Tipologia: CCNL
Data firma: 1 ottobre 1980
Validità: 01.10.1980 - 31.03.1982
Parti: Fnam-Cna, Claai, Fiam-Casa e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Artigianato

Sommario:

Sfera di applicazione
Parte I - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
A) Riequilibrio del territorio e mezzogiorno
B) Ristrutturazione, riconversione e riqualificazione dell’apparato produttivo
C) Decentramento produttivo
D) Controllo del mercato del lavoro
Art. 2
Art. 3 - Permessi retribuiti
Art. 4 - Diritto di assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 7 - Quota di servizio contrattuale
Art. 8 - Lavoratori studenti
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Ambiente di lavoro
Art. 11 - Classificazione dei lavoratori
A) Mobilità professionale
B) Assorbimenti
C) Declaratorie, profili professionali ed esemplificazioni
Art. 12 - Indennità di contingenza
Art. 13 - Struttura della paga tabellare
Art. 14 - Orario di lavoro
1) Lavori a turni
2) Ex festività
Art. 15 - Definizione delle voci retributive
Art. 16 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 17 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 18 - Reclami sulla retribuzione
Art. 19 - Decorrenza e durata
Parte II - Ex Operai
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione dal lavoro
Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 8 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 9 - Apprendistato
Art. 10 - Lavoro a cottimo
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Gratifica natalizia
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 16 - Indumenti di lavoro
Art. 17 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 18 - Congedo matrimoniale
Art. 19 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 20 - Servizio militare
Art. 21 - Divieti
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Permessi
Art. 24 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
Art. 26 - Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 27 - Licenziamento per mancanze
Art. 28 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 29 - Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
Art. 31 - Indennità in caso di morte
Art. 32 - Reclami e controversie
Parte III - Ex Impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata del lavoro
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 9 - Cumulo di mansioni
Art. 10 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - Indennità - Maneggio denaro - Cauzione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Doveri dell'impiegato
Art. 21 - Assenze e permessi
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trasformazione - Trapasso - Cessione - Cessazione e fallimento dell’impresa
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Igiene e sicurezza del lavoro
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane orafe, argentiere ed attività affini
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi di paga base
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Gratifica natalizia
Art. 8 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 9 - Insegnamento complementare
Art. 10 - Attribuzione della qualifica
Art. 11 - Inscindibilità
Art. 12 - Decorrenza e durata
Allegato Nuove percentuali dei minimi tabellari annuali dell’apprendistato per gli assunti dopo il 1-1-1981

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane orafe, argentiere ed affini

Addì 1 ottobre 1980, tra la Fnam, Federazione nazionale artigiani metalmeccanici, aderente alla Cna assistita dalla Cna la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (Claai), la Federazione italiana artigiani metalmeccanici (Fiam) aderente alla Casa e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil (in seguito per brevità Flm) si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane orafi, argentieri, bigiottieri ed affini.

Sfera di applicazione
Per impresa artigiana orafa, bigiottiera, ed affine si intende quella avente i requisiti previsti dalla legge 25-7-1956, n. 860 e relativo regolamento, nonché del DPR 8-6-1964, n. 537 punto 4 e successive modificazioni, relativo ai mestieri artistici tradizionali, appartenenti al settore orafi, argentieri e affini.
Il presente Contratto si applica:
1) ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero ed affine, destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2) alle lavorazioni artistiche eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati.
A titolo indicativo ed esemplicativo rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, regolate dal presente contratto i seguenti lavoratori:
Orafi - Argentieri - Cassai - Incisori - Incastonatori - Cesellatori - Bigiottieri - Smaltatori e Miniaturisti - Gioiellieri - Lavorazione pietre preziose.

Parte I - Comune
Art. 1 Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana orafa ha assunto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentono una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive della loro autonomia.

B) Ristrutturazione, riconversione e riqualificazione dell’apparato produttivo
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, tra le rispettive strutture regionali, avrà luogo un confronto nell’ambito del quale dovranno essere individuate le aree territoriali maggiormente significative per la realizzazione degli obiettivi indicati nel precedente punto A). A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a fornire un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle Associazioni artigiane.
Le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale provinciale e comprensoriale, per la verifica dei piani di investimenti del complesso delle imprese artigiane presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sui problemi dell’artigianato. Le Associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali: le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla locazione degli investimenti. Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio selezionato per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e la eventuale riconversione della produzione. Durante questi incontri saranno inoltre esaminati i problemi dell’artigianato. Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali - ad esempio le CPA e le CRA - opportunamente integrati e completati.
I confronti sui temi e ai livelli sopraindicati avranno inoltre come specifico riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e quelle normative di lavoratori e si svolgeranno, di norma, una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.

C) Decentramento produttivo
Le Associazioni artigiane forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, provinciale o comprensoriale - informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane, con riferimento ai tipi di lavorazione interessate ed alle aree territoriali. Le associazioni artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati, promuoveranno iniziative unitarie e di ricerca su nuove tecnologie produttive, per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione di prodotti, ciò al fine di dare, un ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione dalle grandi e medie imprese. In proposito le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto ai livelli territoriali indicati, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
Nello stesso incontro si procederà alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarrà oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge del 18-12-1973, n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
L’incontro avverrà una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.

D) Controllo del mercato del lavoro
Le associazioni artigiane forniranno - in un confronto a livello regionale e territoriale - i dati in loro possesso relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale.
Forniranno inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d’opera divisa per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione-lavoro.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di riqualificazione dei lavoratori e di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti. Effettuata, nell’incontro citato, la verifica sulla potenzialità di assorbimento della mano d’opera nel settore orafo artigiano regionale si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio; ciò in base alle leggi e agli accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità, ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali. Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica dei lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad esse un automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Tenuto conto della specificità del settore ed avendo presente la sua presenza particolarmente concentrata in aree limitate all’interno delle varie regioni, a livello regionale saranno definite le aree territoriali più limitate rispetto alle quali ed a quel livello verranno effettuati gli incontri di cui sopra.
Particolare attenzione andrà riservata al problema di una formazione professionale diversa, nella quale si intrecci la parte più direttamente scolastica da tenersi nella scuola, alla parte più propriamente pratica da tenersi presso le aziende.
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno per esperire ogni possibilità di dare sbocco occupazionale nel settore ai giovani che hanno fatto queste esperienze, in primo luogo nelle aziende in cui hanno svolto attività pratiche.
Detto tipo di esperienza potrà essere realizzata anche utilizzando i finanziamenti pubblici, da erogarsi nelle singole aziende, attraverso apposite convenzioni.
Un nuovo modo di fare formazione professionale - essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo del settore, dovrà essere la risposta positiva alla crisi oggettiva della qualificazione e della specializzazione della manodopera.
Note a verbale
1) Le parti concordano che quanto previsto ai punti A), B), C), D), comporta l’esclusione dell’applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Le richieste di incontro dovranno essere inviate per conoscenza alle organizzazioni nazionali contraenti.
3) Per "comprensorio" le parti hanno inteso indicare un possibile livello alternativo e non una ulteriore suddivisione di quello provinciale, essendo quest' ultimo a volte non rispondente alle reali strutture economiche, produttive e sociali configurate nel territorio.

Art. 4 Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea da svolgersi al di fuori dei locali dell’impresa, 10 (dieci) ore annue di permesso retribuito per ogni dipendente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro.
Di norma le assemblee si terranno fuori dei locali dell’impresa tranne che intervenga un accordo aziendale sostenuto dalla disponibilità di locali idonei.

Art. 5 Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura di alcune imprese artigiane del settore, ferma restando la situazione di fatto esistente, come organi di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori potrà essere scelto tra questi ultimi uno o più delegati di impresa.
Si conviene che le imprese possano avere un delegato di impresa qualora abbiano almeno 8 dipendenti.
È stabilito un monte ore retribuito a disposizione dei delegati di impresa pari a 2 ore per dipendente conteggiate sul massimo organico raggiunto dall’impresa nell’anno solare, con la garanzia di un minimo di 16 ore annue.

Art. 10 Ambiente di lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l’azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell’USL (Unità sanitaria locale) trovi attuazione anche nell’ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori mediante il delegato di impresa o a richiesta delle maestranze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all’anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi della USL.
L’attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione delle USL, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le organizzazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative con l’ausilio dell’autorità sanitaria USL, atte a socializzare le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 14 Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

1) Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.

Parte II - Ex Operai
Art. 1 Assunzioni

[…]
Prima dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 5 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Art. 7 Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo d’impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore ad una giornata.
[…]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì -venerdì) è ammesso il lavoro straordinario, nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25 per cento per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50 per cento.

Art. 9 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 10 Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 12 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Per l’igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.

Art. 16 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti in dotazione presso l’impresa.

Art. 19 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 24 Consegna e conservazione degli utensili personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
[…]
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 26 Ammonizioni, multe e sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, verrà inflitta la sospensione.

Art. 27 Licenziamento per mancanze
L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell’operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa all’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 32 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l’Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Parte III - Ex Impiegati
Art. 2 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 6 Riposo settimanale
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Art. 8 Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
È consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20 per cento quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero non potrà essere inferiore ad una giornata. […]
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedì -venerdì) è ammesso il lavoro straordinario - nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25 per cento per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50 per cento.

Art. 14 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro della azienda ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 18 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 20 Doveri dell'impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28 Igiene e sicurezza del lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Regolamentazione nazionale per la disciplina dell’apprendistato nelle imprese artigiane orafe, argentiere ed attività affini
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato orafo e argentiero è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge sull’Apprendistato e dalla particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL del 1-10-1980 per i lavoratori dipendenti dalle imprese orafe ed argentiere.

Art. 3 Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’impresa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovrà presentare detto titolo originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gruppo I - con diploma di scuola d’obbligo (scuola elementare + scuola media unica o ex scuola di avviamento professionale)

Età di assunzione 15 16 17 18 19
Durata 4 3,5 3 2 1,5

Gruppo 2 - (Con ammissione al 2o corso di scuola tecnica industriale e Istituto professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell’apprendistato).

Età di assunzione 15 16 17 18 19
Durata 3 2,5 2 2,5 1,5

[…]

Art. 9 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 parte 1a, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.