Tipologia: CCNL
Data firma: 28 gennaio 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Aiss e Ugl Terziario, Ugl Sicurezza civile, Federterziario
Settori: Servizi,Vigilanza non armata
Fonte: UGL Terziario

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Art. 9 - Permessi sindacali
Art. 10 - Permessi retribuiti RSU/RSA
Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 11 - Ente Bilaterale
Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14 - Pari Opportunità
Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Art. 18 - Mobbing
Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Richiami normativi
Art. 21 - Disposizioni finali
Titolo VI - Classificazione del personale
Art. 22 - Declaratoria
Art. 23 - Anzianità
Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa
Art. 25 - Richiami normativi
Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Art. 27 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Art. 28 - Lavoro ripartito
Art. 29 - Collaborazioni Coordinate a Progetto/Programma co.co.pro
Art. 30 - Gestione delle controversie
Art. 31 - Apprendistato
Art. 32 - Formazione
Art. 33 - Campo d'azione
Lavoro part-time

Art. 34 - Definizione
Ari. 35 - Adempimenti
Art. 36 - Minimo orario
Art. 37- Part-time verticale
Contratto di inserimento
Art. 38 - Definizione
Art. 39 - Beneficiari
Art. 40 - Aziende eleggibili
Art. 41 - Progetto formativo
Art. 42 - Durata del progetto
Art. 43 - Deroghe per i portatori di handicap
Art. 44 - Norme contrattuali
Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro -Flessibilità - Banca ore - Riposo settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, norme comportamento
Art. 45 - Modalità di assunzione
Art. 46 - Documenti per l'assunzione
Periodo di prova
Art. 47 - Periodo di prove
Art. 48 - Sospensione del periodo di prova
Orario di lavoro
Art. 49 - Orario di lavoro settimanale
Art. 50 - Esposizione orario di lavoro
Lavoro straordinario
Art. 51- Lavoro straordinario
Art. 52 - Lavoro supplementare
Art. 53 - Lavoro ordinario notturno
Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 54 - Riposo settimanale
Art. 55 - Festività nazionali
Art. 56 - Ferie
Art. 57- Permessi
Congedo matrimoniale
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Missioni
Art. 59 - Missioni
Art. 60 - Rimborso spese di trasferimento e diaria giornaliera di trasferta fuori territorio
• Rimborso spese trasferimento
• Diaria giornaliera per trasferta fuori territorio nazionale.
Art. 61 - Disposizioni per i trasferimenti
Anzianità di servizio
Art. 62 - Aumenti per anzianità
Art. 63 - Anzianità convenzionale
Art. 64 - Norme di comportamento
Titolo IX - Congedi - Diritto allo studio
Art. 65 - Congedi retribuiti
Art. 66 - Diritto allo studio
Titolo X - Trattamento economico
Art. 67 - Voci retributive
Art. 68 - Divisore orario
Art. 69 - Paghe contrattuali
Norme di salvaguardia
Art. 70. - Condizioni di miglior favore
Art. 71- Procedure di prima applicazione del presente contratto
Mensilità aggiuntive
Art. 72 - Tredicesima
Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 74 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 75 - Permessi per assistenza
Art. 76 - Normativa
Malattie ed infortuni
Art. 77- Malattia
Art. 78 - Normativa
Art. 79 - Obblighi del lavoratore
Art. 80 - Periodo di comporto
Art. 81 - Trattamento economico di malattia
Art. 82 - Infortunio
Art. 83 - Trattamento economico di infortuni
Art. 84 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 85 - Festività
Art. 86 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 87 - Tubercolosi
Art. 88 - Rimando alla vigente normativa
Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione
Art. 90 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
Art. 91 - Beneficiari
Art. 92 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Art. 93 - Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
Art. 94 - Cambio di appalto
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro -Recesso - Preavviso - Giusta causa - Giustificato motivo
Art. 95 - Scioglimento dei rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Art. 96 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 97 - Normativa
Art. 98 - Nullità del licenziamento
Art. 99 - Periodo di preavviso
Art. 100 - Preavviso per dimissioni
Art. 101 - Decorrenza, dei periodo di preavviso
Art. 102 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 103 - Trattamento di fine rapporto
Art. 104 - Decesso del dipendente
Art. 105 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 106 - Dimissioni
Titolo XIII - Decorrenza e durata
Art. 107 - Decorrenza e durata
Titolo XIV - Archivio contratti
Art. 108 - Deposito Contratto Collettivo
Titolo XIV - Norme transitorie
Art. 109 - Norme transitorie
Allegati al presente Contratto Collettivo Nazionale
A - tabelle costi
B - Regolamento RSU
C - Statuto Enbisit
Art. 1 Costituzione
Art. 2 Natura
Art. 3 Durata
Art. 4 Sede
Art. 5 Scopi
Art. 6 Attività
Art. 7 Soci e Beneficiari
Art. 8 Finanziamento
Art. 9 Organi dell'Enbisit
Assemblea
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13 Il Presidente
Art. 14 Il Vice Presidente
Il Comitato Esecutivo
Art. 15
Art. 16
Art. 17 Funzionamento del Comitato Esecutivo
Art. 18 Il Collegio dei Sindaci
Art. 19 Il Patrimonio
Art. 20 Gestione dell'Enbisit
Art. 21 Bilancio dell'Enbisit
Art. 22 Liquidazione dell'Enbisit
Art. 23 Modifiche statutarie
Art. 24 Controversie
Art. 25 Disposizioni finali
D - modulistica per i contratti Co.Co.Pro.
E - modulo di adesione sindacale con modalità di calcolo e riscossione
F - modulo adesione Aiss e modalità riscossione
1 - Accordo attuativo per l'Apprendistato
2 - Formazione
3 - tabelle degli incrementi economici
4 - modello del verbale di “recepimento”

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (controllo attività spettacolo-intrattenimento - commerciali -fieristiche - servizi di accoglienza, guardi ani a e monitoraggio aree)

Oggi 28 Gennaio 2011, alle ore 12.00, le parti sotto elencate si sono riunite presso la sede dell’Ugl Terziario, in Piazza Benedetto Cairoli, 2 - Roma, per procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi: Aiss, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria […], Ugl Terziario […], Ugl Sicurezza Civile […], Federterziario […]

Premessa
Nelle predisposizione e definizione dei presente contratte collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare une normativa che. ferme restando tutte le regole normative e retributive necessarie a regolare il settore delle investigazioni. servizi di controllo disarmato (ed. security) e servizi complementari , fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tre tutti le riforme Biagi (Legge 30/03).. rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti hanno creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa “giustificare” la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole: di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.
Le parti confermano che il presente contratto rispetta l'accordo quadro del 22 gennaio 2009, per il rilancio della crescita economica e lo sviluppo occupazionale oltre alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria: per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, pertinenti all'attività degli istituti di investigazione - informazioni e ricerche, addetti controllo attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali
Le agenzie che intendono adottare il presente CCNL devono darne obbligatoriamente comunicazione a Enbisit
L'adozione del presente CCNL conferisce mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie in funzione della parte rappresentata.
L'adozione del presente CCNL da parte dell'azienda/istituto è subordinata alla sottoscrizione di un apposito verbale di "recepimento" concertato con le parti sociali, firmatarie del presente CCNL, e certificato dall'Enbisit, come da allegato modello.
Altresì il presente contratto regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i rapporti di lavoro di cui alle norme della legge 30/03 e D.L.vo 273/03 [276/03]

Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- tutte le attività eseguibili dagli istituti di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati;
- tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell'ambito delle indagini difensive di cui all'art. 222 Norme di coordinamento CPP.
- tutte le attività svolte dalle imprese che operano nel settori elencati di seguito, considerando l'elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
- attività in ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti.
- banche dati;
- informazioni commerciali;
- operatore di servizi di controllo non armati
- portierato, guardiania e osservatori;
- controllo accessi, flusso e deflusso;
- servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali
- Operatori controllo attività di spettacolo e intrattenimento - L. 94/2009 e DM 06/10/09
- addetti servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione - controllo nelle attività commerciali e fieristiche
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che svolgono le attività di cui innanzi e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli istituti "Formazione'' e 'Mercato del Lavoro ".

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale me interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
L'elezione delle RSA avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 6.

Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ai sensi dell' Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.

Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti dovranno definire la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, prevedente la partecipazione di liste contrapposte e la segretezza del voto

Art. 7 - Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e la Organizzazioni Sindacale firmataria del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa, se le assemblee saranno effettuate al di fuori dell'orario di lavoro; le ore saranno considerate lavorative e retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti le aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL elegge per il tramite dei lavoratori, con votazione segreta, un Delegato Sindacale Aziendale (DSA).
Al Delegato Sindacale Aziendale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende e le prerogative previste dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 11 - Ente Bilaterale

È costituito l'ente bilaterale Enbisit (Ente nazionale Bilaterale per la sicurezza, investigazioni e tutela) espressione dell'associazione di categoria di riferimento del settore, Aiss (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e Federterziario (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla Ugl Terziario (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario).
Lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant'altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato.
L'Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l'attività di Welfare integrativo.
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con Enbisit.
Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro e dei lavoratori subordinati, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto Cocopro la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso I' Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazione, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, comprendenti anche i costi sopportati dal sindacato e dalla parte datoriale per l'assistenza contrattuale da definirsi con separato regolamento. Tale trattenuta viene denominata Contributo per Ente Bilaterale (Enbisit).
[…]
L'Enbisit è amministrato da un Comitato di Gestione e/o da un Consiglio di Amministrazione nominati in misura paritetica dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro da un lato e dalle Organizzazioni dei Lavoratori dall'altro.
L' Enbisit costituirà un'apposita Commissione che avrà competenza specifica in materia di apprendistato.

Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale

Nelle aziende potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni distribuzione dell'orario di lavoro;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[…]

Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro

Le agenzie si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese al rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro.

Art. 18 - Mobbing
Le Parti stipulanti ii presente CCNL riconoscono la gravita del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare in danno dei dipendenti sia da parte dei datori di lavoro, che dei loro preposti che di altri dipendenti .

Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 20 - Richiami normativi
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti le sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cu: agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano le massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale.

Art. 21 - Disposizioni finali
Le Parti, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa

Nei presente Titolo trovane luogo alcun: fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi'" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e delle volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 25 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nei presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, modificato successivamente dal decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 in legge in particolare:
- per il lavoro intermittente: artt. 25 e 26
- per il lavoro ripartito: art. 27
- per i contratti di collaborazione a progetto: artt. da 61 e 69, limitatamente alle investigazioni con incarichi specifici.

Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l'obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l'occupazione, viene riconosciuta l'opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e lo stato occupazionale precedente .

Art. 27 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 28 - Lavoro ripartito
[…]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL.

Art. 29 - Collaborazioni Coordinate a Progetto/Programma co.co.pro
Il contratto co.co.pro. può essere applicato agli operatori che hanno superato il corso di formazione come da DM 06/10/09 e/o altri corsi previsti dal presente CCNL, iscritti negli appositi elenchi prefettizi, a cui vengono affidati incarichi investigativi, di servizi di controllo previsti dalle normative di legge (non armati), di monitoraggio aree commerciali, di controllo attività spettacolo e intrattenimento in genere di carattere esclusivamente temporaneo nonché di attività analoghe, complementari e conseguenziali.
Sono esclusi dal presente articolo gli operatori al primo ingresso o VI livello, addetti al controllo degli attestati di ingresso e/o flussi.

Art. 30 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare nell'istituto dell'arbitrato quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, come previsto dall'art. 31, comma 10 legge 183/10 "collegato lavoro" salvo il ricorso alla "Commissione Paritetica di Conciliazione'' costituita in ambito dell'Enbisit.

Art. 31 - Apprendistato
Si delega l'Ente Bilaterale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL alla redazione di un collegato che regolamenti l'istituto di Apprendistato, disciplinato in allegato “Apprendistato “.

Art. 32 - Formazione
Si delega l'Ente Bilaterale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL alla redazione di un collegato che regolamenti tempi e modalità della formazione continua in ottemperanza e adeguamento alle normative vigenti e future

Art. 33 - Campo d'azione
Salvo aggiornamenti Legislativi obbligatori e/o delibere dell'Enbisit la formazione professionale si svolge all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi
Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati e livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti. La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.

Contratto di inserimento
Art. 38 - Definizione

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Art. 40 - Aziende eleggibili
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano ai requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione dei contratto di inserimento in un rapporto di lavoro s tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti di scaduti nei 18 mesi precedenti.

Art. 41 - Progetto formativo
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione che l'inserimento prevedere ed il livello di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
Il progetto formativo varia in base ai livelli di approdo nei quali il lavoratore sarà impiegato nel caso l'azienda decida un'assunzione a tempo indeterminato, trascorso il periodo massimo di inserimento (18 mesi).
Oltre alla formazione pratica il lavoratore dovrà sostenere, come detto, un numero di ore destinate alla formazione teorica, differenziate in base al livello professionale da raggiungere e sempre in base ai moduli del progetto formativo di categoria definiti per la formazione continue dall'Ente Bilaterale.

Art. 42 - Durata del progetto
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e dei livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed une massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.

Art. 43 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 44 - Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione dei titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
[…]

Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro -Flessibilità - Banca ore - Riposo settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, norme comportamento
Orario di lavoro
Art. 49 - Orario di lavoro settimanale

La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali.
Per il VI livello, essendo di minimo impatto usurante, la durata normale effettiva è fissata in 45 ore settimanali su 6 giorni lavorativi per lavoro discontinuo
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.

Art. 50 - Esposizione orario di lavoro
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere comunicati in modo facile e comprensibile, a tutti i dipendenti.

Lavoro straordinario
Art. 51- Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
È data facoltà all'istituto o agenzia di istituire per il personale dipendente una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative.
L'azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massime di 4 ore giornaliere o di 20 ore settimanali, fino al tetto massimo di 200 ore annue.
Le prestazioni aggiuntive, fine a 200 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato. Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato.
Nell'eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto ai pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 15% a titolo di risarcimento dei danno.
[…]

Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 54 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno.

Art. 56 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 64 - Norme di comportamento
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
[…]
Le seguenti norme disciplinar: costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1 ) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità:
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezze o sotto effetto di stupefacenti;
- si addormenti in servizio involontariamente, anche previa predisposizione di quanto necessario allo scopo del servizio affidato.
[…]

Titolo X - Trattamento economico
Norme di salvaguardia

Art.71- Procedure di prima applicazione del presente contratto
In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura:
a) comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto;
b) consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno;
[…]

Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 75 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agii effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 76 - Normativa
[…]
Per quanto non previste dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Malattie ed infortuni
Art. 78 - Normativa

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 82 - Infortunio
Cosi come previsto dal Decreto legislativo numero 81/2008 (ex 626/94) e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro nei quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso
[…]

Art. 87 - Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dai luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 88 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti

Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte dei lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutte assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo

Art. 90 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r.r.

Art. 91 - Beneficiari
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
- malati oncologici;
- Assistenza agli anziani;
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap

Art. 92 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nei passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell'impresa lo consentano

Art. 94 - Cambio di appalto
[…]
L'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco dei personale così composto:
- nominativo;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- orario settimanale;
- livello di inquadramento;
- assegni "ad personam" e/o eventuali superminimi percepiti dai lavoratori derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto;
- codice fiscale.
Deve inoltre fornire la seguente documentazione:
- applicazione D.lgs. n. 626/94;
- formazione;
- documentazione sanitaria;
- lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;
- lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99.
[…]

Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro -Recesso - Preavviso - Giusta causa - Giustificato motivo
Art. 96 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dai contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguite da vie di fatto, in servizio fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda e di terzi;
[…]
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivate da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]
- L'addormentarsi in servizio volontario e preordinato, o l'addormentamento involontario reiterato. […]

Titolo XIV - Norme transitorie
Art. 109 - Norme transitorie

Nel corso dell'anno 2011 le Parti si attiveranno per la verifica della conformità dei principi che hanno regolato la costituzione dello statuto dell'Enbisit nuove norme legislative. Le parti, inoltre, concordano che gli enti bilaterali regionali Enbisit, se costituiti, dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi ed i compiti previsti e assegnati all'Ente Bilaterale Nazionale.
[…]

Allegati al presente Contratto Collettivo Nazionale
Allegato C Statuto Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela
Art. 1 Costituzione

A sensi dell'Art. 11 del CCNL del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi (Controllo attività spettacolo-intrattenimento - Commerciali - Fieristiche - Servizi d’accoglienza, guardiania e monitoraggio aree) stipulato da Aiss Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e Confederazione Federterziario Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo, della Piccola Impresa Industriale. Commerciale e Artigiana, per conto delle Organizzazioni associate - da una parte - dalla Ugl - Unione Generale del Lavoro Federazione Nazionale Terziario - dall'altra - è costituito l'Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela di seguito denominato "Enbisit".
Possono far parte dell'Enbisit tutte le Organizzazioni firmatarie di CCNL aderenti ad Aiss o a Federterziario e le Federazioni aderenti alla Ugl

Art. 5 Scopi
L'Enbisit non ha scopi di lucro ed ha per finalità l'attuazione di mutualità e/o assistenza a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, così come definito dai cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti.
Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente, attraverso delibere del CDA, promuove e gestisce le attività di seguito descritte direttamente per ciò che è di pertinenza nazionale e lasciando ad Enti o Articolazioni Territoriali, ove costituiti, le attività di carattere territoriale, nell’ambito della loro autonomia:
In particolare Enbisit può
1- Organizzare iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, formazione continua, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all' avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
2 - Attivare un fondo nazionale a sostegno della formazione. Le imprese associate e/o adottanti il CCNL si impegnano ai versamento di una quota come prestabilito dal CCNL stesso Enbisit si riserva la facoltà di richiedere altre quote a sostegno della formazione che saranno definite di volta in volta in rapporto al programma formativo definito ed in relazione ad eventuali risorse.
[…]
7 - Istituire l'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro, come strumento per le studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
[…]
10 - Fornire assistenza contrattuale nella redazione di contratti d'appalto e/o di lavoro in tutte le forme in ottemperanza da quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico.
11- Fornire assistenza in vertenze di lavoro individuali e plurime ivi compresa la collaborazione tecnico operativa con le associazioni del contratto di riferimento.
12 - Istituire una Commissione Nazionale di Conciliazione per avviare un sistema conciliativo che favorisca la crescita dei rapporti contrattuali
[…]
16 - Sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
[…]
18 - Regolamentare l'apprendistato e costituisce apposite commissioni con competenza specifica: in materia
19 - Svolgere opera di coordinamento, supporto monitoraggio e sorveglianza nei confronti degli organismi paritetici territoriali eventualmente costituiti
L'Enbisit inoltre, svolge ogni ulteriore compito, a favore dei lavoratori, dei titolari delle attività, che gli fosse affidato dalle Parti stipulati o aderenti.
L'Ente, comunque provvedere ad accreditarsi presso le istituzioni dell'Unione Europea nazionali, regionali, provinciali e comunali onde poter gestire attività formative previste dalla legislazione europea, nazionale regionale, provinciale e comunale.

Art. 6 Attività
Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:
1. della propria struttura tecnica;
2. delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del CCNL di cui all'articolo 1;
3. di soggetti pubblici e privati competenti in materia.
L'Ente, nel campo dell'Orientamento e della Formazione Professionale potrà:
Progettare, organizzare e gestire la Formazione Professionale, quali interventi di prequalificazione. qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati anche con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo, in tutti i suoi aspetti:
In particolare, le attività di orientamento e formazione professionale saranno rivolte a:
a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
b. giovani neo diplomati e neo laureati;
C. giovani titolari di contratti di apprendistato e d'inserimento;
d. imprenditori e operatori del settore;
e. personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendenti da imprese;
f. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
g. lavoratori in lista di mobilità.
L'Ente organizza ed attua la sua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali, tale formazione sì rivolge a:
a. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b. lavoratori assunti con contratto di apprendistato o d'inserimento;
c. tecnici capi squadra, coordinatori e preposti;
d. lavoratori occupati;
e. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f. coordinatori in materia di sicurezza e salute;
g. responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Nel campo della sicurezza l'Ente:
a. suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
b. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda su temi della sicurezza e della salute;
c. Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui ali art. 51 dei D.Lgs. 9-4-2008 n. 81;
d. Svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative normative nei confronti dei lavoratori;
e. Provvede alla istituzione e conservazione di un 'elenco' dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f. Certifica, in funzione di norme di legge vigenti la formazione dei coordinatori per la sicurezza.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, ne le esimono dal dare applicazione alle disposizioni impartite dagli organi ispettivi previsti dalla legge.
L'Ente, nell'ambito della formazione professionale e della sicurezza, svolge le seguenti attività:
- realizzare Studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo socio-economica sulla formazione e sulla sicurezza;
- organizzare stages, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali;
- promuovere la stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, riferiti all'orientamento e formazione professionale, alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, nonché alla Ricerca e alla Sperimentazione in materia di formazione e sicurezza.
Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altri organismi appropriati
L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità: inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.