Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2010, n. 40491 - Leptospirosi contratta nel mercato ittico e responsabilità


 

Responsabilità del dirigente della Divisione Mercati dell'Assessorato alle Attività Produttive dell'Amministrazione Comunale di Cagliari, titolare e gestore di un mercato, e del direttore preposto al controllo del citato mercato per la morte di C.E. avvenuta quale conseguenza diretta dell'infezione di leptospirosi contratta nel reparto ittico di detto mercato ove la vittima lavorava in qualità di commerciante di pesce.

 

L'imputazione consisteva nella colpa per imprudenza, negligenza e imperizia e, in particolare: 

  • quanto al primo, quale dirigente della Divisione Mercati, perchè informato ripetutamente dai responsabili della Azienda USL del persistere delle carenti condizioni igieniche del citato mercato, ometteva di adottare per la parte di sua competenza, o di fare adottare al Sindaco e alla Giunta Comunale gli atti amministrativi in grado di salvaguardare i luoghi di lavorazione e vendita del pesce, dall'insorgenza della leptospirosi, in particolare di fare adottare misure in grado di impedire l'ingresso dei topi e ratti attraverso finestre, porte e sistema fognario al reparto ittico in questione;
  • quanto al secondo perchè, nella sua qualità di preposto al controllo quotidiano del mercato e delle attività in esso in corso, nonostante la persistenza nel tempo di precarie condizioni igieniche per il continuo ingresso di topi e ratti e la presenza di loro escrementi, ometteva di attivarsi per far riparare e sistemare la serranda di ingresso al mercato che rimaneva parzialmente aperta di notte nonchè nei giorni di sospensione dell'attività commerciale, i vetri delle finestre erano rotti e le zanzariere di protezione strappate o mancanti; inoltre ometteva i chiusi o le grate dei punti di scolo delle acque reflue.

 

Condannati ricorrono in Cassazione - La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perchè i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.

Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. l'impugnazione va comunque esaminata e decisa agli effetti delle disposizioni e per i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

 

Sotto questo profilo i ricorsi sono infondati.

 

"Con motivazione compiuta e logica la Corte d'Appello ha escluso la possibilità anche solo eventuale, della contrazione della malattia per vie diverse.
Anche la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, oggetto del secondo motivo del ricorso dello S., è stata dettagliatamente e approfonditamente esaminata dalla Corte territoriale che ha considerato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, commi 1 e 3 in tema di funzioni e responsabilità della dirigeva degli enti locali, che espressamente attribuiscono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. La Corte d'Appello ha pure osservato che nessuna iniziativa è stata adottate dal ricorrente con specifico riferimento al problema che interessa in questa sede.
In ordine al ricorso del M. va considerato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'Appello ha considerato la sua posizione soggettiva individuando la fonte dell'obbligo di impedire l'evento nel suo ruolo di direttore del mercato di (OMISSIS) che, fra l'altro, lo ha condotto a redigere il Piano di autocontrollo e corretta prassi igienica nel mercato al dettaglio di (OMISSIS)" a riprova dello specifico ruolo di garante della sicurezza igienica del mercato, nè possono escludere la responsabilità del ricorrente le segnalazioni da lui fatte alla Divisione Mercati avendo egli il potere di chiudere il reparto ittico nel caso estremo di permanenza di situazioni igieniche non idonee e pericolose."


 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente -
 Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
 Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
 Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
 ha pronunciato la seguente:
sentenza 

sul ricorso proposto da:
1) S.S., N. IL (OMISSIS);
2) M.G.A., N. IL (OMISSIS);
3) COMUNE DI CAGLIARI;
avverso  la  sentenza  n.  24/2008 CORTE  APPELLO  di  CAGLIARI,  del 22/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 06/10/2010 la  relazione  fatta  dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
Udito  il Procuratore Generale in persona del Dr. Spinaci Sante,  che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il responsabile civile l'avv. Manca Bitti Guido del Foro di Cagliari che conclude per l'accoglimento dei ricorsi;
Udito  il  difensore avv. Cancas Luigi per l'imputato S.S. che  ha  concluso  per  l'accoglimento dei ricorsi  del  responsabile civile e dell'imputato C.;
Udito  il  difensore  avv. Canessa Mario del  Foro  di  Cagliari  per l'imputato M.G.A. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
                

 

Fatto

 

 

Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Cagliari, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la penale responsabilità di S.S. e M.G.A. in ordine ai reati di cui all'art. 589 c.p. perchè, con autonome condotte lo S., in qualità di dirigente della Divisione Mercati dell'Assessorato alle Attività Produttive dell'Amministrazione Comunale di Cagliari la quale è titolare e gestore del mercato di (OMISSIS), ed il M. in qualità di direttore preposto al controllo del citato (OMISSIS), cagionavano per colpa la morte di C.E.. Tale morte è avvenuta quale conseguenza diretta dell'infezione di leptospirosi contratta nel reparto ittico di detto mercato ove la vittima lavorava in qualità di commerciante di pesce; colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e, in particolare, quanto al M., nella sua qualità di preposto al controllo quotidiano del mercato e delle attività in esso in corso, nonostante la persistenza nel tempo di precarie condizioni igieniche per il continuo ingresso di topi e ratti e la presenza di loro escrementi, ometteva di attivarsi per far riparare e sistemare la serranda di ingresso al mercato che rimaneva parzialmente aperta in tempo di notte nonchè nei giorni di sospensione dell'attività commerciale; i vetri rotti delle finestre e le zanzariere di protezione strappate o mancanti; i chiusi o le grate dei punti di scolo delle acque reflue. Quanto allo S., quale dirigente della Divisione Mercati, perchè informato ripetutamente dai responsabili della Azienda USL di (OMISSIS) del persistere delle carenti condizioni igieniche del citato mercato di (OMISSIS), ometteva di adottare per la parte di sua competenza, o di fare adottare al Sindaco e alla Giunta Comunale gli atti amministrativi in grado di salvaguardare i luoghi di lavorazione e vendita del pesce, dall'insorgenza della leptospirosi, in particolare di fare adottare misure in grado di impedire l'ingresso dei topi e ratti attraverso finestre, porte e sistema fognario al reparto ittico in questione.


Accertato in (OMISSIS), la morte del C. era avvenuta il (OMISSIS)); e art. 590 c.p. perchè nelle rispettive qualità di dirigente della Divisione Mercati, lo S., e nella qualità di direttore preposto al controllo del citato Mercato, il M., cagionavano per colpa la leptospirosi a M.S. e C.F., malattie manifestatesi rispettivamente il (OMISSIS) e contratte nel reparto ittico del mercato di (OMISSIS) che versava in precarie condizioni igieniche per la presenza di topi e ratti e loro escrementi; reparto presso il quale le vittime lavoravano in qualità di commercianti di pesce, colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e in particolare nella condotta sopra descritta.

La Corte territoriale ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ciascuno confermando la condanna degli stessi imputati e del responsabile civile Comune di Cagliari al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con la concessione delle provvisionali in favore delle stesse.

La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo provato che le persone offese hanno contratto la leptospirosi nell'ambito della loro attività lavorativa presso il mercato ittico del mercato di (OMISSIS), sulla base delle varie prove testimoniali che hanno confermato la presenza di ratti nel mercato ittico suddetto, ed escludendo la rilevanza della presenza di ratti anche in altre zone di (OMISSIS).

La Corte d'Appello ha inoltre escluso anche che la parte offesa C.E. abbia potuto contrarre la malattia nelle operazioni di pulizia del pozzetto delle acque bianche della sua abitazione.

Quanto alla posizione di garanzia ricoperte dagli imputati la Corte territoriale ha considerato che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali chiaramente riserva la responsabilità della gestione dei servizi all'apparato tecnico amministrativo dell'ente locale, per cui incombeva certamente allo S. il controllo globale del servizio pubblico erogato dai mercati civici, compresa la valutazione dei riflessi sulla efficienza e sui risultati derivanti da situazioni di degrado manutentivo, strutturale e igienico - sanitario. La Corte d'Appello ha sottolineato la condotta di gravissima negligenza ed inerzia colpevole degli imputati omettendo ogni iniziativa atta ad ovviare agli inconvenienti verificatisi nel corso egli anni nel mercato di (OMISSIS) e, in particolare, nel reparto ittico.
Anche le note indirizzate alla ASL sono state insufficienti perchè nemmeno portate a conoscenza delle autorità comunali che avrebbero potuto adottare provvedimenti più drastici.


Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati ed il responsabile civile chiedendone tutti l'annullamento.

 

Diritto

 

Lo S. con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione in relazione al rapporto di causalità tra la presunta condotta omissiva contestata e gli eventi. In particolare il ricorrente deduce che la malattia delle parti offese può ben essere stata contratta per motivi diversi dalla presenza di ratti nel mercato ove operavano, in presenza di circostanze, quali situazioni di degrado con zone prive di rete fognaria, o la pulizia di un pozzetto nero da parte del C., circostanze pure ritenute sussistenti nella impugnata sentenza.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b): erronea applicazione dell'art. 40 cpv. c.p. in relazione alla fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. In particolare si deduce che il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale alla manutenzione del posteggio ed a tenerlo in stato di continua pulizia, mentre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnato, il ricorrente non aveva alcun potere di spesa che gli consentisse di curare la gestione amministrativa.
Con terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): omessa motivazione in relazione alla richiesta applicazione della sanzione sostitutiva della multa in base all'art. 589 c.p., comma 3, nel testo vigente all'epoca del fatto, L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 1 ed u.c..

In particolare si deduce che il giudice dell'appello non avrebbe operato la richiesta applicazione sull'erroneo presupposto che il livello della pena detentiva complessiva non consentisse tale sostituzione, senza considerare che l'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., comma 3 integra un'ipotesi di concorso formale di reati nei quali l'unificazione è stabilita solo quoad poenam, in cui per il delitto più grave costituito dall'omicidio colposo, è stata applicata la pena di mesi sei sostituibile con quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 1.


Il M. lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare si deduce che, nel descrivere la posizione di garanzia degli imputati, la Corte d'Appello ha fatto riferimento alla sola posizione dell'imputato S. senza descrivere concretamente la specifica condotta colposa del M. che non aveva alcun potere di gestione amministrativa al contrario dell'altro imputato.
Con secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'asserita condotta colposa omissiva che invece non è sussistente avendo il ricorre posto in essere la condotta che aveva consentito di evitare rischi per la salute e l'incolumità degli operatori e del pubblico, richiedendo puntualmente alla Divisione Mercati numerosi interventi di derattizzazione e disinfestazione, unica condotta consentita dal regolamento comunale in relazione al suo ruolo.
Il responsabile civile Comune di Cagliari lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento agli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e artt. 40, 41, 589 e 590 c.p..
In particolare si deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova che la malattia delle parti offese sia stata contratta nel mercato in questione, stante l'esame negativo operato sull'unico ratto catturato, e la presenza di ratti in numerose altre zone della città, e considerato che la malattia può essere contratta anche per trasmissione di vari diversi animali. Nel dubbio gli imputati dovevano essere assolti almeno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.
Il reato ascritto agli imputati va dichiarato estinto per prescrizione in quanto viene applicata la disciplina prevista dall'art. 157 c.p. come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, più favorevole al reo e considerando che la sentenza impugnata è intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore di detta legge di modifica. Pertanto, poichè gli eventi risalgono agli anni 2000 e 2001 ed il reato si prescrive nel termine massimo di sette anni e sei mesi essendo punito con la pena massima di sei anni di reclusone ed il termine prescrizionale è pari, al massimo, ad una pari durata aumentata fino ad un quarto, il reato in questione va dichiarato estinto fin dall'anno 2008.

 

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio agli effetti penali.

Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. l'impugnazione va comunque esaminata e decisa agli effetti delle disposizioni e per i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

 

Sotto questo profilo i ricorsi sono infondati.

Con riferimento al nesso causale comune a tutti i ricorsi, la Corte territoriale ha dettagliatamente esaminato gli aspetti proposti dai ricorrenti, considerando la presenza di topi anche in altre parti della città di Cagliari, la possibilità di trasmissione della malattia letale anche in forme alternative.
Con motivazione compiuta e logica la Corte d'Appello ha escluso la possibilità anche solo eventuale, della contrazione della malattia per vie diverse.
Anche la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, oggetto del secondo motivo del ricorso dello S., è stata dettagliatamente e approfonditamente esaminata dalla Corte territoriale che ha considerato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, commi 1 e 3 in tema di funzioni e responsabilità della dirigeva degli enti locali, che espressamente attribuiscono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. La Corte d'Appello ha pure osservato che nessuna iniziativa è stata adottata dal ricorrente con specifico riferimento al problema che interessa in questa sede.
In ordine al ricorso del M. va considerato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'Appello ha considerato la sua posizione soggettiva individuando la fonte dell'obbligo di impedire l'evento nel suo ruolo di direttore del mercato di (OMISSIS) che, fra l'altro, lo ha condotto a redigere il Piano di autocontrollo e corretta prassi igienica nel mercato al dettaglio di (OMISSIS)" a riprova dello specifico ruolo di garante della sicurezza igienica del mercato, nè possono escludere la responsabilità del ricorrente le segnalazioni da lui fatte alla Divisione Mercati avendo egli il potere di chiudere il reparto ittico nel caso estremo di permanenza di situazioni igieniche non idonee e pericolose.

 

P.Q.M.

  

 

La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.
Rigetta i ricorsi agli effetti civili.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010