Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1980
Validità: 01.07.1980 - 31.05.1983
Parti: Assogiocattoli-Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Giocattoli, Industria

Sommario:

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Abrogazione dei precedenti contratti e condizioni di miglior favore
Art. 3 - Esclusiva di stampa
Art. 4 - Distribuzione contratto
Art. 5 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti
Art. 7 - Lavoro esterno
Art. 8 - Decentramento
Art. 9 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Art. 11 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di fabbrica
Art. 13 - Delegato di impresa
Art. 14 - Patronati
Art. 15 - Assemblee
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Visite mediche
Art. 21 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 22 - Handicappati e invalidi
Art. 23 - Classificazione del personale
Art. 24 - Cumulo di mansioni
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26
Art. 27 - Lavoro a turni
Art. 28 - Lavori discontinui
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Festività
Art. 31 - Minimi contrattuali - Aumenti retributivi
Art. 32 - Indennità di contingenza
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Art. 35 - Premio di produzione
Art. 36 - Retribuzione oraria
Art. 37 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 38 - Pagamento della retribuzione
Art. 39 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 40 - Malattia
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Tutela della maternità
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 46 - Mense aziendali
Art. 47 - Ambienti di lavoro
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Disciplina aziendale
Art. 50 - Divieti
Art. 51 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 52 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 53 - Visita di inventario e controllo
Art. 54 - Assenze
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
Art. 56 - Multe e sospensioni
Art. 57 - Licenziamento per mancanze
Art. 58 - Indennità in caso di morte
Art. 59 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 60 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda
Capitolo V Norme particolari per gli operai

Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Sospensione e interruzione di lavoro
Art. 63 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 64 - Cambio mansioni
Art. 65 - Trasferte
Art. 66 - Trasferimento
Art. 67 - Ferie
Art. 68 - Trattamento economico di malattia
Art. 69 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 70 - Lavoro a cottimo
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 72 - Indennità di anzianità
Art. 73 - Apprendistato
• Tabella della durata e percentuali di paga
Capitolo VI Norme particolari per gli intermedi
Art. 74 - Periodo di prova
Art. 75 - Passaggio dalla qualifica operaia a quella di intermedio
Art. 76 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 77 - Indennità di anzianità
Art. 78 - Clausola di rinvio
Capitolo VII Norme particolari per gli impiegati
Art. 79 - Periodo di prova
Art. 80 - Mutamento di mansioni
Art. 81 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 82 - Elementi della retribuzione
Art. 83 - Ferie
Art. 84 - Trasferta
Art. 85 - Trasferimenti
Art. 86 - Trattamento economico di malattia
Art. 87 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 88 - Alloggio
Art. 89 - Aspettativa
Art. 90 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Art. 91 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 92 - Indennità di anzianità
Art. 93 - Previdenza
Allegati
Allegato 1 - Tabella dei minimi contrattuali
Allegato 2 - Tabella dei valori mensili del premio di produzione
Allegato 3 - Regolamento lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio
2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3 - Libretto personale di controllo
4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
5 - Retribuzioni
6 - Maggiorazione della retribuzione
7 - Sistema di informazioni
8 - Permessi retribuiti
9 - Lavoro notturno e festivo
10 - Pagamento della retribuzione
11 - Fornitura materiale
12 - Norme generali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di bambole, giocattoli, ornamenti natalizi ed articoli affini

Addì 12 luglio 1980, in Roma tra l’Associazione italiana fabbricanti giocattoli e giochi, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia, con l’assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento (Filta), con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la Federazione italiana dei lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l’Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta), con l’assistenza della Unione italiana del lavoro (Uil), è stato stipulato il presente Contratto di lavoro.

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore, in tutto il territorio nazionale della Repubblica italiana, per le aziende produttrici di: bambole - giocattoli - ornamenti natalizi - articoli e giochi didattici - articoli e giochi per la prima infanzia - articoli e giochi per il carnevale - articoli affini - loro accessori - nonché tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o completarlo - con qualsiasi materia prima (metallo - materie plastiche - materie sintetiche - legno - stoffa - ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica ecc.) siano fabbricati, e per i lavoratori dalle aziende stesse dipendenti.

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 6 - Occupazione - Investimenti

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:
1) Livello nazionale
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico-produttivo ed alle prevedibili implicazioni sull’andamento dell’occupazione, riguardanti i seguenti comparti:
- bambole, giocattoli in pelouche ed articoli per la prima infanzia;
- giocattoli meccanici ed elettrici;
- automobiline, biciclette e tricicli per bambini;
- strumenti musicali;
- giocattoli vari;
- ornamenti natalizi.
Nella medesima sede, su richiesta di una delle parti stipulanti, potranno essere esaminate le situazioni connesse a crisi aziendali o a crisi territoriali, con particolare riguardo al Mezzogiorno, per individuare possibili sbocchi.
2) Livello regionale
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria fornirà al sindacato di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati;
- i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 374/1976;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- lo stato di applicazione della legge 903/1977 e della legge 285/1977.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
3) Livello territoriale
Di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2).
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
4) Livello aziendale
Di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 100 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno al C.d.F. ed alle organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire al C.d.F. e/o alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 7 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso, nell’ambito del settore, a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
2) di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commissionano lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazione presenti nel ciclo produttivo aziendale.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione e la loro natura industriale o artigianale;
3) annualmente, al termine della stagione produttiva, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti invieranno alle stesse un documento contenente, per le aree territoriali caratterizzate da una concentrazione di aziende del settore, dati aggregati sulla quantità di lavoro esterno commissionato, al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno;
4) qualora siano accertate eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, espletate le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione, permanendo la disapplicazione contrattuale, fra associazioni imprenditoriali ed organizzazioni dei lavoratori verrà presa in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
5) in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali, o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale - nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20-5-1975, n. 164 e dell’accordo interconfederale del 5-5-1965 - daranno anche comunicazione per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti;
6) a livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione delle norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 8 - Decentramento
Le aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.

Art. 10 - Mobilità interna della manodopera
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più di cento dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il C.d.F. e, tramite l’Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive eletto democraticamente, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 12 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica.
Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300, nonché quelli concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[...]
Chiarimenti a verbale
1) Quanto previsto dal presente articolo verrà coordinato con eventuali norme di legge o di accordo interconfederale disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia.
2) Restano salve le condizioni aziendali di miglior favore.
3) Per i permessi retribuiti spettanti al C.d.F. nei casi stabiliti dal "Regolamento del lavoro a domicilio" allegato al presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 8 del regolamento medesimo.

Art. 13 - Delegato di impresa
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 15 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di dieci ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 17 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Visite mediche

Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 21 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni delle relative leggi, mentre in particolare si richiama il divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salve le eccezioni e le deroghe previste dalle leggi stesse.

Art. 22 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e il C.d.F. saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché l’avviamento sia realizzato in altra unità produttiva.
[…]

Art. 25 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali, ivi compresa, per i lavoratori addetti ai turni, l’interruzione di mezz’ora di cui all’art. 27 seguente.
L’orario settimanale di 40 ore verrà distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche in cicli di più settimane, saranno concordate in sede aziendale.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Ferma restando la durata dell’orario di lavoro di cui al primo comma, viene concordata una riduzione del monte-ore annuo pari a:
- 18 ore a decorrere dal 1-1-1981;
- ulteriori 18 ore a decorrere dal 1-1-1982.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti, ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati secondo l’ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4 per cento dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con il C.d.F., modalità di diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
La riduzione di cui ai commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza per maternità e servizio militare e maturerà per dodicesimi nei casi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro; a tali effetti si considererà come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Chiarimento a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti nella legislazione italiana.

Art. 26
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore annue, sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l’azienda informerà preventivamente il C.d.F.
Su richiesta del C.d.F. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all’esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l’incremento dell’occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonché l’attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
[…]
Dichiarazione a verbale
Richiamandosi all’accordo interconfederale del 26-1-1977, le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.

Art. 27 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, ed il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo.

Art. 28 - Lavori discontinui
La durata dell’orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia - di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657 - non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi ed i portieri fruenti nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 29 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 39 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale […], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
[…]

Art. 42 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 DPR 25-11-1976 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 5, lettera c), della legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 47 - Ambienti di lavoro
Le parti di comune accordo sottolineano l’importanza che ha per entrambe la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Il Consiglio di fabbrica:
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Il Consiglio di fabbrica nello svolgimento dei propri compiti, potrà di volta in volta farsi affiancare dai lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni o iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui sopra, in ordine ai seguenti fattori: microclima e altri fattori che interessano gli ambienti di lavoro es.: fumo, gas, vapori ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici tenuto e aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione del Consiglio di fabbrica.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e Consiglio di fabbrica anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Il C.d.F. potrà, a richiesta, prendere visione delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui gli artt. 12 e 53 del TU 30-6-1965, n. 1124.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all’art. 27 della legge 23-12-1978, n. 833.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno, a richiesta del C.d.F., copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23-12-1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità sanitarie locali con l’indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 ultimo comma e 24 n. 14 della legge 23-12-1978, n. 833.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge 20-5-1970, n. 300.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al secondo comma, il C.d.F. potrà promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all’ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3.
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al secondo comma saranno a cura dell’azienda riportati sui registri di cui al quarto comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al sesto comma, il C.d.F. e l’azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2. La documentazione così formulata potrà essere oggetto di ulteriore esame e discussione tra C.d.F. ed azienda.

Art. 48 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative tra le parti, o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del seguente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 49 - Disciplina aziendale
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di subordinazione verso i superiori e di cordialità verso i compagni di lavoro.
I rapporti tra i lavoratori ed i superiori dovranno essere improntati a reciproca correttezza.

Art. 50 - Divieti
[…]
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[…]

Art. 51 - Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l’azienda se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nei locali di lavoro senza permesso della Direzione e, salvo permesso della Direzione, non è ad essi consentito di entrare o trattenersi nei locali stessi in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 52 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di due ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo di tre giorni.
[…]

Art. 56 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) arrechi offese ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 57 - Licenziamento per mancanze
Ai sensi della legge 15-7-1966, n. 604:
A) il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 56 non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre tre giorni consecutivi o ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
2) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia o controllo;
[…]
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 56 quando siano stati comminati negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari di cui all’art. 55.
B) il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità del preavviso, al lavoratore che provoca all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
3) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell’interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l’azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale dell’azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori;

Capitolo V Norme particolari per gli operai
Art. 63 - Recupero delle ore di lavoro perdute

È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Art. 70 - Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi e massimi), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4. Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 4, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
[…]
14) I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati della Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite il C.d.F.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile comunque non oltre due settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Art. 73 - Apprendistato
Per il settore produttivo a cui si applica il presente contratto, l’apprendistato è limitato alle lavorazioni inerenti manutenzione, attrezzeria e parte meccanica non in linea con la produzione.
È considerato apprendista l’operaio che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso l’insegnamento teorico e l’addestramento pratico la capacità tecnica inerente le lavorazioni per le quali è previsto l’apprendistato.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché' riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro un’interruzione superiore ai 18 mesi.
[…]
L’imprenditore deve destinare l’apprendista a lavori attinenti la specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
L’apprendista non può essere inserito in lavoro a cottimo.
Per la partecipazione dell’apprendista ai corsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 17 del DPR 30-12-1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell’orario contrattuale di cui all’art. 25.
[…]
In caso di risoluzione del rapporto sarà rilasciato all’apprendista un documento che, oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, attesti il periodo di tirocinio già compiuto e le mansioni nelle quali è stato effettuato.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme di legge e le disposizioni contrattuali della parte operai, in quanto applicabili.

Tabella della durata e percentuali di paga

Livelli Durata % di paga Livelli Durata % di paga
IV 18 mesi I semestre 80% III 12 mesi I semestre 85%
II semestre 85% II semestre 90%
III semestre 90%

[…]

Capitolo VI Norme particolari per gli intermedi
Art. 78 - Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alla normativa degli impiegati, in quanto applicabile e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alla categoria.

Capitolo VII Norme particolari per gli impiegati
Art. 90 - Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell’azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono.
L’azienda avrà cura di mettere gli impiegati in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per aver disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti a loro affidati.
[…]

Allegati
Allegato 3 - Regolamento lavoro a domicilio
1 - Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d’opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’articolo 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3 - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché' quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5 - Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento. Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee (preventivamente definite tra le parti), entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e C.d.F. di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà chiedere alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo i C.d.F. di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi di livello territoriale o di zona.

7 - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove è possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno al C.d.F. ed ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre al C.d.F. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra il C.d.F. può chiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame il C.d.F. potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera, esclusivamente e continuativamente per l’Azienda interessata.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.

11 - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

12 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18-12-1973, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.