Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5004 - Eliminazione dei pericoli di caduta dall'alto


Responsabilità di un datore di lavoro, nonchè responsabile per la sicurezza del cantiere in cui si è verificato l'infortunio, per avere cagionato la morte di A.D.: il lavoratore infatti mentre si trovava, nello svolgimento delle sue mansioni, ad un'altezza superiore a sei metri, impegnato in lavori di sollevamento della malta cementizia, a causa della rottura della fune di sollevamento dell'argano cosiddetto a bandiera, che stava manovrando, precipitava a terra procurandosi le lesioni da cui derivava il decesso.

All'imputato si contestava di avere omesso di adottare le precauzioni e le misure cautelari indispensabili a garantire l'esecuzione del lavoro in condizioni sufficientemente idonee e sicure per la salvaguardia dell'integrità fisica dell'operatore e di avere omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"La sentenza impugnata, pur ammettendo che non è provata l'esatta dinamica del sinistro, ovvero che la caduta di A.D. sia stata determinata dalla rottura della fune di sollevamento dell'argano cosiddetto a bandiera che egli stava manovrando, tuttavia correttamente ritiene irrilevante tale circostanza, atteso che, con elevato grado di probabilità, il sinistro non si sarebbe verificato se fossero state adottate tutte quelle misure antinfortunistiche dirette a consentire l'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza e, in particolare ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto. A tal proposito evidenzia la Corte territoriale che il ponteggio non risultava dotato, sul piano in cui si svolgeva l'attività lavorativa, di tavole fermapiede; che il corrente orizzontale, posto in posizione frontale, a circa ottanta centimetri dal piano di calpestio dell'impalcato, era insufficiente ad evitare l'eventuale caduta del lavoratore dall'impalcatura; che nella fase più pericolosa della lavorazione il lavoratore, non indossando le cinture di sicurezza, rimaneva sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione; che il piano di lavoro del ponteggio, sul quale l' A. si trovava al momento del sinistro, era assolutamente inadeguato a garantire la sicurezza dell'operatore; che, pertanto, l'oggettiva pericolosità del sito sul quale l' A. stava lavorando e, quindi, la violazione da parte del datore di lavoro di norme cautelari generiche e specifiche, con particolare riguardo al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte de lavoratore, hanno aggravato il rischio di verificazione dell'evento che le norme cautelari violate miravano appunto a prevenire."

"Parimenti irrilevante è la circostanza che i profili di colpa specifica siano stati contestati sulla base degli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n. 164 del 1956, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 63 di tale decreto legislativo infatti, nonchè gli artt. 105, 122 e 299 prevedono clausole generali di sicurezza che ripropongono gli stessi profili di colpa specifica contestati."

 


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) P.C. , nato il omissis;
avverso la sentenza n. 1573/2008 della CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Caratelli Nicola del Foro di Cosenza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto

 

P.C. è stato condannato con sentenza emessa in data 27.03.2008 dal Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica alla pena di anni uno di reclusione, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di A.D., infortunio avvenuto in (OMISSIS).


Secondo l'accusa P.C. era responsabile, nella qualità di datore di lavoro della vittima, nonchè di responsabile per la sicurezza del cantiere in cui si è verificato l'infortunio in oggetto, di avere cagionato la morte di A.D..
Lo stesso, infatti, mentre si trovava, nello svolgimento delle sue mansioni, ad un'altezza superiore a sei metri, impegnato in lavori di sollevamento della malta cementizia, a causa della rottura della fune di sollevamento dell'argano cosiddetto a bandiera, che stava manovrando, precipitava a terra procurandosi le lesioni da cui derivava il decesso.

Al P. si contestava di avere omesso di adottare le precauzioni e le misure cautelari indispensabili a garantire l'esecuzione del lavoro in condizioni sufficientemente idonee e sicure per la salvaguardia dell'integrità fisica dell'operatore e di avere omesso di verificare l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

 

Avverso la decisione del Tribunale di Castrovillari ha proposto appello il difensore dell'imputato.

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 11.11.09, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro il P. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendo di volerla annullare con ogni consequenziale statuizione.

All'udienza pubblica del 14/12/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto

 

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:


1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 2087 c.c. ed art. 40 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b); violazione ed erronea applicazione dell'art. 589 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b). Rilevava sul punto il P. che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi L., T. e V. da cui si evinceva che egli aveva fornito i lavoratori delle idonee attrezzature per garantirne la sicurezza. La scelta della vittima di non indossare la cintura di sicurezza sarebbe quindi avvenuta contro il suo volere e a sua insaputa. La mancata prova dell'esatta dinamica del sinistro, inoltre,ad avviso del ricorrente, avrebbe impedito qualsiasi formulazione di giudizio di responsabilità a suo carico, difettando il necessario collegamento eziologico tra evento e condotta colposa.

 

2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per contrasto con atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (art. 606 c.p.p., lett. e).

Rilevava sul punto il ricorrente che la Corte territoriale riteneva scontata la circostanza che l'A., al momento dell'infortunio si trovasse al primo piano dell'edificio intento a manovrare l'elevatore elettrico allocato sull'impalcatura visibile nei rilievi fotografici in atti, mentre invece la posizione e l'attività del lavoratore al momento della caduta non sarebbero dimostrate da nessuna acquisizione processuale. Ancora non risponderebbe al vero la circostanza che l'accertamento della pericolosità del piano di lavoro sarebbe ricavabile dall'esame della documentazione fotografica in atti, in quanto sia il consulente del P.M., ing. D., sia i testimoni L.M. e T. D. avrebbero smentito sia la predetta pericolosità, sia ogni possibile collegamento tra lo stato del predetto piano e l'evento.
Infine l'assunto della Corte di appello a proposito della mancata verifica del ricorrente circa l'uso delle cinture di sicurezza da parte dei lavoratori sarebbe stato smentito dalle dichiarazioni dei testi L.M. e V.N..

 


Il ricorso è infondato.

 

La sentenza impugnata, pur ammettendo che non è provata l'esatta dinamica del sinistro, ovvero che la caduta di A.D. sia stata determinata dalla rottura della fune di sollevamento dell'argano cosiddetto a bandiera che egli stava manovrando, tuttavia correttamente ritiene irrilevante tale circostanza,atteso che, con elevato grado di probabilità, il sinistro non si sarebbe verificato se fossero state adottate tutte quelle misure antinfortunistiche dirette a consentire l'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza e, in particolare ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto. A tal proposito evidenzia la Corte territoriale che il ponteggio non risultava dotato, sul piano in cui si svolgeva l'attività lavorativa, di tavole fermapiede; che il corrente orizzontale, posto in posizione frontale, a circa ottanta centimetri dal piano di calpestio dell'impalcato, era insufficiente ad evitare l'eventuale caduta del lavoratore dall'impalcatura; che nella fase più pericolosa della lavorazione il lavoratore, non indossando le cinture di sicurezza, rimaneva sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione; che il piano di lavoro del ponteggio, sul quale l' A. si trovava al momento del sinistro, era assolutamente inadeguato a garantire la sicurezza dell'operatore; che, pertanto, l'oggettiva pericolosità del sito sul quale l' A. stava lavorando e, quindi, la violazione da parte del datore di lavoro di norme cautelari generiche e specifiche, con particolare riguardo al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte de lavoratore, hanno aggravato il rischio di verificazione dell'evento che le norme cautelari violate miravano appunto a prevenire.

 

Nè poteva ritenersi abnorme il comportamento del lavoratore,in quanto, come ben rilevato dai giudici della Corte territoriale,era proprio l'organizzazione del lavoro, così come stabilita dal P., che rendeva altamente probabile che l'operatore, per evitare che la necessità di agganciare e sganciare continuamente l'imbracatura fosse di intralcio alla speditezza del lavoro, omettesse di indossare la cintura di sicurezza. Infondato è pertanto l'assunto della difesa del ricorrente che lamenta violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna, che lo avrebbe ritenuto responsabile sulla base di circostanze diverse da quelle contestate.

 

La sentenza impugnata sul punto ritiene infatti correttamente che, nei procedimenti per reati colposi, allorquando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi "generici" e "specifici" di colpa, come nella fattispecie che ci occupa, "non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella contestata;
infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata" (cfr. giurisprudenza di questa Corte, Cass., Sez 4, 4.03.2004, Del Bono, Rv 229071).

 

Parimenti irrilevante è la circostanza che i profili di colpa specifica siano stati contestati sulla base degli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n. 164 del 1956, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 63 di tale decreto legislativo infatti, nonchè gli artt. 105, 122 e 299 prevedono clausole generali di sicurezza che ripropongono gli stessi profili di colpa specifica contestati.

 


Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.