Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2011, n. 5040 - Irregolare organizzazione delle lavorazioni
 
 
 
Responsabilità di un datore di lavoro per aver consentito che un lavoratore, appena inserito in azienda, operasse nell'ambito della movimentazione di uno stampo intriso d'olio: quest'ultimo lavorava infatti senza aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi e sulle modalità della lavorazione e senza che fossero state adottate appropriate cautele per evitare lo scivolamento dell'apparato, con la conseguenza che subiva lo schiacciamento della mano destra proprio per lo scivolamento dello stesso stampo.
 
 
Ricorre in Cassazione - Inammissibile.
 
 
"La sentenza impugnata evidenzia che non vi è prova alcuna di formale delega nei confronti di altri da parte dell'imputato, che rivestiva la qualità di datore di lavoro; e che non ha rilievo che fosse avvenuta la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il giudice d'appello ne inferisce che il C. deve essere chiamato a rispondere della irregolare organizzazione della lavorazione che riguardava pesanti stampi impregnati di olio.
Proprio la pericolosità del contesto avrebbe poi imposto di fornire specifiche istruzioni al lavoratore, che era inesperto visto che era il primo giorno che operava nello stabilimento."
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente 
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere 
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere 
Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere 
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere 
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 
 
sul ricorso proposto da:
1) C.S., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 1493/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Montalto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Cavaliere, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 
 
 
 
 
FattoDiritto
 
 
 
 
 
1. Il Tribunale di Latina ha affermato la responsabilità di C.S. in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.
Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l'imputato, nella veste di datore di lavoro, ha consentito che il lavoratore T.E., appena inserito in azienda, operasse nell'ambito della movimentazione di uno stampo intriso d'olio senza aver ricevuto adeguate informazioni sui rischi e sulle modalità della lavorazione; e senza che fossero state adottate appropriate cautele per evitare lo scivolamento dell'apparato; con la conseguenza che il lavoratore subiva lo schiacciamento della mano destra proprio per lo scivolamento dello stesso stampo.
 
 
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo che la responsabilità avrebbe dovuto semmai gravare sul responsabile per la sicurezza che era presente al momento del fatto; mentre l'imputato non era in azienda, sicché non avrebbe potuto assumere alcuna concreta iniziativa quanto alla specifica lavorazione. La Corte d'appello ha erroneamente svuotato di significato la circostanza che fosse stato nominato responsabile per la sicurezza; e non ha neppure tenuto conto del fatto che anche gli altri lavoratori che cooperavano nella lavorazione erano in grado di suggerire alla vittima la basilare cautela di detergere le mani prima di impegnarsi nello spostamento dello stampo.
 
 
2.1 La parte civile ha presentato una memoria difensiva.
 
 
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
 
La sentenza impugnata evidenzia che non vi è prova alcuna di formale delega nei confronti di altri da parte dell'imputato, che rivestiva la qualità di datore di lavoro; e che non ha rilievo che fosse avvenuta la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il giudice d'appello ne inferisce che il C. deve essere chiamato a rispondere della irregolare organizzazione della lavorazione che riguardava pesanti stampi impregnati di olio.
Proprio la pericolosità del contesto avrebbe poi imposto di fornire specifiche istruzioni al lavoratore, che era inesperto visto che era il primo giorno che operava nello stabilimento.
Tale ponderazione, fondata su definite e significative acquisizioni probatorie, è immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi: correttamente, in assenza di formale delega conforme ai noti criteri definiti dalla giurisprudenza di questa Corte e da ultimo formalmente enunciati nel Testo Unico sulla sicurezza, la responsabilità in ordine alla cattiva organizzazione del lavoro viene fatta gravare sulla figura istituzionale del datore di lavoro.
Paradossale, in quanto radicalmente estranea alle basilari regole del sistema della sicurezza del lavoro, è poi la parte del gravame che sembra voler attribuire agli altri lavoratori la responsabilità di non aver fornito dei buoni consigli al loro collega.
 
 
Il gravame è quindi inammissibile.
 
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero; nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che appare congruo liquidare come in dispositivo.
 
 
 
P.Q.M.
 
 
 
 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in euro 3.200 oltre accessori come per legge.