Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 1 ter, 08 febbraio 2011, n. 1230 - Mobbing


 

N. 01230/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03938/2007 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3938/2007–R.G. proposto dal sig. Stefano P., rappresentato e difeso dagli avv. M. Calderone, Al Boer e F. Rosati, presso il cui studio in Roma, via Luigi Calamatta nr. 16, è elettivamente domiciliato;


contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;


per il risarcimento

del danno (esistenziale ed alla vita di relazione, biologico, morale, da dequalificazione, da demansionamento professionale, da perdita di chance, per lesione della dignità, reputazione ed immagine professionale) derivanti da comportamenti vessatori nell’ambiente di lavoro idonei a costituire “mobbing”

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13.1.2011 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FattoDiritto

 

 

I) - Il ricorrente – già Perito tecnico capo del Dipartimento della P.S. in servizio presso il Ceps (Centro Elettronico della Polizia Stradale) - assume di essere stato oggetto di reiterati atti e comportamenti vessatori perpetrati, tra il 1998 ed i primi mesi del 2003, nell'ambiente di lavoro e idonei a costituire "mobbing". Ha promosso, nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, apposito giudizio risarcitorio innanzi al Giudice del Lavoro (atto di citazione del 09.12.2003) nel corso del quale la Suprema Corte di Cassazione, adita con apposito Regolamento di competenza, ha, con Ord. za nr.11201 del 2006, dichiarato la giurisdizione del G.A.

 

Il ricorrente afferma che sino al 1998 la sua storia lavorativa non aveva evidenziato criticità, ritenendosi lo stesso appagato per il riconoscimento, da parte dei superiori, del livello di conoscenza e professionalità raggiunto nel settore informatico. Tale situazione si modifica dal momento in cui (agosto 1998) il nuovo dirigente del Ceps, dott. C., nel procedere ad una riorganizzazione del Centro, assegna al Perito Tecnico Superiore O. (gerarchicamente sopraordinato al ricorrente) il compito “di coordinamento del personale”: uno, a dire del ricorrente, “smodato potere” esercitato tramite un atteggiamento “esasperatamente ostile” nei confronti di chi, come il P., “si metteva in evidenza per i propri meriti”. A partire da tale momento, nei confronti del P., privato delle mansioni di Responsabile di Data Base sino ad allora disimpegnate e confinato in un “ufficio … da sempre utilizzato dai dipendenti quale magazzino per materiali di ogni genere ….”, l’amministrazione avrebbe posto in essere tutta una serie di azioni persecutorie tali da causargli un profondo senso di isolamento nell’ambito lavorativo, con ripercussioni nell’ambito familiare ed a livello psico fisico. In sintesi tali condotte sono consistite in:

- assegnazione a mansioni non corrispondenti alla qualifica detenuta;

- commenti sarcastici da parte dei colleghi;

- controlli pressanti sul rispetto degli orari di lavoro;

- l’ingiustificato rifiuto della dotazione informatica;

- esclusione dalla frequenza dei più qualificati corsi professionali (in materia informatica) organizzati dall’Ufficio;

- ostruzionismo verso le richieste di trasferimento ad altre sedi di servizio.

 

A causa di tali contegni, vessatori e prevaricatori, subiti per quasi quattro anni, il ricorrente, psicologicamente logorato e vittima di attacchi di panico, ha accusato uno stato depressivo-ansioso, [diagnosticato, il 19.3.2003 dalla C.m.o. di Roma (e confermato dalla Asl Roma 3)], che si è negativamente riflettuto sul proprio menage familiare (costringendolo, a causa di continui litigi con la consorte, a trasferirsi presso la propria madre) fino a quando, dopo un periodo complessivo di convalescenza (disposta dalla C.m.o.) di 250 giorni, non rientrava più in servizio.

 

Col ricorso in epigrafe, il P. – che ritiene la condotta dell’amministrazione connotata delle caratteristiche essenziali del mobbing-bossing – chiede il risarcimento del voci di danno di seguito elencate:

- esistenziale, che quantifica in €100.000;

- biologico: da calcolare anche a mezzo Ctu sulla base del massimo dei valori in considerazione della specifica patologia sofferta;

- morale, che quantifica in €100.000;

- da demansionamento: quantificato in una somma pari al 100% delle retribuzioni globali percepite durante il periodo lavorativo in cui si è verificato;

- da dequalificazione professionale, che quantifica in €50.000;

- da mancata progressione in carriera, che quantifica in €50.000;

- da perdita di chance, che quantifica in €30.000;

- all’immagine, che quantifica in €50.000;

- alla dignità, personalità ed alla reputazione personale, che quantifica in €100.000;

- da procurato anticipato pensionamento: da quantificare.

Il ricorrente inoltre avanza, in via istruttoria, richiesta di ammissione “della prova testimoniale, anche con i testi indicati dalla resistente, nonché l’interrogatorio formale del Ministro p.t. sulla circostanze” delineate nei 57 capitoli di prova elencati in gravame.

 

L’amministrazione dell’Interno, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, partitamente, contestato le deduzioni attoree - [analizzando: 1) i Rapporti informativi del dipendente; 2) le istanze di trasferimento; 3) gli incarichi conferiti; 4) gli accertamenti sanitari] - escludendo l’idoneità delle stesse a comprovare il necessario nesso di causalità tra la condotta rappresentata e la patologia riscontrata. Ha, altresì, la Difesa erariale:

- messo l’accento sulla circostanza – non evidenziata in gravame – che il P. è stato ritenuto dalla C.m.o. il 12.3.2004 permanentemente inidoneo all’impiego in Polizia per cause non di servizio, con giudizio medico che lo stesso dipendente ha accettato in ogni sua parte;

- eccepito la prescrizione e la decadenza dell’azione risarcitoria per decorso del termine.

Il ricorrente, d’altro canto, ha prodotto il 23.12.2010 una nota difensiva con cui, seguendo l’ordine della memoria di controparte, ha ribadito la sistematica ostilità dei comportamenti della p.a. ed la relativa idoneità lesiva del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità. Nessuna considerazione è stata però spesa in ordine al giudizio della C.m.o. del 12.3.2004.

All’udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

 

II)- Occorre preliminarmente soffermarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione nonché sull’istanza istruttoria avanzata dal ricorrente.

L’eccezione della resistente non e condivisibile.

Il decorso della prescrizione, difatti, è stato interrotto dall’atto di citazione del 09.12.2003. In secondo luogo l’operatività del principio della translatio iudici comporta che la (originaria) domanda proposta innanzi ad Organo privo della giurisdizione conserva - nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al g.o., ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario - i suoi effetti sostanziali e processuali ove il giudizio è riassunto, nei termini di legge, dinanzi al Giudice indicato dalla Corte regolatrice (cfr. Cass. civ., SS.UU., nr.4109 del 2007).

Si aggiunga, poi, che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da condotta c.d. mobizzante, e dunque sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. inizia a decorrere non già dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 20 luglio 2007 , n. 16148; Cass. n. 12666 del 2003, Cass. n. 9927 del 2000, Cass. n. 8845 del 1995, Cass. n. 3206 del 1989, Cass. n. 4532 del 1987).

Perplessità potrebbero insorgere per quanto riguarda il danno all'immagine e quello economico legato alla progressione in carriera, che deve ritenersi fossero percepibili e percepiti fin dall'epoca dei comportamenti che il ricorrente (a partire dall’agosto 1998) ritiene vessatori. Peraltro il Collegio ritiene di potersi esentare dall’approfondimento di tale indagine attesa l’infondatezza del ricorso nel merito, per le ragioni che nel successivo paragrafo troveranno svolgimento.

 

Inammissibile è, invece, la richiesta del ricorrente di ammissione “della prova testimoniale, anche con i testi indicati dalla resistente, nonché l’interrogatorio formale del Ministro p.t. sulla circostanze “ delineate nei 57 capitoli di prova elencati in gravame. Appare, difatti, innegabile che la mancata, puntuale indicazione dei testi da escutere (il P. ha, del tutto genericamente, menzionato “anche i testi indicati dalla resistente” nell’ambito del ricorso introduttivo e, dunque, prima ancora di sapere se l’amministrazione si sarebbe, o meno, costituita in giudizio) renda inammissibile la relativa richiesta per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio (Cass. Civ., Sez. I, sent. 11 settembre 1993, n. 9476). Né viene in soccorso di parte attrice l’ultimo comma dell’art. 244 del c.p.c. (si tratta della previsione secondo cui il Giudice, in caso di irrituale articolazione della prova per testi, valutate le circostanze del caso, può assegnare un termine perentorio per formulare ovvero integrare le indicazioni necessarie alla corretta articolazione del mezzo istruttorio). Al riguardo, ci si limita ad osservare che la previsione in questione risulta inapplicabile al caso di specie per essere stata abrogata dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353 (laddove il successivo art. 90 ne consentiva la perdurante applicabilità, ma soltanto nell'ipotesi - che non ricorre nel caso di specie - di giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995).

Quanto poi all’interrogatorio formale del Ministro p.t. , tale mezzo, nel processo amministrativo, è espressamente escluso dall’art.63 c.4 del C.p.a.

 

III) - Nel merito possono svolgersi le seguenti considerazioni.

 

III.1)- Per "mobbing" (da lavoro), secondo la giurisprudenza si intende “una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotti con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile” (Trib.civ. Milano 15.5.2006) ovvero per usare le parole della Suprema Corte, "l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa" (Cass. civ, lav., 6 marzo 2006, n. 4774; 9 settembre 2008, n. 22858; 17 febbraio 2009, n. 3785). In sostanza, la condotta mobbizzante si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. L’accertamento della sussistenza del danno da mobbing, quindi, comporta una valutazione complessiva dei danni lamentati dall’interessato, i quali devono essere considerati in modo unitario, tenuto conto, da un lato dell’idoneità offensiva della condotta datoriale, come desumibile dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione e, dall’altro, dalla connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta; pertanto la ricorrenza di una condotta mobizzante deve essere esclusa:

- quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo, o imprenditoriale, nel caso del lavoro privato; o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (cfr. Cons. Stato, VI, 6 maggio 2008, n. 2015);

- tutte le volte che la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminatorio nei confronti del singolo dal complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (cfr. Cons.St.nr. 4738 del 2008).

È stato da ultimo messo in risalto che il tratto strutturante del "mobbing" - tale da sottrarlo all’area dei comportamenti che sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, 11 agosto 2009, n 4581; T.A.R. Lazio, Roma, III, 14 dicembre 2006, n. 14604). In altri termini, il mobbing - proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo - non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all'amplificazione da parte di quest'ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 7 aprile 2008 , n. 2877).

D'altra parte, come è stato condivisibilmente affermato (cfr. Tar PG nr.469 del 2010), nell'esaminare i casi di preteso "mobbing" il Giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica (per tacere dell'ipotesi, non scartabile a priori, che la rappresentazione delle sofferenze sia inveritiera e meramente strumentale allo scopo di supportare una domanda di risarcimento). Da un altro lato, è possibile che gli atti del datore di lavoro (di nuovo, pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati e in particolare che abbiano una certa giustificazione o quanto meno spiegazione siccome indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può anzi essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale.

Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando, come nel caso in esame, l'ambiente di lavoro è un Corpo di Polizia, caratterizzato, per definizione, da una severa disciplina e dove non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate. In questa situazione, un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall'interessato può essere quanto mai fuorviante.

 

Dunque, gli elementi strutturali della condotta mobizzante, sono dati:

1) dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

2) dall'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

3) dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;

 

Ai fini risarcitori è quindi necessaria:

- la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009);

- la prova del danno all’integrità subito;

- che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cass.civ. III^, 16148/2010).

Per quanto riguarda quest’ultimo elemento v’è poi da poi da ricordare che la Corte regolatrice, con l’Ord. n.22101/2006, ha ritenuto questo Tribunale quale Giudice competente a conoscere della controversia introdotta col ricorso in epigrafe; e tanto ha statuito in quanto, avvalendosi (ai fini del riparto di giurisdizione) del criterio del c.d. petitum sostanziale, ha dato risalto alla circostanza che il ricorrente, nel caso di specie, “non sono parla di mobbing-bossing ma pone a fondamento della domanda atti dispositivi dei suoi superiori relativi alle mansioni, e cioè atti tipicamente relativi al rapporto di lavoro”.

E’ dunque non revocabile in dubbio che l'azione risarcitoria in trattazione rinvenga il proprio presupposto nell'espletamento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo su di esso incombente ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.; al che accede, in modo pacifico, il carattere contrattuale della proposta azione risarcitoria. Rebus sic stantibus, una volta ricondotta la controversia risarcitoria in questione nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., la distribuzione dell'onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro - in base al principio di inversione dell'onus probandi di cui al richiamato art. 1218 cod. civ. - il solo onere di provare l'assenza di una colpa a se riferibile (in tal senso, ex plurimis: Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 25 maggio 2006, n. 12445; id., Sezione Lav., sent. 8 maggio 2007, n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo, ad es., in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie oggettiva (i.e., della complessiva condotta mobbizzante asseritamente realizzata in proprio danno sul luogo di lavoro), difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l'evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l'evento dannoso. (cfr., in tal senso, Cons. St. nr.2045 del 2010 e nr. 4738 del 2008).

 

III.2) – Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali il ricorso non merita accoglimento.

 

A prescindere, difatti, dalla circostanza che l’amministrazione ha analiticamente confutato la prospettata idoneità offensiva della propria condotta con argomentazioni che appaiono adeguatamente documentate, in ogni caso, è mancata, da parte del ricorrente, la prova della sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta della p.a. e l'evento dannoso ( id est: la lesione subita) in quanto tale nesso è stato escluso dalla C.m.o. l’11.3.2004 con giudizio sottoscritto per accettazione, in ogni sua parte, dall’interessato.

E che tale giudizio – che ha escluso la natura professionale (id est: dipendente da causa di servizio) dell’infermità contratta – debba essere ritenuto prevalente sulle relazioni peritali di parte (non giurate) allegate al gravame, deriva, oltre che dalla funzione accordata ex lege alla C.m.o., dalla considerazione che esso giudizio tiene conto di tutti gli aspetti della vita professionale lavorativa del dipendente [il quale, peraltro, non ha mancato di corredare la propria domanda (di riconoscimento della natura professionale dell’infermità) con nota datata 23.1.2004 cui ha allegato, fra l’altro, tutti i rapporti informativi dal 1997 al 2002, le istanze di trasferimento del 1999 e del 2002, telex di fine aggregazione al Ceps, analisi cliniche, certificati medici vari, una perizia psichiatrica di parte, il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento TLC e la descrizione dei fatti di servizio causa della malattia].

Dunque l’incondizionata accettazione del predetto giudizio, rende – per le considerazioni in precedenza svolte – irrilevante ogni ulteriore indagine sulla natura mobizzante della condotta addebitata alla p.a. e sul dedotto intento persecutorio.

 

Il ricorso dunque è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa.

 

 

P.Q.M.

 

 

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

 

   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)