Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area prevenzione incendi

-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO_ SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". Chiarimenti ed indirizzi applicativi.


Con il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Detta disposizione, entrata in vigore dal 1 aprile 2006, si aggiunge a quelle già emanate per altri settori dell'edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali, ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un articolato e da una allegato tecnico.

Considerata la particolare rilevanza del provvedimento, la cui applicazione è obbligatoria, salvo alcune eccezioni, per gli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, quindi ben al di sotto della soglia prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del provvedimento sul territorio nazionale.

L'articolo 1, inerente l'oggetto e il campo di applicazione, stabilisce che le norme contenute nei Titoli II e III si applicano agli edifici di seguito indicati i cui progetti siano presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del decreto:
-    edifici c/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
-    edifici do locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, in conseguenza quindi di un cambio di destinazione d'uso;
-    edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.

Pertanto, i progetti presentati ai Comandi provinciali in data antecedente all'entrata in vigore del decreto e non ancora esaminati, dovranno essere valutati sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi. Per analogia gli uffici che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività).

Un elemento innovativo, rispetto ad analoghe regole tecniche pregresse, è rappresentato dalla possibilità, introdotta dall'art. 5, per le attività non soggette al rilascio dei certificato di prevenzione incendi, quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti, di poter usufruire dello strumento della deroga se non è possibile l'integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette. Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità che potrà essere gestito direttamente dai Comandi provinciali con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Passando all'esame di alcuni punti dell'allegato tecnico, si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno attorno al quale nuota l'insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall'incendio. I requisiti di protezione che deve possedere l'attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze.

Al riguardo si sottolinea come l'estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile distinguere il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli uffici ad un obbligo di tipo amministrativo, qual è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui riferire invece l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti. Tale impostazione appare logica se si ha riguardo al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc. che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa in termini di sicurezza antincendio.

In merito all'applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d'uso, quand'anche facenti capo a titolarità diverse.

Si chiarisce, altresì, che la disposizione di cui al punto 6.9, comma 4, sottende l'obiettivo di evitare che i vani degli impianti di sollevamento fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti di combustione, come avverrebbe in presenza di vani aperti, e che pertanto non necessita prevedere la protezione del vano corsa qualora i suddetti impianti siano inseriti nell'ambito di scale dì tipo protetto e/o a prova di fumo.

Per quanto concerne i caveau degli istituti bancari, stante la specificità di utilizzo e le caratteristiche intrinseche di protezione, si sottolinea che non possono essere assimilati a locali destinati ad archivi e depositi e che quindi non debbono osservare le disposizioni stabilite per tali locali dal punto 8.3. Inoltre, più locali adiacenti adibiti ad archivi e deposito, compartimentati tra loro, debbono essere considerati separatamente ai fini della determinazione della superficie in pianta e della conseguente applicazione delle misure di sicurezza di cui al punto 8.3 in quanto la presenza di elementi e strutture di separazione resistenti al fuoco garantisce già il necessario frazionamento del rischio di incendio.

Infine, si fa presente che l’obbligo per i piani interrati di disporre di almeno di due vie di uscita alternative, stabilito dal punto 15, comma 2; lettera b), non si applica nel caso in cui i locali ubicati ai piani interrati siano adibiti ad usi accessori (archivi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, ecc.) che non prevedono la presenza di postazioni di lavoro fisse, fatto salvo ovviamente il rispetto della lunghezza delle vie di esodo.

I Comandi Provinciali, nell'espletamento dalla propria attività, sono imitati ad uniformarsi alle suddette indicazioni.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF
Mazzini