Tipologia: Ipotesi di accordo aziendale
Data firma: 11 febbraio 2011
Validità: 31.12.2013
Parti: BBC srl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSU/RSA
Settori: Commercio, Distribuzione, BBC srl
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Premessa
1) Sistema di relazioni sindacali
1.1) Relazioni sindacali a livello nazionale
a) Diritti di informazione - Materie di confronto

b) Modulistica Informativa
1.2) Relazioni sindacali a livello decentrato
a) Ruoli e compiti delle strutture sindacali a livello decentrato
2) Funzionamento delle relazioni sindacali
A Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
A2) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
A3) Formazione e Gruppo di lavoro per la Formazione
Formazione Obbligatoria (Sicurezza e salute dei lavoratori)
Formazione Prodotti
B Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
B1)
B2) Modalità per la comunicazione delle informazioni
3) Accordi precedenti
4) Orario di lavoro
5) Professionalità e percorsi di carriera
6) Appalti
7) Premio di produttività per il personale di vendita (incentivo aziendale)
7.1) Gruppo di lavoro per l'incentivo aziendale
7.2) Regolamentazione del premio (incentivo aziendale)
• Incentivo quantitativo
• Incentivo qualitativo
• Questionario qualitativo
• Criteri di ripartizione individuali
• Gestione andamento dell'incentivo
• Erogazione dell'incentivo
• Periodi transitori (esercizi 2010 e 2011)
7.3) Sgravi contributivi
8) Effetto sostitutivo
9) Efficacia

In data 11 febbraio 2011, presso l'Hotel Londra di Firenze, tra: BBC srl, Per le attuali unità commerciali di proprietà, […] e le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […] Alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali […] RSU BBC PdV Navacchio - […] RSU Cgil BBC Prato - […] RSU Cgil BBC Sesto F.no - [...] RSU Cgil BBC Sesto F.no - […] RSU Cgil BBC Sesto F.no - […] RSU Cgil BBC Sesto F.no - […] RSU Cgil BBC Navacchio - [...] RSU Cgil BBC Navacchio - […] RSU Cisl BBC Udine - […] RSA Cgil BBC Grugliasco hanno stipulato la seguente Ipotesi accordo aziendale nazionale BBC srl

Premesso
che in data 12 Ottobre 2005 le OO.SS. del terziario sottoscrivevano un accordo di secondo livello con:
OBI Systemzentrale Srl, AMB Italia spa, BBC srl
- che in data 01/01/2006 le attività di AMB Italia spa e di OBI Systemzentrale srl sono state conferite in BBC srl con la conseguente messa in liquidazione di AMB Italia spa (oggi UNO spa in liquidazione) ed il mantenimento in attività di OBI Systemzentrale srl solo per consentire la gestione del Franchesee in Italia per il mantenimento della proprietà del marchio, che altri accordi erano già stati sottoscritti in precedenza, sia a livello locale, sia a livello nazionale quando i punti vendita ad insegna OBI appartenevano alle altre società (le cui attività sono state cedute a BBC srl), su tematiche legate alla riduzione dell'orario di lavoro, acquisti del personale, quote orarie aggiuntive legate agli straordinari festivi;
- che nell'ottica evidenziata sui precedenti punti risulti necessario rifocalizzare nuovamente su tutti quelli non superati sui quali nel passato vi sia stata convergenza e che risultino ad oggi attuali;
- che in data 10 Febbraio 2009 le OO.SS. del terziario rimettevano a BBC srl la piattaforma per il rinnovo dei Contratto integrativo Aziendale;
- che quanto contenuto nella piattaforma è coerente con quanto previsto in materia di secondo livello di contrattazione dal CCNL dei "Terziario" applicabile;
- che conseguentemente l'attivazione di quanto sopra fa assumere alle "Relazioni Sindacali" valore di riferimento essenziale ai fini di una pratica gestione volta a consolidare quanto in materia già previsto dal CCNL ed a consentire il confronto, ai vari livelli, attraverso la definizione di un sistema di relazioni sindacali teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale e di sviluppo della BBC srl;
- che la presente ipotesi di accordo ha durata triennale rinnovabile esclusivamente in forma scritta.
Tutto ciò premesso, ai fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Sistema di relazioni sindacali
Le parti hanno convenuto di riconfermare il modello di "Relazioni Sindacali" con ia definizione di norme e procedure come qui di seguito specificate:

1.1) Relazioni sindacali a livello nazionale
a) Diritti di informazione - Materie di confronto
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, la direzione dell'Azienda, le OO.SS. nazionali e il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA, si incontreranno al fine dì effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche previste dal CCNL. Nei corso di tale incontro o anche ai di fuori della scadenza sopra indicata, l'organizzazione BBC srl fornirà ulteriori informazioni preventive su:
- situazione sulla rete commerciale ed eventuali programmi di terziarizzazione;
- investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato;
- investimenti per innovazioni tecnologiche;
- interventi di modifica sulle superfici commerciali e/o di cessione e/o di trasformazione delle stesse;
- livelli occupazionali, disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego ed inquadramento professionale;
- eventuali nuovi profili professionali;
- interventi di eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro a livello nazionale;
- interventi di eventuale modifica dell'orario di lavoro a livello nazionale;
- politica commerciale;
[…]
- formazione e programmi formativi;
[…]
Ed informazioni consuntive su:
[…]
- orari di lavoro, straordinari, lavoro supplementare;
- risultati sulla formazione svolta.
- Dati disaggregati e aggregati sul risultato dei questionari.

b) Modulistica Informativa
in coerenza con quanto previsto al punto a), si valuterà la possibilità di introdurre una scheda informativa per ogni singolo punto vendita.

1.2) Relazioni sindacali a livello decentrato
Sulla base di quanto dichiarato in premessa ed in rapporto alla presenza BBC srl ed al suo sviluppo sul territorio nazionale, le parti hanno convenuto sull'opportunità di finalizzare i ruoli ed i compiti delle strutture decentrate, così come sotto riportati alla lettera a):

a) Ruoli e compiti delle strutture sindacali a livello decentrato
A questo livello andranno demandati i compiti connessi alla gestione derivante dall'informazione nazionale.
A questo livello, inoltre, su richiesta di una delle due parti, le stesse, si incontreranno, anche con le rispettiva/e RSU/RSA, per esaminare le problematiche relative:
- confronto sull'organizzazione del lavoro;
- distribuzione dell'orario di lavoro, turni e nastri orari, flessibilità dell'orario di lavoro di cui al CCNL;
- verifica e controllo degli orari concordati;
- verifica e confronto per l'applicazione dell'inquadramento professionale di cui al CCNL;
- appalti di cui al CCNL;
- controllo dell'applicazione delle norme relative alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all'ambiente e sicurezza di cui alla legge [d.lgs.] 81/2008;
- quanto delegato dall'accordo nazionale.
In occasione di tali incontri o in date diverse da concordare, le parti, ove ne convengano, potranno affrontare problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopra previsto sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

2) Funzionamento delle relazioni sindacali
Le parti, per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello/sistema di "Relazioni Sindacali" cosi come definito ai precedenti punti, convengono di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali stesse.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche normative di legge, le parti hanno conseguentemente convenuto sulla opportunità di disciplinare gli "strumenti" ed i "permessi sindacali retribuiti" così come sotto riportati alle lettere A1), A2), A3), B1) e B2).

A Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

In coerenza con quanto richiamato al punto 1.1 lettera a) viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU / RSA composto da 6 delegati.
Le OO.SS. firmatarie determineranno i criteri della composizione assicurando rappresentanza territoriale.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo di II livello tra i componenti delle RSU/RSA e i loro nominativi saranno comunicati alla Direzione aziendale entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.

A3) Formazione e Gruppo di lavoro per la Formazione
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte degli eventuali processi di riorganizzazione aziendale e considerato che tali processi potrebbero produrre l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali, per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare i lavoratori di BBC srl, le parti hanno concordato di operare sui seguenti obiettivi ed indirizzi.
Le OO.SS. concordano con BBC srl sulla necessità di svolgere attività formativa finalizzata alfa crescita professionale, corsi per eventuali nuovi profili professionali o per il potenziamento delle competenze necessarie allo sviluppo dell'attività.
Per gli indirizzi ed obiettivi sopra richiamati le parti convengono sull'opportunità di incontrarsi per predisporre specifici progetti da sottoporre, in accordo con gli strumenti bilaterali costituiti, per istanze relative all'erogazione ed all'utilizzo dei fondi per la formazione.
A tale scopo si conferma la costituzione del gruppo di lavoro per la formazione che già durante la fase di trattativa sul presente integrativo ha avviato i propri lavori. La commissione si è confrontata sui temi della formazione e dello sviluppo delle competenze tecniche e comportamentali del personale "dipendente in azienda. Durante il confronto la commissione si è focalizzata su temi quali la formazione sulla sicurezza e la formazione sui prodotti ed ha formulato le seguenti proposte:

Formazione Obbligatoria (Sicurezza e salute dei lavoratori)
Al fine di minimizzare il rischio di infortuni che si possono verificare sui luoghi di lavoro e diffondere la cultura della sicurezza, la commissione propone di effettuare un richiamo formativo ad hoc che sensibilizzi ulteriormente il personale sui comportamenti adeguati da tenere per prevenire gli infortuni e che promuova azioni coerenti con la politica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

[…]
Le proposte della commissione sono state accolte dalle parti e costituiranno oggetto dell'attività che l'azienda andrà ad effettuare anche con l'ausilio di formatori interni ponendo particolare attenzione sulla scelta dell'organizzazione logistica e l'individuazione, la preparazione e ii mandato dei soggetti che erogano la formazione.
Le attività formative dei lavoratori saranno consuntivate sul sistema informativo del Personale con la possibilità in futuro di ottenere schede cumulative di attestazioni in aggiunta a quelle già normalmente rilasciate.
Al fine di condividere lo stato di avanzamento dei lavori nonché quello di individuare nuovi percorsi, per favorire inoltre (a presentazione di progetti ben strutturati all'Ente per la formazione al quale viene fornita la contribuzione mensile, le parti concordano di mantenere attiva questa commissione che continuerà i suoi lavori con 6 (sei) componenti, di cui 3 designati dalla BBC srl e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

B Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
B1) Si conviene di mantenere la quota complessiva di 350 ore del predetto monte ore, per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di cui alla lettera A1 del presente punto 3) e per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati ai Gruppi di Lavoro per le Pari Opportunità e la Formazione dì cui alla lettera A2) ed A3) del presente punto 3).
La titolarità di richiesta delle ore di cui sopra sarà di spettanza delle OO.SS. Nazionali.
I nominativi dei rappresentanti delle commissioni saranno comunicati alfa Direzione aziendale entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.

B2) Modalità per la comunicazione delle informazioni
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell'accordo di II livello, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi e corrispondenti fax e/o caselle di posta elettronica, così come ad oggi risultanti dallo specifico elenco allegato (Allegato B) ed il cui eventuale aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.

3) Accordi precedenti
Vengono fatti salvi gli accordi precedenti, richiamati già al punto 3) del precedente accordo, nello specifico:
[…]
Anno 2013
- Orario settimanale per il personale dei punti vendita di 39 ore come da accordo sindacale sottoscritto a Pontedera il 26/09/1994 per il personale di vendita così come previsto dal CCNL del Terziario applicabile.
[…]
- Utilizzo di telecamere finalizzate alla sola salvaguardia dei patrimonio aziendale.
L'installazione deve essere comunicata alle RSU/RSA e regolarmente evidenziata ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come da accordi sindacali del 20/09/2002.
Tali condizioni continueranno ad essere estese anche ai nuovi negozi che risulteranno aperti.

4) Orario di lavoro
La tematica relativa all'orario di lavoro è di competenza delle unità locali. […]

6) Appalti
La BBC srl si impegna a verificare che tutti i contratti di appalto attivi od attivabili risultino essere impostati nel rispetto delle norme contrattuali e di legge vigenti.

9) Efficacia
Questa ipotesi di accordo acquisterà immediata efficacia giuridica a seguito dell'esito delle consultazioni che le parti, ciascuna per il proprio ruolo, svolgeranno entro il 28/02/2011; questo integrativo aziendale avrà durata sino al 31/12/2013.
Le parti concordano sulla necessità di avviare confronti già a decorrere nei sei mesi prima della scadenza.