Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5597 - Certificato di prevenzione incendi e sanzione tuttora vigente


 

Responsabilità dell'amministratore di una snc, esercente l'attività di autotrasporti, per aver abusivamente detenuto kg. 539 di gasolio in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi da parte del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

Il ricorso, articolato in due motivi con cui deduce che non c'era necessità di certificazione antincendi e che la disposizione di cui alla contestazione era stata abrogata dalla normativa successiva più favorevole, è infondato.

 

La Corte afferma che "è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall'art. 304, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma vi è continuità normativa con le nuove disposizioni (d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e d.lgs. n. 81 del 2008) sicché non vi è abolìtio crìminìs.
Come questa Corte (Cass., sez. III, 25 febbraio 2009 - 17 aprile 2009) ha già ritenuto, in materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco - in difetto del quale certificato era configurabile il reato previsto dal d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, artt. 36 e 37, cit. - le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.

 

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46 (Prevenzione incendi) del d.lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955.


Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente d.lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti."


 

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill.mi signori Magistrati;
dott. Alfredo Teresi Presidente
1. dott. Aldo Fiale
2. dott. Giovanni Amoroso
3. dott. Guicla Mulleri
4. dott. Elisabetta Rosi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

sul ricorso proposto da T. Vincenzo, n. a Maletto il 25.9.1962 avverso la sentenza del 24.9.2009 del tribunale di Catania, sez. distaccata di Giarre

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso; la Corte osserva:
 

 

Fatto

 

 

1. T. Vincenzo era imputato del reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 lett. B) D.P.R. 547/55, per avere, in qualità di amministratore della società F.lli T. di Vincenzo e Nunzio snc, esercente l'attività di autotrasporti, abusivamente detenuto kg. 539 di gasolio in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi da parte del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco (in Giarre il 18.04.2007).
In data 18.04.2007 la Guardia di Finanza di Riposto effettuava un sopralluogo presso l'azienda di autotrasporti di cui era amministratore unico l'imputato. Rinveniva sui luoghi all'aperto su un piazzale un serbatoio metallico per liquidi carburanti della capacità di 5000 litri.
I militari provvedevano ad effettuare il sequestro del serbatoio in quanto mancava il certificato di prevenzione incendi relativo al serbatoio metallico e di prevenzione incendi relativo ai sensi dell'art. 4 della L. 966/65 e degli arti. 36-37 del d.P.R. 547/55.
Successivamente in data 28.04.2008 veniva notificato decreto penale di condanna n. 707/08 con cui il T. veniva condannato alla pena di €. 550,00 di ammenda.

Veniva proposta tempestivamente opposizione a decreto penale da parte dell'imputato.

All'udienza dibattimentale, contumace l'imputato, erano assunte le prove; in particolare veniva escusso il militare, teste del P.M., che aveva provveduto al sopralluogo il quale riferiva dell'esistenza del suddetto serbatoio 650 di gasolio.

Il tribunale di Catania, sez. dist. Di Giarre, con sentenza del 24.9.2009, dichiarava il T. colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena di euro
2.000/00 di ammenda e alle spese.

 

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.
 

 

Diritto

 

 

1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui deduce che non c'era necessità di certificazione antincendi e che la disposizione di cui alla contestazione era stata abrogata dalla normativa successiva più favorevole, è infondato.


L'art. 36 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che disciplina le lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco, prevede che le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

Il successivo art. 37 poi prescrive che i progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
Trattandosi nella specie di un deposito di più di 500 litri di gasolio, trovava applicazione la disciplina suddetta. In particolare l'impugnata sentenza ha accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, che dalla deposizione resa dal teste Brig. F., in servizio presso la Compagnia G. F. di Riposto, emergeva che l'imputato, amministratore della società F.lli T. di Vincenzo e Nunzio snc, esercente l'attività di autotrasporti, deteneva gasolio per il quantitativo di kg. 539 senza essere munito di certificato di prevenzione incendi.

 

2. Con riferimento poi in particolare al secondo motivo del ricorso, deve considerarsi che è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall'art. 304, d.lgs.9 aprile 2008, n. 81, ma vi è continuità normativa con le nuove disposizioni (d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e d.lgs. n. 81 del 2008) sicché non vi è abolìtio crìminìs.
Come questa Corte (Cass., sez. III, 25 febbraio 2009 - 17 aprile 2009) ha già ritenuto, in materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco - in difetto del quale certificato era configurabile il reato previsto dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 36 e 37, cit. - le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.

 

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46 (Prevenzione incendi) del d.lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955.


Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente d.lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiagli o esplodenti.


Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato contestato rientrando l'azienda (di cui l'imputato era legale rappresentante e presso la quale era stato istallato il serbatoio suddetto) tra quelle assoggettate, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.

 


3. In conclusione il ricorso va dichiarato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010  

DEPOSITATA in CANCELLERIA il 15 febbraio 2011