Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 gennaio 2011, n. 541 - Infortunio causato da una pinza e risarcimento del danno


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso 34078/2006 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGANETTI BIANCHI VANDA giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C. ANTONIO S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 786/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2005 r.g.n. 1126/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per i l rigetto del ricorso.
 

 
 

Fatto

 

Il signor T.G. ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro società C. Antonio s.p.a. per ottenere il pagamento in proprio favore del risarcimento del danno, biologico e morale, che gli era derivato da un infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS), quando, nel recarsi ad un reparto dello stabilimento, era stato colpito ad una gamba da una pinza che era appoggiata in posizione verticale ed ingombrava il passaggio, e che aveva cercato di agganciare, ma in modo imperfetto, ad un carro ponte.


Il giudice di primo grado rigettava la domanda.

Questa sentenza veniva confermata in appello dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 786 del 2005.

La sentenza riteneva di escludere la responsabilità del datore di lavoro, come, del resto, era stato ritenuto dal giudice penale su conforme richiesta del pubblico ministero. Sottolineava, in particolare, che quel giorno il T. non avrebbe dovuto essere in servizio, perchè in recupero compensativo, che non era addetto a quel reparto, che quella certa operazione di aggancio della pinza (di mezzo quintale di peso) non gli competeva, che non era risultato alcun difetto al sistema di aggancio della pinza al carro ponte.


Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria il 30 novembre 2005 e, per quanto risulta, non notificata, il T. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 29 novembre 2006, e pervenuto a destinazione il successivo primo dicembre.
L'intimata società C. Antonio s.p.a. non ha presentato difese in questa fase.

 

 

Diritto

 


1. Nel primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello, che concerneva la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 8 ed 11 (relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Secondo il ricorrente esistevano due precise violazioni di legge (che specificava) da parte del datore di lavoro, e questo configurava sicuramente due profili di colpa a carico della società, per ingombro di un passaggio e per mancanza di un apposito poggiapinza.

 

2. Nel secondo motivo il lavoratore denuncia la violazione dell'art. 2700 c.c..
La sentenza si sarebbe basata sull'opinione, priva di riscontro, di un ufficiale di polizia.
Ed il fatto che in occasione di una visita ispettiva non fossero stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non poteva essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro.

3. Nel terzo motivo il T. lamenta la violazione e falsa applicazione degli att. 2087 e 1218 c.c., e del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 172. nonchè il vizio di motivazione.
Le modalità di sganciamento della pinza dal gancio, non contestate dal datore di lavoro, confermavano il difetto o malfunzionamento del gancio stesso.
Vi era perciò una violazione dell'art. 2087, che implicava una responsabilità contrattuale, e non extracontrattuale, del datore di lavoro, con la conseguenza che gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, mentre gravava sul lavoratore soltanto l'onere di provare sia la lesione subita alla propria integrità psicofisica, sia il nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento del datore.

 

4. Nel quarto motivo, infine, il ricorrente denunzia la violazione falsa applicazione dell'art. 2104 c.c. e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Critica la sentenza per avere escluso la responsabilità del datore di lavoro motivando che quel giorno il lavoratore non doveva essere in servizio perchè in recupero compensativo, che non era addetto a quel reparto, e che non aveva il compito di eseguire quella operazione.
Secondo il ricorrente questa ultima affermazione era in contrasto con le risultanze istruttorie.
La responsabilità del datore di lavoro era esclusa soltanto in caso di dolo o di rischio elettivo del prestatore di lavoro, ma nel caso di specie non si era verificata un'ipotesi di rischio elettivo.
Di per se stessa, inoltre, l'eventuale colpa del lavoratore non era idonea ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale gravava l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire che si verificasse.

 

5. Il ricorso è fondato.

I vari motivi, connessi tra loro e comunque da risolvere sulla base di una valutazione unitaria, possono essere trattati unitariamente.
Sussiste, infatti, il vizio di motivazione lamentato, sotto vari profili, nei vari motivi di impugnazione.
Non è stato chiarito, per la verità, quale sia stato l'esatto svolgimento dei fatti.
La motivazione della Corte d'Appello è insufficiente e non tale da escludere in maniera assoluta, come sarebbe stato necessario, se le carenze riscontrate nell'organizzazione del lavoro, e nello stesso posizionamento degli utensili, abbiano avuto, o meno, efficacia causale sullo svolgimento del processo.
Non risulta provato che quella del T. sia stata una manovra inconsulta, o, quanto meno, non necessaria, e neppure se lo stesso T. si sia sottoposto ad un rischio elettivo.
Non è stato chiarito, in particolare, se la pinza che ha colpito il lavoratore (strumento che, vale ricordarlo, pesava 500 chilogrammi, come espressamente chiarito) ingombrasse completamente il passaggio oppure lasciasse libero un varco di passaggio.
Non è stato chiarito neppure perchè (e da quanto tempo) mancava l'apposito poggiapinza, nè dove, in mancanza di esso, rimanesse normalmente posizionato l'utensile.
Soltanto una volta chiariti questi fatti (oppure acclarata l'impossibilità di accertarli) sarà possibile adottare una decisione ponderata e meditata.

6. Il ricorso perciò deve essere accolto sotto il profilo dei difetto di motivazione, e la causa rimessa, per una più attenta motivazione, che accerti le circostanze sopra indicate, e, più in generale, il dettaglio dello svolgimento dei fatti, ad un nuovo giudice di merito, che si individua nella stessa Corte d'Appello di Milano ma in diversa composizione, che provvederà, se necessario, a nuove indagini istruttorie, e cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

 

P.Q.M.

 

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.