Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto ministeriale 6 agosto 2004

(G.U. 8 settembre 2004, n. 211)

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l' art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, relativo alle opere provvisionali le quali devono essere allestite con buon materiale, a regole d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
Vista la norma tecnica UNI EN 1065 (1999) che specifica materiali, requisiti di progetto, alternative di protezione contro la corrosione insieme a metodi di verifica usando sia calcoli sia prove per puntelli telescopici regolabili di acciaio con filettatura coperta o scoperta che sono destinati all'uso nei cantieri;
Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dall'articolo sopra citato esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE relativa alla procedura di informazione nei settori delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE;


Decreta:


Articolo 1 - Requisiti di conformità alle norme vigenti

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei puntelli telescopici regolabili in acciaio, alle seguenti condizioni:
a) i puntelli telescopici regolabili in acciaio siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1065 (1999) e all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) il costruttore sia in possesso delle certificazioni di conformità, rilasciate in base alla norma tecnica di cui alla lettera a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
laboratori dell'ISPESL;
laboratori delle Università e dei Politecnici dello Stato;
laboratori autorizzati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, per l'effettuazione di prove sui puntelli telescopici regolabili in acciaio, rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute;
laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati in possesso di qualifiche e requisiti attestati dalle Autorità competenti dei rispettivi Stati;
c) i puntelli telescopici regolabili in acciaio siano accompagnati da un foglio o libretto recante:
una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti comprensiva della designazione prevista dalla norma tecnica di cui alla lettera a);
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 1065 (1999);
una dichiarazione del costruttore di conformità al presente decreto.

Articolo 2 - Commercio con l’estero
1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Allegato - Norme tecniche
1. I fattori parziali di sicurezza \gamma M e \gamma f di cui all'introduzione della norma tecnica UNI EN 1065 (1999) debbono essere considerati, ai fini della valutazione della portata massima ammissibile dei puntelli, rispettivamente non inferiori a 1.1 e 1.50.
2. Nella designazione prevista al punto 5 della norma tecnica UNI EN 1065 (1999), oltre all'impiego di giunti conformi alla norma tecnica UNI EN 74 (1990) possono essere utilizzati giunti conformi alla regolamentazione italiana facenti parte di una autorizzazione, rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi a tubi e giunti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. La conformità dei puntelli telescopici regolabili in acciaio, alla norma tecnica UNI EN 1065 (1999), si intende estesa agli allegati normativi A, B e C della medesima norma.