodo da computarsi interamente e ad altro rinvio, disposto proprio in tale successiva udienza, sempre su richiesta del difensore, per l'udienza del 5 febbraio 2010 - la data di prescrizione deve essere individuata al 5 dicembre 2010.

 

Ne consegue, pertanto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

 

 

PQM

 

 

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011